Art. 5 
 
 
                         Regole sulla spesa 
 
  1. Il  tasso  annuo  programmato  di  crescita  della  spesa  delle
amministrazioni  pubbliche,  al  netto  delle  poste  indicate  dalla
normativa dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso  di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa. 
  2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita  di  cui
al comma 1  e  il  conseguimento  degli  obiettivi  programmatici,  i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio  indicano,  per
il  triennio  di  riferimento,   il   livello   della   spesa   delle
amministrazioni pubbliche. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  della
collaborazione  delle  amministrazioni   interessate,   provvede   al
monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il  Governo,
qualora  preveda  il  superamento  di  tale  livello,  trasmette  una
relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da
adottare al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi
programmatici.