Art. 6 
 
 
                  Eventi eccezionali e scostamenti 
              dall'obiettivo programmatico strutturale 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  8,   scostamenti
temporanei del saldo strutturale  dall'obiettivo  programmatico  sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
  2. Ai  fini  della  presente  legge,  per  eventi  eccezionali,  da
individuare in coerenza con  l'ordinamento  dell'Unione  europea,  si
intendono: 
    a) periodi di grave recessione economica relativi anche  all'area
dell'euro o all'intera Unione europea; 
    b) eventi straordinari, al di fuori del  controllo  dello  Stato,
ivi incluse le gravi crisi finanziarie  nonche'  le  gravi  calamita'
naturali, con rilevanti ripercussioni  sulla  situazione  finanziaria
generale del Paese. 
  3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi  di  cui
al  comma  2,  ritenga  indispensabile  discostarsi   temporaneamente
dall'obiettivo  programmatico,  sentita   la   Commissione   europea,
presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni  parlamentari,
una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche'  una  specifica  richiesta  di  autorizzazione  che
indichi la misura  e  la  durata  dello  scostamento,  stabilisca  le
finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in  conseguenza
dello stesso e  definisca  il  piano  di  rientro  verso  l'obiettivo
programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di
cui  al  comma  2.  Il  piano  di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per  i  quali  e'  autorizzato  lo
scostamento  per  gli  eventi  di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto
dell'andamento del ciclo economico. La  deliberazione  con  la  quale
ciascuna Camera autorizza  lo  scostamento  e  approva  il  piano  di
rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
  4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma
3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita'  indicate
nella richiesta di cui al medesimo comma. 
  5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le  modalita'  di
cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali  ovvero
qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico,  il  Governo
intenda apportarvi modifiche. 
  6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora  il
Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni
relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli  eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).