Art. 14 
 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
                 n. 286, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola:  "autotrasporto"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trasporto" e le parole: "C, C+E, D e D+E" sono  sostituite
dalle seguenti: " C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,   citato   nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  14   (Qualificazione   e   formazione).   -   1.
          L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente
          trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui  guida
          e' richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1,
          D, D1E e DE, e' subordinata all'obbligo  di  qualificazione
          iniziale ed all'obbligo  di  formazione  periodica  per  il
          conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 
              2. (Abrogato).».