Art. 14 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: "autotrasporto" e' sostituita dalla seguente: "trasporto" e le parole: "C, C+E, D e D+E" sono sostituite dalle seguenti: " C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE"; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Qualificazione e formazione). - 1. L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 2. (Abrogato).».