Art. 16 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
                 n. 286, e successive modificazioni 
 
  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 17 
                             (Esenzioni) 
 
  1.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  qualificazione   iniziale   i
conducenti: 
    a) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008, di  patente  di
guida italiana di categoria D o DE e di certificato  di  abilitazione
professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno
Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
di categoria D1, D1E, D o DE; 
    b) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2009, di  patente  di
guida italiana di categoria  C  o  CE  ovvero  di  patente  di  guida
rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE; 
    c) gia' titolari, alla data del 9 settembre  2008  ovvero  del  9
settembre 2009, di patente di  guida  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione  europea  o  allo  Spazio  economico  europeo
equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1,
C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attivita' di conducente  alle
dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".