Art. 16 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Esenzioni) 1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: a) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE; b) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE; c) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attivita' di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".