Art. 18 
 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
                 n. 286, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti  dai  seguenti:  "1.  La
carta di qualificazione del conducente e' conseguita previa frequenza
del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato  di  cui
rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e  superamento  di  un  esame  di
idoneita'. Le  materie  del  corso  sono  indicate  nell'allegato  I,
sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda  per  ciascuno  degli
obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. 
  2. Il corso di qualificazione  iniziale  ordinario  e'  conforme  a
quanto disposto dall'allegato I, sezione 2. 
  2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato e' conforme a
quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis."; 
    b) al comma 3, lettera a), le parole: "di cui  all'articolo  335,
comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  ovvero  dai  consorzi  di  autoscuole"  sono
sostituite dalle seguenti  "ovvero  dai  consorzi  di  autoscuole,  a
condizione"; 
    c) al comma 3, lettera b), la parola: "terrestri"  e'  sostituita
dalle  seguenti:  ",  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
statistici" e le parole: "con i decreti di cui ai commi  2  e  2-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "con  il  decreto  di  cui  al  comma
5-bis"; 
    d) al  comma  4,  la  parola:  "terrestri"  e'  sostituita  dalle
seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici"  e
le parole: "i decreti di cui ai commi  2  e  2-bis"  sono  sostituite
dalle seguenti: "il decreto di cui al comma 5-bis"; 
    e) dopo il comma 5, e' aggiunto infine il seguente comma: "5-bis.
Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
dettata la disciplina relativa ai  requisiti  e  criteri  che  devono
soddisfare i soggetti di cui al comma 3,  nonche'  ai  programmi  dei
corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della  carta  di
qualificazione del conducente.". 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,   citato   nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  19  (Carta  di  qualificazione  del   conducente
          comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La  carta  di
          qualificazione  del   conducente   e'   conseguita   previa
          frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o
          accelerato di cui rispettivamente ai commi  2  o  2-bis,  e
          superamento di un esame di idoneita'. Le materie del  corso
          sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di
          almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in
          relazione ad ogni materia. 
              2. Il corso di  qualificazione  iniziale  ordinario  e'
          conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2. 
              2-bis. Il corso di qualificazione  iniziale  accelerato
          e' conforme a  quanto  disposto  dall'allegato  I,  sezione
          2-bis 
              3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati: 
              a) dalle autoscuole, ovvero dai consorzi di autoscuole,
          a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il
          conseguimento di tutte le patenti di guida; 
              b)  da  soggetti  autorizzati   dal   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, sulla  base  dei  criteri  individuati  con  il
          decreto di cui al comma 5-bis. 
              4. L'esame di cui al comma 1 e'  svolto  da  funzionari
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici,  sulla  base  delle  disposizioni
          adottate con il decreto di cui al comma 5-bis. 
              5. I conducenti candidati al conseguimento della  carta
          di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito
          l'attestato di idoneita' professionale di cui alle  vigenti
          disposizioni in materia  di  accesso  alla  professione  di
          autotrasportatore di persone o di cose sono esentati  dalla
          frequenza dei corsi di  cui  al  presente  articolo  e  dal
          sostenere il relativo esame sulle parti comuni. 
              5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  e'  dettata  la  disciplina   relativa   ai
          requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui
          al  comma  3,  nonche'  ai  programmi  dei  corsi  ed  alle
          procedure d'esame  per  il  conseguimento  della  carta  di
          qualificazione del conducente.».