Art. 20 
 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
                 n. 286, e successive modificazioni 
 
  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 21 
               (Luogo di svolgimento della formazione) 
 
  1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica.".