Art. 20 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni 1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Luogo di svolgimento della formazione) 1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.".