Art. 7 Disposizioni comuni 1. Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo; ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti. 2. Il parametro per tasse e contributi e' determinato in misura graduale per gli atti di valore determinato o determinabile e in misura fissa per tutti gli altri atti. 3. Il notaio e capo dell'Archivio devono richiedere alle parti ed indicare nell'atto il valore dello stesso quando esso e' determinato o determinabile. 4. Le tasse e i contributi degli atti iscritti nel repertorio sono liquidati dal notaio e dal capo dell'Archivio sul valore risultante dall'atto. 5. L'importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri 8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del repertorio degli atti di ultima volonta'. 6. L'importo determinato in misura graduale e' indicato anche se l'atto e' sottoposto a condizione. 7. Se l'atto contiene piu' negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi. 8. Quando l'atto comprende piu' disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, e' considerato come se comprendesse la sola disposizione che da' luogo all'importo piu' favorevole all'Archivio notarile, alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre. 9. L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprieta' e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e da' luogo ad un solo importo in misura graduale. 10. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo e' costituito dai seguenti importi: a) se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, deve essere indicato nel repertorio, anche se le autenticazioni siano fatte da piu' notai, un solo importo ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente, nell'ambito della stessa parte, in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto importo non puo' essere inferiore a Euro 11 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'importo minimo di Euro 11, si applicano anche agli atti di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. g); b) se l'atto e' autenticato in piu' originali, l'importo e' di Euro 11 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'articolo 6, comma 1, lett. g), per i cui originali, oltre il primo, l'importo e' di Euro 5; c) per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, l'importo e' costituito da quello previsto in misura graduale o fissa corrispondente al contenuto della scrittura; per l'atto di deposito prescritto dall'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'importo e' quello graduale (con percentuale 50) o fisso corrispondente al contenuto della scrittura (in tale caso non e' dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. d), n. 10). 11. Le tasse e i contributi dovuti sulla differenza fra il maggior valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto sono liquidati dall'ufficio finanziario competente, che li riscuote e li versa secondo le modalita' previste dalla legge, trattenendo il 5 per cento.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 106, quarto comma, della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili): "Art. 106. - Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: 1° - 3° (Omissis); 4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'art. 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette; 5°- 9°(Omissis).".