Art. 4 Riserve tecniche 1. I fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attivita' sufficienti a copertura. 2. Il calcolo delle riserve tecniche e' eseguito e certificato da un attuario ed e' effettuato ogni anno. E' consentito che il calcolo possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruita' degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il fondo pensione effettua un nuovo calcolo. 3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi: a) l'importo minimo e' calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui e' gia' iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti gia' maturati dagli aderenti; b) le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli e sono individuate prendendo in considerazione i seguenti criteri: i) i tassi d'interesse utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, tali tassi non potranno superare il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007; ii) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti; c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni. 4. Qualora le attivita' non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione e' tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile. In relazione all'attuazione di detto piano puo' essere consentito ai fondi pensione di detenere, per un periodo limitato, attivita' insufficienti a copertura. Detto piano e' soggetto ad approvazione da parte della COVIP e, una volta approvato, e' messo a disposizione degli aderenti mediante specifica informativa. 5. Il piano di recupero deve indicare, sulla base di previsioni concrete e realizzabili, i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche. 6. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto della situazione specifica del fondo pensione e, in particolare, della struttura attivita-passivita', del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidita', del profilo d'eta' dei pensionati e degli iscritti attivi. 7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione e' tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una procedura per il trasferimento delle attivita' e delle passivita' corrispondenti ad altro soggetto abilitato, ai sensi della normativa vigente, all'erogazione delle stesse prestazioni. Tale procedura e' comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura e' messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza. 8. Nel caso in cui il fondo pensione svolga attivita' transfrontaliera a norma dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 (Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria): «2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttivita' per occupato previste a livello nazionale di cui al comma 1, lettera a) ed il tasso di interesse di cui al comma 1, lettera d) sono annualmente verificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e successivamente messi a disposizione degli Enti.». - Si riporta il testo dell'art. 15-bis del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: «Art. 15-bis. Operativita' all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane (In vigore dal 23 agosto 2012) 1. I fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea. 2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. 3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi gestito. 4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione. 5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo' non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante. 6. Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonche' le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attivita' transfrontaliera. 7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attivita' svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformita' all'art. 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attivita' transfrontaliera. 8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato. 9. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7. 10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita' dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante. 11. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'art. 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori. 12. La COVIP puo' prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.».