Art. 4 
 
 
                          Riserve tecniche 
 
  1. I fondi pensione costituiscono riserve  tecniche  adeguate  agli
impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti  attivi,  dei
pensionati e dei  beneficiari  disponendo  in  qualsiasi  momento  di
attivita' sufficienti a copertura. 
  2. Il calcolo delle riserve tecniche e' eseguito e  certificato  da
un attuario ed e' effettuato ogni anno. E' consentito che il  calcolo
possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo  pensione  fornisce
annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario  che  illustri
l'evoluzione delle  riserve  tecniche  e  le  variazioni  nei  rischi
coperti e attesti la  congruita'  degli  adeguamenti  apportati  alle
riserve per gli anni intermedi. In presenza  di  eventi  che  possano
avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria,  il
fondo pensione effettua un nuovo calcolo. 
  3. Le riserve tecniche sono  definite  nel  rispetto  dei  seguenti
principi: 
    a) l'importo minimo e'  calcolato  su  base  individuale  tenendo
conto degli iscritti al fondo alla data di  valutazione,  secondo  un
metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto
di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente  alla
disciplina  pensionistica  del  fondo  pensione.  Esso  assicura   la
prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle  pensioni  e  delle
altre prestazioni di cui e' gia' iniziato il godimento e consente  di
far fronte agli impegni derivanti dai  diritti  gia'  maturati  dagli
aderenti; 
    b) le ipotesi  economiche,  demografiche  e  finanziarie  per  la
determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base  a  criteri
di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un  margine  ragionevole
per  variazioni  sfavorevoli  e   sono   individuate   prendendo   in
considerazione i seguenti criteri: 
      i) i tassi d'interesse utilizzati  nel  calcolo  delle  riserve
tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione  del
rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal  fondo  pensione,
dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario  prudenziale
e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, tali
tassi non potranno superare il tasso di  interesse  adottato  per  la
proiezione del debito pubblico nel  medio  e  lungo  periodo  di  cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e  della
Previdenza sociale del 29 novembre 2007; 
      ii) le tavole  biometriche  utilizzate  per  il  calcolo  delle
riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione
delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti  al  fondo
pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti; 
    c) il metodo di valutazione e la base di  calcolo  delle  riserve
tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro.  A
seguito di cambiamenti  della  situazione  giuridica,  demografica  o
economica su cui si basano le ipotesi, possono  essere  apportate  le
opportune variazioni. 
  4. Qualora le attivita' non siano sufficienti a coprire le  riserve
tecniche il fondo pensione e' tenuto ad elaborare  immediatamente  un
piano  di  riequilibrio  concreto  e   realizzabile.   In   relazione
all'attuazione  di  detto  piano  puo'  essere  consentito  ai  fondi
pensione  di   detenere,   per   un   periodo   limitato,   attivita'
insufficienti a copertura. Detto piano e' soggetto ad approvazione da
parte della COVIP e, una volta approvato,  e'  messo  a  disposizione
degli aderenti mediante specifica informativa. 
  5. Il piano di recupero deve indicare,  sulla  base  di  previsioni
concrete e realizzabili, i tempi necessari  alla  costituzione  degli
attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche. 
  6. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto della situazione
specifica del fondo  pensione  e,  in  particolare,  della  struttura
attivita-passivita', del connesso profilo di rischio, delle  esigenze
di liquidita', del profilo d'eta' dei  pensionati  e  degli  iscritti
attivi. 
  7. In caso di cessazione del  fondo  pensione  durante  il  periodo
temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo  pensione
e' tenuto a informarne la COVIP. Il  fondo  pensione  predispone  una
procedura per il trasferimento delle  attivita'  e  delle  passivita'
corrispondenti ad altro soggetto abilitato, ai sensi della  normativa
vigente, all'erogazione delle stesse prestazioni. Tale  procedura  e'
comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura e'  messo
a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti
nel rispetto del criterio della riservatezza. 
  8.  Nel  caso  in  cui   il   fondo   pensione   svolga   attivita'
transfrontaliera a norma dell'articolo 15-bis del decreto legislativo
5  dicembre  2005,  n.  252,  le  riserve  tecniche   devono   essere
integralmente coperte in ogni momento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
          del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale  del  29
          novembre 2007 (Determinazione dei criteri per la  redazione
          dei bilanci tecnici  degli  enti  gestori  delle  forme  di
          previdenza obbligatoria): 
                «2.   Il   tasso   di   inflazione,    la    dinamica
          dell'occupazione  complessiva  e  della  produttivita'  per
          occupato previste a livello nazionale di cui  al  comma  1,
          lettera a) ed il tasso di interesse  di  cui  al  comma  1,
          lettera d) sono annualmente verificati  dal  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  d'intesa   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento
          di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla
          base  delle  ipotesi  adottate  ai  fini  delle  previsioni
          elaborate  a  livello  nazionale   per   l'intero   sistema
          pensionistico   pubblico,   e   successivamente   messi   a
          disposizione degli Enti.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  15-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                «Art. 15-bis.  Operativita'  all'estero  delle  forme
          pensionistiche complementari italiane 
              (In vigore dal 23 agosto 2012) 
              1. I fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, i fondi
          pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di
          entrata in vigore della legge  23  ottobre  1992,  n.  421,
          aventi  soggettivita'  giuridica  ed  operanti  secondo  il
          principio della capitalizzazione,  che  risultino  iscritti
          all'Albo tenuto a cura della  COVIP  e  siano  stati  dalla
          COVIP    previamente    autorizzati    allo     svolgimento
          dell'attivita'  transfrontaliera,   possono   operare   con
          riferimento ai datori di lavoro o ai  lavoratori  residenti
          in uno Stato membro dell'Unione europea. 
              2. La COVIP individua le procedure e le condizioni  per
          il   rilascio   della   predetta   autorizzazione,    anche
          avvalendosi     di     procedimenti     semplificati     di
          silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente  l'AEAP,
          secondo  le  modalita'   dalla   stessa   definite,   circa
          l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. 
              3.  Un  fondo  pensione   che   intenda   operare   con
          riferimento a datori di lavoro o  di  lavoratori  residenti
          nel territorio  di  un  altro  Stato  membro  e'  tenuto  a
          comunicare per iscritto la propria intenzione  alla  COVIP,
          indicando lo Stato membro in cui intende operare,  il  nome
          del soggetto interessato e  le  caratteristiche  principali
          dello schema pensionistico che sara' ivi gestito. 
              4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5,  la  COVIP
          provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di  cui
          al precedente comma all'Autorita'  competente  dello  Stato
          membro ospitante  entro  tre  mesi  dal  loro  ricevimento,
          dandone comunicazione al fondo pensione. 
              5. Qualora la COVIP abbia ragione di  dubitare  che  la
          struttura amministrativa, la situazione finanziaria  ovvero
          l'onorabilita'  e  professionalita'  dei  componenti  degli
          organi di amministrazione e controllo  e  del  responsabile
          del  fondo  pensione  siano  compatibili  con  il  tipo  di
          operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa
          puo' non  consentire  al  fondo  pensione,  anche  mediante
          revoca   dell'autorizzazione,   di   avviare    l'attivita'
          transfrontaliera   comunicata,   dandone   se   del    caso
          informazione  anche  all'Autorita'   dello   Stato   membro
          ospitante. 
              6.  Il  fondo  pensione  e'  tenuto  a  rispettare   la
          disciplina vigente nello Stato membro ospitante in  materia
          di  informativa  da  rendere  agli  iscritti,  nonche'   le
          disposizioni dello Stato ospitante in  materia  di  diritto
          della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino
          applicazione  nei  confronti   dei   fondi   pensione   che
          esercitano attivita' transfrontaliera. 
              7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a  rispettare,
          limitatamente alle attivita'  svolte  in  quel  particolare
          Stato  membro  ospitante,   gli   eventuali   limiti   agli
          investimenti previsti, in conformita' all'art. 18, comma 7,
          della direttiva 2003/41/CE,  dalla  normativa  dello  Stato
          membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei
          fondi che esercitano attivita' transfrontaliera. 
              8. La COVIP comunica al fondo pensione le  disposizioni
          di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse
          dall'Autorita' competente dello Stato membro  ospitante.  A
          decorrere dalla ricezione di questa comunicazione,  ovvero,
          in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in
          cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da
          parte della COVIP la comunicazione di cui al  comma  4,  il
          fondo pensione puo' iniziare la sua attivita'  nello  Stato
          membro ospitante a favore del soggetto interessato. 
              9.  Le  Autorita'  di  vigilanza  dello  Stato   membro
          ospitante sono competenti a  vigilare  sul  rispetto  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6,  mentre  la  COVIP  e'
          competente  a  vigilare  sul  rispetto  delle  disposizioni
          indicate al comma 7. 
              10.   A   seguito   della   comunicazione,   da   parte
          dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che
          un fondo pensione ha violato  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con  l'Autorita'
          dello  Stato  membro  ospitante,   le   misure   necessarie
          affinche' il fondo  pensione  ponga  fine  alla  violazione
          constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP  il
          fondo pensione continua a  violare  le  disposizioni  dello
          Stato ospitante  in  materia  di  diritto  della  sicurezza
          sociale e  di  diritto  del  lavoro  applicabili  ai  fondi
          pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello  Stato  membro
          ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le
          misure che ritiene necessarie al fine  di  prevenire  nuove
          irregolarita',  ivi  compreso,  nella  misura  strettamente
          necessaria, impedire al fondo pensione di  fornire  i  suoi
          servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante. 
              11. In caso  di  attivita'  transfrontaliera,  i  fondi
          pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per
          le ipotesi di cui all'art. 7-bis, comma 1. La COVIP  vigila
          sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione,
          puo' anche intervenire ai sensi dell'art. 7-bis,  comma  3.
          Restano ferme le competenze delle  autorita'  di  vigilanza
          sui soggetti gestori. 
              12. La COVIP puo' prescrivere, anche in  considerazione
          degli eventuali diversi limiti  agli  investimenti  che  il
          fondo  pensione  debba  rispettare   nello   Stato   membro
          ospitante,  la  separazione   delle   attivita'   e   delle
          passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato
          membro   dalle   altre   svolte   sul   territorio    della
          Repubblica.».