Art. 6 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita'  o
dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e,  salvo
quanto previsto dal comma 3, nel caso  in  cui  quest'ultima  non  si
esprima entro sessanta giorni  dalla  comunicazione,  puo'  procedere
all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente  provvede,  ove
necessario,  ad  aggiornare   l'autorizzazione   in   atto   e   tale
aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. 
  2. Il gestore  che  intende  effettuare  una  modifica  sostanziale
presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti  di
cui all'articolo 4. 
  3. L'autorita' competente, se ritiene che la modifica comunicata ai
sensi del comma 1 e' una  modifica  sostanziale,  nei  trenta  giorni
successivi  alla  comunicazione  medesima,  ordina  al   gestore   di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per  gli  effetti
di cui all'articolo 4  e  la  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. 
  4. Le Regioni e le Province Autonome possono,  nel  rispetto  delle
norme  di  settore  vigenti,  definire  ulteriori  criteri   per   la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare  modifiche  non
sostanziali per le  quali  non  vi  e'  l'obbligo  di  effettuare  la
comunicazione di cui al comma 1.