Art. 10 
 
   (Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali) 
 
  1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la
vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo  18,  comma  3,  del
decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  nella  composizione
ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento
di tutte le funzioni demandate da norme di  legge  e  di  regolamento
alla predetta Commissione. 
  2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.
252, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora i fondi
pensione di cui al comma 1  che  procedono  alla  erogazione  diretta
delle rendite  non  dispongano  di  mezzi  patrimoniali  adeguati  in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,  le  fonti
istitutive  possono  rideterminare  la  disciplina,  oltre  che   del
finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in
corso di pagamento sia a  quelle  future.  Tali  determinazioni  sono
inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta  ferma  la
possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli  organi
interni  specifiche  competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle
gestioni." 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  attivita'   di   cui
all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.
663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,  sono  gestite
direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza  Sociale,  che
subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il  30  giugno
2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al
31 dicembre 2013 delle gestioni  delle  relative  attivita'  ai  fini
delle conseguenti regolazioni contabili. 
  4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio1980,  n.
33, dopo il sesto comma, e'  inserito  il  seguente:  «Il  limite  di
reddito per il diritto alla pensione  di  inabilita'  in  favore  dei
mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al  reddito  agli
effetti dell'IRPEF con esclusione  del  reddito  percepito  da  altri
componenti del nucleo familiare di cui  il  soggetto  interessato  fa
parte». 
  6. La disposizione del settimo comma dell'articolo  14-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980,  n.  33,  introdotta  dal
comma 5, si applica anche alle domande di pensione di  inabilita'  in
relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento  definitivo  e
ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza  definitiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a  pensione  a  decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non  si
fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  laddove  conformi
con i criteri di cui al comma 5. 
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, dopo le parole: "diversi da quelli  destinati  al  finanziamento
del servizio sanitario nazionale" sono inserite le seguenti: ", delle
politiche sociali e per le non autosufficienze".