Art. 8 
 
 
     Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico 
 
  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  337,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244  e  successive  modificazioni,   sono   rese
permanenti. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno
2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai  sensi
dell'articolo 15. 
  3.  L'efficacia  dei  commi  1  e  2  e'  subordinata,   ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea.