Art. 5 
 
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione
                         della performance) 
 
  1. Al fine di concentrare  l'attivita'  della  Commissione  per  la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150, sui compiti  di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione   nelle   pubbliche   amministrazioni,   sono   trasferite
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 46  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia
di misurazione e valutazione della performance di cui  agli  articoli
7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
  2. Il collegio di indirizzo e controllo  di  cui  all'articolo  46,
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e'  integrato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla
pubblica  amministrazione,  esperti  in  tema  di  servizi  pubblici,
management,  misurazione  della   performance   e   valutazione   del
personale. 
  3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n.  165
del  2001,  con   regolamento,   organizza   la   propria   attivita'
distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo
da quello relativo alla contrattazione. 
  4. Sono trasferite  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le
funzioni della  predetta  Commissione  in  materia  di  qualita'  dei
servizi pubblici. 
  5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La  Commissione  e'  organo
collegiale composto dal Presidente e da  due  componenti  scelti  tra
esperti    di     elevata     professionalita'     anche     estranei
all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata  esperienza
in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti
sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunita'  di
genere,  con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  previo  parere  favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza  dei
due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione,  i  due  componenti  su  proposta  del
Ministro   dell'interno   e   del   Ministro    per    la    pubblica
amministrazione.". 
  6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, sono abrogati. 
  7.  Il  Presidente  e  i  componenti  della  Commissione   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  gia'
insediati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e  dei  nuovi
componenti. Le proposte di nomina del  Presidente  e  dei  componenti
devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, senza oneri a carico  della  finanza
pubblica.