Art. 7 
 
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni
mediche dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  di  lavoro
          carcerario, nonche' di interpretazione autentica) 
 
  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis) ad accedere a un programma di assunzione  in  una  pubblica
amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di
studio ed alle professionalita' possedute,  fatte  salve  quelle  che
richiedono il possesso di specifici requisiti;"; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Alle assunzioni di cui  al  comma  1,  lettera  e-bis),  si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei  posti
vacanti nelle piante organiche delle  Amministrazioni  interessate  e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di  assunzioni,
sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le
Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai  testimoni  di
giustizia il diritto  al  collocamento  obbligatorio  con  precedenza
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23  novembre  1998  n.
407, in materia  di  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai  sensi
dell'articolo 17-bis, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui  all'articolo
10, comma 2, sono stabilite  le  relative  modalita'  di  attuazione,
anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.». 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Al fine di assicurare la funzionalita'  e  la  razionalizzazione
della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  31   marzo   2005,   n.   45,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n.  89,  a  stipulare,  a
condizioni di reciprocita', uno  o  piu'  convenzioni  anche  con  il
Ministero della  difesa  per  l'espletamento  delle  attivita'  delle
commissioni mediche ivi previste anche nei  confronti  del  personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo  1-ter
del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge  n.  89  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e
le per le modalita' di funzionamento  delle  commissioni  di  cui  al
comma 1, di prima e di  seconda  istanza,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V
del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  ferme  restando  le  funzioni  di
presidente della Commissione assunte  da  un  appartenente  ai  ruoli
professionali  dei  sanitari  della  Polizia   di   Stato,   di   cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334.  Ai
fini dell'applicazione del  presente  articolo,  i  riferimenti  alle
commissioni mediche interforze e alle commissioni  mediche  contenute
nei predetti  decreti,  nonche'  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  si  intendono  riferiti  alle
commissioni sanitarie di cui al comma 1  del  presente  articolo.  La
competenza territoriale delle commissioni,  nonche'  l'organizzazione
delle stesse  e  le  modalita'  per  l'avvio  delle  attivita',  sono
definite con decreto del capo  della  polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza,  anche  in  relazione  ai  contenuti  delle
convenzioni di cui al comma 1."; 
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui
   comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione  del
   decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,". 
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse  umane,  strutturali  e  finanziarie  delle   Amministrazioni
interessate, disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  sulla  base
delle  quote  e  dei  criteri  di  computo  previsti  dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata  secondo  la  legislazione  vigente.  All'esito   della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui  sopra,  ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari
alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo  stato
esistente. La disposizione del presente comma deroga  ai  divieti  di
nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel  caso
in  cui  l'amministrazione   interessata   sia   in   situazione   di
soprannumerarieta'. 
  7. Il Dipartimento per la funzione  pubblica  e  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6. 
  8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "1. Alle imprese
che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,
lavoratori detenuti o  internati,  anche  quelli  ammessi  al  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354,  e  successive  modificazioni,  o  che  svolgono  effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e'  concesso  un  credito  di
imposta mensile nella misura massima  di  settecento  euro  per  ogni
lavoratore assunto.". 
  9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni  di  avvocati  dello
Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto  dei  limiti  di
spesa  di  €.  272.000,00  e  della  vigente  dotazione  organica,  a
decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello  Stato  con  anzianita'  di
servizio  di  otto  anni  nella   qualifica,   previo   giudizio   di
promovibilita' e secondo l'ordine  di  merito,  anche  in  deroga  al
limite di accantonamento e conferimento fissato  dall'art.  5,  primo
comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.