Art. 10. 
 
     (Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013) 
 
  1. Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1,  comma
253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante  riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e  la  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500  milioni
di euro per essere destinata al rifinanziamento degli  ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65  e  66,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi  tra  le  Regioni  tenendo
conto delle risorse da destinarsi  per  le  medesime  finalita'  alle
Regioni interessate dalla procedura di  cui  al  citato  articolo  1,
comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le  quali  concorrono
in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga nelle predette Regioni. 
  2. Le risorse del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo  1,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247  decorrenti  dall'anno
2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1,  commi  249  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  si  riferiscono  allo   sgravio
contributivo  di  cui  al  comma  67  del  predetto  articolo  1   da
riconoscere con riferimento alle quote  di  retribuzione  di  cui  al
medesimo comma  67  corrisposte  nell'anno  precedente.  A  decorrere
dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto  comma
68 dell'articolo 1 della citata legge n.  247  del  2007  e'  emanato
entro il mese di febbraio,  ai  fini  di  disciplinare,  nei  termini
stabiliti dallo stesso  comma  68,  il  riconoscimento  dei  benefici
contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al  comma  67
corrisposte nell'anno precedente.