Art. 10 
 
       (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali) 
 
  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
messa  in  sicurezza,  efficientamento  energetico  di  immobili   di
proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione   scolastica,   nonche'
costruzione  di   nuovi   edifici   scolastici   pubblici,   per   la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possono
essere autorizzate dal Ministero dell'economia  e  finanze,  d'intesa
con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  stipulare  appositi  mutui
trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato,  con  la
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  Sviluppo  del
Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e  con  i  soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,  ai  sensi  del
decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.  385.  A  tal  fine  sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40  milioni  annui  per  la
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno  2015.  Le
modalita' di attuazione della presente disposizione e del  successivo
comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle  Regioni,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni  per
l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 
  3. Al fine di promuovere iniziative di  sostegno  alle  istituzioni
scolastiche,  alle  istituzioni   dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando  quanto  gia'
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera  i-octies),  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  alla
medesima   lettera   i-octies),   dopo   le    parole:    "successive
modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a  favore  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
delle universita'", e  dopo  le  parole  "edilizia  scolastica"  sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente
comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.