Art. 12 
 
           (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche) 
 
  1.  Al  fine  di  consentire   l'ottimale   dimensionamento   delle
istituzioni  scolastiche  e   la   programmazione   degli   organici,
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5 la parola  "Alle"  e'  sostituita  da  "Negli  anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle"; 
    b) al comma 5-bis le parole  "A  decorrere  dall'anno  scolastico
2012-2013"  sono  sostituite  dalle  parole  "Negli  anni  scolastici
2012-2013 e 2013-2014"; 
    c) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri
per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative  sede
di dirigenza  scolastica  e  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi sono  definiti  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi
5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n.  183,  su
proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze.
Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'  adottato
l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di  cui
ai commi 5 e 5-bis.". 
  2. Dall'attuazione  del  comma  1  non  possono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma  1,
della legge 3 agosto 2009, n.  115  rientra  tra  le  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.