Art. 15 
 
                       (Personale scolastico) 
 
  1.  Per  garantire   continuita'   nell'erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo e conferire il  maggior  grado  possibile  di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel  rispetto  degli  obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle  risorse
rese disponibili per effetto della predetta  sessione  negoziale,  e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016,  tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo  2,  comma
414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  piano  e'  annualmente
verificato dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  ai  fini  di  eventuali  rimodulazioni  che   si
dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno  agli  alunni  con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  "La  predetta
percentuale e'  rideterminata,  negli  anni  scolastici  2013/2014  e
2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento
e al novanta per cento ed e' pari al  cento  per  cento  a  decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016". 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ferma  restando  la
procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
      1) il comma 13 e' abrogato; 
      2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14"
sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14"; 
      3) al secondo periodo del comma 15,  le  parole  "dai  predetti
commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti:  "dal  predetto  comma
14"; 
    b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 e' abrogato. 
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi  di  salute,   le
commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali  sono
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  da
un rappresentante del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale. 
  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al
1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche  in
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo  19,  commi
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  con  conseguente
assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30  giorni  dalla
dichiarazione  di  inidoneita',   della   qualifica   di   assistente
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o  in  ipotesi
di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione
obbligatoria   della   mobilita'   intercompartimentale   in   ambito
provinciale  verso  le  amministrazioni  che  presentino  vacanze  di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione  vigente  con  mantenimento  del   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge  e'  gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto  a  nuova
visita da  parte  delle  commissioni  mediche  competenti,  integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per  una  nuova  valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove  la  dichiarazione  di
inidoneita' non sia confermata,  il  personale  interessato  torna  a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6  del
presente articolo. In tal  caso  i  30  giorni  di  cui  al  comma  6
decorrono dalla data  di  conferma  della  inidoneita'.  Il  suddetto
personale puo' comunque chiedere, senza  essere  sottoposto  a  nuova
visita, l'applicazione del comma 6. 
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo  di  cui  ai
commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facolta'  assunzionali,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative  risorse  anche  ai  fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  anche  nell'anno  scolastico
2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su  altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o  in  possesso
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero  nella
relativa provincia. 
  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  verifica  gli   effetti   finanziari   delle
disposizioni del presente articolo ai fini della  determinazione  del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.