Art. 16 
 
                (Formazione del personale scolastico) 
 
  1.  Al  fine  di  migliorare   il   rendimento   della   didattica,
particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione
sono meno soddisfacenti ed e' maggiore il rischio socio-educativo,  e
potenziare le capacita' organizzative del personale  scolastico,  per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di euro 10  milioni,  oltre  alle
risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei  e
internazionali,  per  attivita'  di   formazione   obbligatoria   del
personale scolastico con particolare riferimento: 
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle  competenze  di  ciascun
   alunno, necessario per aumentare l'attesa di  successo  formativo,
   in particolare nelle regioni ove  i  risultati  delle  valutazioni
   sugli apprendimenti  effettuate  dall'Istituto  nazionale  per  la
   valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione
   (Invalsi),  anche  in  relazione   alle   rilevazioni   OCSE-Pisa,
   risultano inferiori alla media nazionale; 
b) al potenziamento delle  competenze  nelle  aree  ad  alto  rischio
socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati: 
c) all'aumento delle capacita' nella gestione  e  programmazione  dei
sistemi scolastici; 
d)  all'aumento  delle  competenze  relativamente  ai   processi   di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica; 
e)  all'aumento  delle  competenze  dei  docenti  degli   istituzioni
   scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
delle attivita'  formative  di  cui  al  comma  1,  anche  attraverso
convenzioni con le universita' statali e non statali, da  individuare
nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. 
  3. Al fine di promuovere  la  formazione  culturale  del  personale
docente della scuola, con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definite  le  modalita'  per  l'accesso  gratuito  del  suddetto
personale ai musei statali  e  ai  siti  di  interesse  archeologico,
storico e culturale gestiti  dallo  Stato  in  via  sperimentale  per
l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal
fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali  un  Fondo  per  il  recupero  delle  minori
entrate per l'ingresso gratuito al personale  docente  della  scuola,
con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per  l'anno  2014,  a
titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo.
Con il medesimo decreto di cui al  primo  periodo  sono  definite  le
modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti  e  dei  conseguenti
oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.