Art. 18 
 
     (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione) 
 
  1. Per le necessita' di cui  all'articolo  2,  comma  4-undevicies,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato  ad
assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale  a  145
posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del  5
febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami",  in
aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  a  decorrere  dal  2014.  Al
relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno  2014,
si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui  al  comma
2. 
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,  n.  425,
le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite
da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  e'
ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.