(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  44  e  67
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 44. (Redditi di  capitale)  (Testo  post  riforma
          2004) 
              1. Sono redditi di capitale: 
              a) gli interessi e altri proventi derivanti  da  mutui,
          depositi e conti correnti; 
              b)  gli  interessi   e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
              c) le rendite perpetue e le prestazioni annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
              d) i compensi per  prestazioni  di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
              e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
          o al patrimonio di societa' ed  enti  soggetti  all'imposta
          sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
          d) del comma 2 dell'articolo  53;  e'  ricompresa  tra  gli
          utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti  di  cui
          all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle  sue
          parti correlate, anche in sede di accertamento; 
              f)   gli   utili   derivanti   da    associazioni    in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
              g) i proventi derivanti dalla gestione,  nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti dai relativi investimenti; 
              g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti  contro
          termine su titoli e valute; 
              g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di   titoli
          garantito; 
              g-quater) i redditi compresi nei  capitali  corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione; 
              g-quinquies) i redditi derivanti dai  rendimenti  delle
          prestazioni pensionistiche di cui  allalettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
              g-sexies) i redditi imputati al beneficiario  di  trust
          ai  sensi  dell'  articolo  73,  comma  2,  anche  se   non
          residenti; 
              h) gli interessi e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a) si considerano similari alle azioni, i titoli e  gli
          strumenti finanziari emessi da  societa'  ed  enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
              b). 
              c) si considerano similari alle obbligazioni: 
              1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti  la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.
          436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
              2) i titoli  di  massa  che  contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa." 
              "Art. 67. (Redditi diversi) - (Testo post riforma 2004) 
              1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
          capitale ovvero se non sono  conseguiti  nell'esercizio  di
          arti e professioni o di imprese commerciali o  da  societa'
          in nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne'  in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: 
              a) le plusvalenze realizzate mediante la  lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili, e la successiva vendita, anche  parziale,  dei
          terreni e degli edifici; 
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione  e
          le unita' immobiliari urbane che per la maggior  parte  del
          periodo intercorso tra l'acquisto o  la  costruzione  e  la
          cessione sono state adibite ad  abitazione  principale  del
          cedente o dei suoi familiari, nonche',  in  ogni  caso,  le
          plusvalenze realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di   azioni,
          diverse  dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni   altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 44  quando  non  rappresentano
          una partecipazione al patrimonio; 
              2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
              3) cessione dei contratti di cui al  numero  precedente
          qualora il valore dell'apporto  sia  superiore  al  25  per
          cento dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati
          in  base   alle   disposizioni   previste   del   comma   2
          dell'articolo  47  del  citato  testo  unico;   c-bis)   le
          plusvalenze, diverse da quelle imponibili  ai  sensi  della
          lettera c), realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
          di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale  o  al
          patrimonio di societa' di cui all'articolo  5,  escluse  le
          associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei  soggetti
          di  cui  all'articolo  73,  nonche'  di  diritti  o  titoli
          attraverso  cui  possono  essere  acquisite   le   predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto   sia   non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
              2)  cessione  dei  contratti  di   cui   alla   lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
              c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle  di  cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente; 
              c-quater) i redditi, diversi da quelli  precedentemente
          indicati, comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui
          deriva il diritto o l'obbligo di  cedere  od  acquistare  a
          termine strumenti finanziari, valute,  metalli  preziosi  o
          merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o  piu'
          pagamenti collegati a tassi di interesse,  a  quotazioni  o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli preziosi o di merci e ad ogni  altro  parametro  di
          natura finanziaria. Agli  effetti  dell'applicazione  della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti; 
              c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,  diversi
          da quelli  precedentemente  indicati,  realizzati  mediante
          cessione a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di  rapporti
          produttivi di redditi di capitale  e  mediante  cessione  a
          titolo oneroso ovvero rimborso di crediti  pecuniari  o  di
          strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto; 
              d) le vincite delle lotterie, dei  concorsi  a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali; 
              e) i redditi  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
              g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica  di
          opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di  processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo  il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; 
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla  sublocazione   di   beni   immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
              h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di  successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi
          dell'articolo 58; 
              h-ter) la differenza tra il  valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
              i) i redditi derivanti  da  attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente; 
              l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo
          non esercitate abitualmente o dalla assunzione di  obblighi
          di fare, non fare o permettere; 
              m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari  di
          spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori  artistici
          ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di  natura  non
          professionale  da  parte  di   cori,   bande   musicali   e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
              n)   le   plusvalenze   realizzate   a    seguito    di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
          prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
          finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
          le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
          recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
          cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente. 
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
          correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
          nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
          di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
          almeno sette giorni lavorativi continui. 
              1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
          lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
          anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
          attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
          sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
          terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
          plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
          quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
          conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
          comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
          collettivo.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie": 
              "Art. 31.( Interessi delle obbligazioni pubbliche) 
              [1] Sono esenti dall'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone  giuridiche
          e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi  e
          gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei  buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e  delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
          l' esercizio diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio." 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  168-bis,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 168-bis. (Paesi e  territori  che  consentono  un
          adeguato scambio di informazioni) 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  individuati  gli  Stati  e   territori   che
          consentono un adeguato scambio  di  informazioni,  ai  fini
          dell'applicazione  delle   disposizioni   contenute   negli
          articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3,  e  110,
          commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell' articolo
          26, commi 1 e 5, nonche' nell' articolo  27,  comma  3-ter,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive  modificazioni,  nell'  articolo
          10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983,  n.  77,  e
          successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1,  e  6,
          comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  e
          successive modificazioni, nell' articolo 2,  comma  5,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              2. Con lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati  gli  Stati  e  territori  che  consentono   un
          adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello  di
          tassazione  non  e'  sensibilmente   inferiore   a   quello
          applicato  in  Italia,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          disposizioni contenute negli  articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
          1 e 5, e 168, comma 1, del presente  testo  unico,  nonche'
          negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni.". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   4,
          dell'articolo 8, del decreto legge 13 maggio 2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, recante  "Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni
          urgenti per l'economia.": 
              "Art. 8. (Impresa e Credito) 
              1-3 (Omissis). 
              4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei
          flussi  di  credito  per  gli  investimenti  a  medio-lungo
          termine delle piccole e medie  imprese  del  Mezzogiorno  e
          sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le
          modificazioni che seguono: 
              a) possono essere emessi specifici Titoli di  Risparmio
          per l'Economia Meridionale (di seguito "Titoli")  da  parte
          di  banche  italiane,   comunitarie   ed   extracomunitarie
          autorizzate ad  operare  in  Italia,  in  osservanza  delle
          previsioni del testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e delle relative disposizioni  di  attuazione
          delle Autorita' creditizie; 
              b) i Titoli sono strumenti finanziari  aventi  scadenza
          non inferiore  a  diciotto  mesi;  sono  titoli  nominativi
          ovvero  al  portatore   e   corrispondono   interessi   con
          periodicita' almeno annuale; possono essere sottoscritti da
          persone fisiche non esercenti attivita'  di  impresa;  sono
          assoggettati alla disciplina  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58,  Parte  III,  Titolo  II,  Capo  II,
          Sezione  I;  non  sono  strumenti  finanziari  subordinati,
          irredimibili o  rimborsabili  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia di cui all' articolo 12, comma 7, del  testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993,
          ne'  altri  strumenti   computabili   nel   patrimonio   di
          vigilanza; (100) 
              c) le disposizioni del decreto  legislativo  1°  aprile
          1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di  cui
          alle lettere a) e b) del presente  comma.  Sugli  interessi
          relativi ai suddetti titoli l'imposta  sostitutiva  di  cui
          all'articolo 2 del citato decreto legislativo  n.  239  del
          1996 si applica  nella  misura  del  5  per  cento.  Per  i
          rapporti di gestione  individuale  di  portafoglio  di  cui
          all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli  di  cui
          alla lettera a)  non  concorrono  alla  determinazione  del
          risultato della gestione secondo  le  disposizioni  di  cui
          alla lettera d); 
              d) i  Titoli  possono  essere  emessi  per  un  importo
          nominale complessivo massimo di 3 miliardi di  euro  annui.
          Il predetto importo e' eventualmente modificato entro il 31
          gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze di natura non regolamentare; 
              e) per ciascun gruppo bancario  il  limite  massimo  di
          emissione e' pari al 20  per  cento  dell'importo  nominale
          complessivo annuo di  cui  alla  lettera  d).  Per  singole
          banche non facenti parte di un gruppo bancario,  il  limite
          massimo e' del 5 per cento. In ogni  caso,  l'emissione  di
          Titoli di cui alle lettere da a) a d) non puo' superare  il
          30 per cento del patrimonio di  vigilanza  consolidato  del
          gruppo bancario o individuale della banca non facente parte
          di un gruppo bancario; 
              f) con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  di  natura  non   regolamentare   sono   stabilite
          eventuali ulteriori modalita' attuative e  di  monitoraggio
          dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale; 
              g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell' articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              (Omissis).". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  26-quater  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600: 
              "Art.  26-quater.  (Esenzione   dalle   imposte   sugli
          interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti  in
          Stati membri dell'Unione europea) 
              1. Gli interessi e  i  canoni  pagati  a  societa'  non
          residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a),
          o a una stabile organizzazione, situata in un  altro  Stato
          membro, di societa' che hanno  i  suddetti  requisiti  sono
          esentati  da  ogni  imposta  quando  tali  pagamenti   sono
          effettuati: 
              a) da societa' ed enti che rivestono  una  delle  forme
          previste dall'allegato A, che risiedono, ai  fini  fiscali,
          nel territorio  dello  Stato  e  sono  assoggettate,  senza
          fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito  delle
          societa'; 
              b)  da  una   stabile   organizzazione,   situata   nel
          territorio dello Stato  e  assoggettata,  senza  fruire  di
          regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle  societa',
          di societa' non residenti aventi  i  requisiti  di  cui  al
          comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano
          inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa. 
              2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei  canoni
          hanno diritto all'esenzione se: 
              a) la societa' che effettua il pagamento o la  societa'
          la  cui  stabile  organizzazione  effettua  il   pagamento,
          detiene direttamente una percentuale non  inferiore  al  25
          per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve  il
          pagamento o nella societa' la  cui  stabile  organizzazione
          riceve il medesimo pagamento; 
              b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la
          cui stabile  organizzazione  riceve  il  pagamento  detiene
          direttamente una percentuale non inferiore al 25 per  cento
          dei  diritti  di  voto  nella  societa'  che  effettua   il
          pagamento o nella societa' la  cui  stabile  organizzazione
          effettua il medesimo pagamento; 
              c) una terza societa' avente i requisiti  di  cui  alla
          lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale
          non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella
          societa' che effettua il pagamento o nella societa' la  cui
          stabile organizzazione  effettua  il  pagamento  sia  nella
          societa' che riceve il pagamento o nella  societa'  la  cui
          stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; 
              d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b)  e  c),
          detenuti nelle societa' ed enti  residenti  nel  territorio
          dello  Stato,  sono  quelli   esercitabili   nell'assemblea
          ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis
          del codice civile; 
              e) le partecipazioni che  attribuiscono  i  diritti  di
          voto di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  sono  detenute
          ininterrottamente per almeno un anno. 
              3. Ai fini del presente articolo: 
              a) si  considerano  canoni,  i  compensi  di  qualsiasi
          natura percepiti per l'uso o la concessione in uso: 
              1)  del  diritto  di  autore   su   opere   letterarie,
          artistiche   o   scientifiche,   comprese   le    pellicole
          cinematografiche e il software; 
              2) di brevetti, marchi  di  fabbrica  o  di  commercio,
          disegni o modelli, progetti, formule o processi  segreti  o
          per  informazioni  concernenti  esperienze   di   carattere
          industriale, commerciale o scientifico; 
              3)   di   attrezzature   industriali,   commerciali   o
          scientifiche; 
              b) si considerano interessi, i redditi  da  crediti  di
          qualsiasi  natura,  garantiti  o  non  da  ipoteca  e,   in
          particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni
          e da prestiti, compresi gli altri  proventi  derivanti  dai
          suddetti titoli e prestiti; 
              c) non si considerano interessi: 
              1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di  cui
          all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, direttamente  erogati  dal  socio  o
          dalle sue parti correlate; 
              2) gli utili di cui all'articolo 44, comma  1,  lettera
          f), del predetto testo unico; 
              3)  le  remunerazioni  dei  titoli  e  degli  strumenti
          finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a),  e
          109, comma 9, lettera a), del medesimo testo  unico,  anche
          per  la  quota  che  non  comporta  la  partecipazione   ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              4) i pagamenti relativi a crediti  che  autorizzano  il
          creditore a rinunciare al suo  diritto  agli  interessi  in
          cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; 
              5) i pagamenti relativi a crediti  che  non  contengono
          disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali
          il rimborso  debba  essere  effettuato  trascorsi  piu'  di
          cinquanta anni dalla data di emissione. 
              4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se: 
              a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma
          3  e  le  societa'  le  cui  stabili  organizzazioni   sono
          beneficiarie dei  medesimi  redditi,  rivestono  una  delle
          forme previste dall'allegato A, risiedono ai  fini  fiscali
          in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi  di
          una  Convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi  con  uno  Stato  terzo,  residenti  al  di   fuori
          dell'Unione europea e sono assoggettate,  senza  fruire  di
          regimi  di  esonero,  ad   una   delle   imposte   indicate
          nell'allegato   B   ovvero   a   un'imposta   identica    o
          sostanzialmente  simile  applicata   in   aggiunta   o   in
          sostituzione di dette imposte; 
              b) gli interessi e i canoni pagati  alle  societa'  non
          residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati  ad  una
          delle imposte elencate nell'allegato B; 
              c) le societa' non residenti di cui alla lettera  a)  e
          le stabili organizzazioni situate in un altro Stato  membro
          di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a)  sono
          beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3;  a
          tal  fine,  sono  considerate  beneficiarie  effettive   di
          interessi o di canoni: 
              1) le predette societa', se  ricevono  i  pagamenti  in
          qualita' di beneficiario finale  e  non  di  intermediario,
          quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona; 
              2) le predette stabili organizzazioni, se  il  credito,
          il diritto, l'utilizzo  o  l'informazione  che  generano  i
          pagamenti degli  interessi  o  dei  canoni  si  ricollegano
          effettivamente a tali stabili organizzazioni e  i  suddetti
          interessi o canoni rappresentano redditi per i  quali  esse
          sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad
          una delle imposte elencate nell'allegato B  o,  in  Belgio,
          all'«impôt      des       non-residents/belasting       der
          niet-verblijfhouders», in  Spagna  all'«impuesto  sobre  la
          Renta de no Residentes»  ovvero  a  un'imposta  identica  o
          sostanzialmente  simile  applicata   in   aggiunta   o   in
          sostituzione di dette imposte. 
              5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei  canoni
          e degli  interessi  di  cui  al  comma  3  controlla  o  e'
          controllato, direttamente o  indirettamente,  dal  soggetto
          che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero  entrambi
          i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente,
          da un terzo, e l'importo degli interessi o  dei  canoni  e'
          superiore  al   valore   normale   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 2, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui  al
          comma  1  si  applica  limitatamente  al  medesimo   valore
          normale. 
              6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di  cui  al
          comma 1, deve essere prodotta un'attestazione  dalla  quale
          risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso
          di  stabile  organizzazione,  l'esistenza   della   stabile
          organizzazione   stessa,   rilasciata   dalle    competenti
          autorita'  fiscali  dello  Stato   in   cui   la   societa'
          beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato  in
          cui e'  situata  la  stabile  organizzazione,  nonche'  una
          dichiarazione  dello  stesso  beneficiario  effettivo   che
          attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e
          4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti  di
          cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  entro  la  data  del
          pagamento degli interessi o dei canoni  e  produce  effetti
          per un anno  a  decorrere  dalla  data  di  rilascio  della
          documentazione medesima. 
              7. La documentazione di cui  al  comma  6  deve  essere
          conservata fino a quando non siano decorsi  i  termini  per
          gli accertamenti relativi al periodo di  imposta  in  corso
          alla data di pagamento degli  interessi  o  dei  canoni,  e
          comunque  fino  a  quando  non  siano  stati  definiti  gli
          accertamenti  stessi.  Con  provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate   possono   essere   stabilite
          specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di
          appositi modelli. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono  apportate  modifiche  agli  allegati  A  e  B
          conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria. 
              8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,
          lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una
          ritenuta del 5 per  cento  sugli  interessi  corrisposti  a
          soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
          destinati a finanziare il pagamento di  interessi  e  altri
          proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: 
              a)  negoziati  in  mercati  regolamentati  degli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   degli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; 
              b) garantiti dai soggetti di cui  all'articolo  23  che
          corrispondono   gli   interessi   ovvero   dalla   societa'
          capogruppo controllante ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile ovvero da altra  societa'  controllata  dalla
          stessa controllante.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 27. (Ritenuta sui dividendi) 
              1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere  a)  e
          b) del comma 1  dell'articolo  73  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  operano  con
          obbligo di rivalsa, una ritenuta  del  12,50  per  cento  a
          titolo   d'imposta   sugli   utili   in   qualunque   forma
          corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo  47,  comma
          7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in
          relazione a partecipazioni non qualificate ai  sensi  della
          lettera c-bis) del comma  1  dell'articolo  67  del  citato
          testo unico n. 917 del 1986, non  relative  all'impresa  ai
          sensi  dell'articolo  65  del  medesimo  testo  unico.   La
          ritenuta di cui  al  periodo  precedente  si  applica  alle
          condizioni  ivi  previste  agli   utili   derivanti   dagli
          strumenti finanziari  di  cui  all'articolo  44,  comma  2,
          lettera   a)   e   dai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione di cui all'articolo 109,  comma  9,  lettera
          b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto
          non sia superiore al 5 per cento o  al  25  per  cento  del
          valore   del   patrimonio   netto   contabile    risultante
          dall'ultimo bilancio approvato prima della data di  stipula
          del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente  di
          societa'  i  cui   titoli   sono   negoziati   in   mercati
          regolamentati o di altre  partecipazioni.  La  ritenuta  e'
          applicata altresi' dalle  persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali ai sensi  dell'articolo  55  del  testo
          unico delle imposte sui redditi e dalle  societa'  in  nome
          collettivo e in accomandita semplice ed equiparate  di  cui
          all'articolo  5  del  medesimo  testo  unico  sugli   utili
          derivanti dai contratti di associazione  in  partecipazione
          previsti nel  precedente  periodo,  corrisposti  a  persone
          fisiche  residenti;  per  i  soggetti  che  determinano  il
          reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,
          in  luogo  del  patrimonio  netto  si  assume   il   valore
          individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo
          unico. 
              1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi  5  e  7,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
          ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora  il
          percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
          della partecipazione. ( 
              2. In caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura  i
          singoli soci o partecipanti, per conseguirne il  pagamento,
          sono tenuti a versare alle societa' ed altri  enti  di  cui
          alle lettere a) e b)  del  comma  1  dell'articolo  73  del
          predetto    testo    unico,    l'importo     corrispondente
          all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
          in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
          quale risulta  dalla  valutazione  operata  dalla  societa'
          emittente alla data individuata dalla lettera a) del  comma
          2 dell'articolo 109 del citato testo unico. 
              3. La ritenuta e' operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27 per cento (168)sugli utili corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all' articolo 44, comma 2, lettera a), del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  ai  contratti
          di associazione in partecipazione di cui all' articolo 109,
          comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
          a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
          utili corrisposti ai fondi pensione istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   negli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  I
          soggetti  non  residenti,  diversi   dagli   azionisti   di
          risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo  precedente
          e dalle societa' ed enti indicati nel  comma  3-ter,  hanno
          diritto  al  rimborso,  fino  a  concorrenza  degli  undici
          ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta  che  dimostrino
          di aver pagato all'estero in via  definitiva  sugli  stessi
          utili  mediante  certificazione  del   competente   ufficio
          fiscale dello Stato estero. 
              3-bis. I soggetti cui  si  applica  l'articolo  98  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
          di  cui  ai  commi  3  e  3-ter  sulla   remunerazione   di
          finanziamenti eccedenti prevista  dal  citato  articolo  98
          direttamente  erogati  dal  socio  o  da  una   sua   parte
          correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
          della  determinazione  della  ritenuta  di  cui  sopra,  si
          computa in diminuzione la  eventuale  ritenuta  operata  ai
          sensi   dell'articolo   26   riferibile    alla    medesima
          remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
          remunerazione  di  finanziamenti   eccedenti   direttamente
          erogati dalle stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato di soggetti non residenti. 
              3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
          l'aliquota dell'1,375 per  cento  sugli  utili  corrisposti
          alle societa'  e  agli  enti  soggetti  ad  un'imposta  sul
          reddito  delle  societa'  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'  articolo  168-bis  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi  residenti,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all' articolo 44, comma 2,  lettera  a),  del  predetto
          testo   unico   e   ai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione di cui all' articolo 109, comma  9,  lettera
          b), del  medesimo  testo  unico,  non  relativi  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato. 
              4. Sulle remunerazioni corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio,  titoli   e   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo  periodo,  del
          testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di  cui
          all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  medesimo  testo
          unico, in cui l'associante e' soggetto non  residente,  non
          qualificati ai sensi della  lettera  c-bis)  del  comma  1,
          dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa
          ai sensi dell'articolo 65  dello  stesso  testo  unico,  e'
          operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
          dai soggetti di cui al primo  comma  dell'articolo  23  che
          intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
          a titolo d'acconto: 
              a)   sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
          corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
          strumenti finanziari e a contratti di cui alla  lettera  c)
          del comma 1 dell'articolo 67 del citato  testo  unico,  non
          relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65; 
              b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
          in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
          e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
          65, da societa' ed enti residenti in Paesi  o  territori  a
          regime fiscale privilegiato di cui al decreto  ministeriale
          emanato ai sensi dell'articolo 167,  comma  4,  del  citato
          testo  unico  salvo  che  la  persona  fisica  dimostri  al
          soggetto che interviene nella riscossione  che,  a  seguito
          dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma
          5, lettera b), dello stesso articolo 167,  sono  rispettate
          le  condizioni  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma   1,
          dell'articolo 87 del citato testo  unico.  La  disposizione
          del periodo precedente non si applica alle  partecipazioni,
          ai titoli e agli strumenti finanziari di  cui  all'articolo
          44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa'
          i cui titoli sono negoziati nei mercati  regolamentati.  La
          ritenuta e', altresi', operata  sull'intero  importo  delle
          remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
          non residenti che  non  soddisfano  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 
              4-bis. Le ritenute del comma 4 sono  operate  al  netto
          delle ritenute applicate dallo Stato  estero.  In  caso  di
          distribuzione  di  utili  in   natura   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Le ritenute di cui ai commi 1 e  4,  primo  periodo,
          non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
          associati  in  partecipazione  dichiarino  all'atto   della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita'  di   impresa   o   ad   una   partecipazione
          qualificata  ai  sensi  della  lettera  c)  del   comma   1
          dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui
          ai commi 1 e 4, sono operate  con  l'aliquota  del  27  per
          cento ed a titolo  d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 
              6. Per gli utili corrisposti a  soggetti  residenti  ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva sul  risultato  maturato  di  gestione  non  si
          applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9  e  11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.". 
              - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  reca
          "Disciplina delle forme pensionistiche complementari.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  5,  6  e  7  del
          decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  recante
          "Riordino  della  disciplina  tributaria  dei  redditi   di
          capitale e dei redditi diversi, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 160, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662",  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
          altri  redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). 
              1. 
              2.  I  redditi  di  cui  alle  lettere  da   c-bis)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 , del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo  i
          criteri  stabiliti  dall'articolo  82  del  predetto  testo
          unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva  delle  imposte
          sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento .  L'imposta
          sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
          cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio,  di
          titoli  o  strumenti  finanziari  e   di   contratti,   non
          qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  917  del  1986,  salvo  la
          dimostrazione,  a  seguito  di  esercizio   dell'interpello
          secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo
          167, del citato testo unico del rispetto  delle  condizioni
          indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87  del
          medesimo testo unico. Ai  fini  del  presente  articolo,  i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma 1, del medesimo  testo  unico  n.  917  del  1986,  e
          obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati
          sono  computati,  nella  misura   del   48,08   per   cento
          dell'ammontare realizzato. 
              3.  Le  plusvalenze  e  gli  altri   redditi   soggetti
          all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle  di  cui
          alla lettera c) dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi determinate secondo i  criteri  di  cui
          all'articolo   68   sono   distintamente   indicati   nella
          dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o  piu'  decreti
          del  Ministro  delle  finanze   possono   essere   previsti
          particolari adempimenti ed oneri di documentazione  per  la
          determinazione   dei   predetti   redditi.   L'obbligo   di
          dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e  gli  altri
          proventi per  i  quali  il  contribuente  abbia  esercitato
          l'opzione di cui all'articolo 6. 
              4.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma   2   e'
          corrisposta mediante versamento diretto nei termini  e  nei
          modi previsti per il versamento delle imposte  sui  redditi
          dovute a saldo  in  base  alla  dichiarazione.  L'eventuale
          imposta  sostitutiva  pagata  fino  al  superamento   delle
          percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
          nella lettera c-bis) del  comma  1,  dell'articolo  67,  e'
          portata in detrazione dalle imposte sui redditi. 
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1  dell'articolo
          81 , del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          percepiti o sostenuti da: 
              a) soggetti residenti all'estero, di  cui  all'articolo
          6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
          e successive modificazioni . 
              b) (lettera sostituita dalla lettera a)) 
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in  materia  di
          imposta sostitutiva si applicano le  disposizioni  previste
          in materia di imposte sui redditi." 
              "Art.  6.  (Opzione  per  l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato) 
              1.  Il  contribuente  ha   facolta'   di   optare   per
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai  sensi  delle
          lettere c-bis) e c-ter) del comma 1  dell'articolo  81  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come  modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  con
          esclusione di quelle  relative  a  depositi  in  valuta,  a
          condizione che i  titoli,  quote  o  certificati  siano  in
          custodia o in amministrazione presso banche e  societa'  di
          intermediazione mobiliare e altri soggetti  individuati  in
          appositi decreti del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          delle  finanze.  Per  le  plusvalenze  realizzate  mediante
          cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
          lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
          n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
          altri proventi realizzati mediante i rapporti di  cui  alla
          lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81  o  i
          rapporti e le cessioni di  cui  alla  lettera  c-quinquies)
          dello stesso comma  1,  l'opzione  puo'  essere  esercitata
          sempreche' intervengano nei predetti rapporti  o  cessioni,
          come  intermediari  professionali  o  come  controparti,  i
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo  del  presente
          comma, con cui siano  intrattenuti  rapporti  di  custodia,
          amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma 1, del medesimo  testo  unico  n.  917  del  1986,  e
          obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati
          sono  computati  nella   misura   del   48,08   per   cento
          dell'ammontare realizzato. 
              2. L'opzione di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          comunicazione sottoscritta contestualmente al  conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o, per i rapporti in essere, anteriormente  all'inizio  del
          periodo d'imposta; per  i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
          i rapporti e le cessioni di cui alla  lettera  c-quinquies)
          del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo  unico  n.
          917 del 1986, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          l'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  all'atto  della
          conclusione del primo contratto nel  periodo  d'imposta  da
          cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
          ha effetto per tutto il periodo  d'imposta  e  puo'  essere
          revocata entro la scadenza  di  ciascun  anno  solare,  con
          effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
          decreti del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. Per i  soggetti  non  residenti  nonche'  per  le
          plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o
          rimborso di quote o azioni  di  organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva  di  cui  al
          comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in  mancanza
          di  esercizio   dell'opzione,   salva   la   facolta'   del
          contribuente di rinunciare a tale regime con effetto  dalla
          prima operazione  successiva.  La  predetta  rinuncia  puo'
          essere esercitata anche dagli  intermediari  non  residenti
          relativamente ai rapporti di  custodia,  amministrazione  e
          deposito ad essi  intestati  e  sui  quali  siano  detenute
          attivita'  finanziarie  di   terzi;   in   tal   caso   gli
          intermediari non residenti sono  tenuti  ad  assolvere  gli
          obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1  applicano  l'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna  plusvalenza,
          differenziale   positivo   o   provento    percepito    dal
          contribuente. Qualora tali soggetti non siano  in  possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui   al   comma   1   sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle      al       contribuente,       anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica   al   soggetto    incaricato    dell'applicazione
          dell'imposta  i   dati   e   le   informazioni   richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono  tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le informazioni necessarie  all'applicazione  dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico  del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal  cento  al  duecento  per  cento  dell'ammontare  della
          maggiore imposta sostitutiva dovuta. 
              4.  Per   l'applicazione   dell'imposta   su   ciascuna
          plusvalenza, differenziale positivo o provento  realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute estere, i soggetti di cui al comma 1,  nel  caso  di
          pluralita'  di  titoli,  quote,  certificati   o   rapporti
          appartenenti a categorie omogenee, assumono  come  costo  o
          valore di  acquisto  il  costo  o  valore  medio  ponderato
          relativo a ciascuna categoria dei predetti  titoli,  quote,
          certificati o rapporti. 
              5. Qualora siano  realizzate  minusvalenze,  perdite  o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle  predette  minusvalenze,  perdite   o   differenziali
          negativi  dalle  plusvalenze,  differenziali   positivi   o
          proventi realizzati nelle successive  operazioni  poste  in
          essere nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello  stesso
          periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il  quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto  di
          custodia, amministrazione o deposito o siano  rimborsate  o
          cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
          investimento collettivo  del  risparmio,  le  minusvalenze,
          perdite o differenziali negativi possono essere portati  in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi  soggetti
          intestatari del rapporto o deposito di provenienza,  ovvero
          portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo  82
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  1.  I
          soggetti di cui  al  comma  1  rilasciano  al  contribuente
          apposita certificazione dalla quale risultino i dati  e  le
          informazioni necessarie a  consentire  la  deduzione  delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 
              6. Agli effetti  del  presente  articolo  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma  1  a
          rapporti di custodia o amministrazione di cui  al  medesimo
          comma, intestati a soggetti diversi dagli  intestatari  del
          rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
          di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento  non  sia
          avvenuto per  successione  o  donazione.  In  tal  caso  la
          plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
          realizzate mediante il trasferimento sono  determinate  con
          riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
          dal comma 5 dell'articolo 7, alla data  del  trasferimento,
          dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti  ed  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1,   tenuti   al   versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista per  il  versamento  dell'imposta  dovuta.  Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1 rilasciano al contribuente apposita certificazione  dalla
          quale risulti il valore dei titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti trasferiti. 
              7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al comma 1  o  di  loro  trasferimento  a
          rapporti di  custodia  o  amministrazione,  intestati  agli
          stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza,  e
          comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2,  per  il
          calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
          ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui
          al  precedente  articolo,  si  assume  il  costo  o  valore
          determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il  comma
          12, sulla base di apposita  certificazione  rilasciata  dai
          soggetti di cui al comma 1. 
              8.  L'opzione  non  puo'  essere   esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
          nella lettera c) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3,  comma  1.  Se  il  superamento
          delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
          dell'opzione,  per  la  determinazione   dei   redditi   da
          assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi  del  comma  1
          dell'articolo 5 si applica  il  comma  7.  Il  contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali entro quindici giorni dalla  data  in  cui  sia
          avvenuto o, se precedente, all'atto della  prima  cessione,
          ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei  dati  e  delle
          informazioni in  loro  possesso,  non  siano  in  grado  di
          verificare il superamento. Nel caso di  indebito  esercizio
          dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal 2 al 4  per  cento  del  valore
          delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla  data
          della violazione. 
              9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono   al
          versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente  al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale, entro  il  quindicesimo  giorno  del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone l'importo su  ciascun  reddito  realizzato  o
          ricevendone provvista dal contribuente. Per  le  operazioni
          effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati  ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai  fini  del  versamento,  entro  il
          termine previsto per le relative liquidazioni.  I  soggetti
          di  cui  al  comma  1  rilasciano   al   contribuente   una
          attestazione  dei  versamenti  entro  il  mese   di   marzo
          dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
          degli interessati. 
              10.  I  soggetti  di  cui   al   comma   1   comunicano
          all'amministrazione finanziaria entro il termine  stabilito
          per la  presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti
          d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          l'ammontare complessivo delle  plusvalenze  e  degli  altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei  modelli  di  cui  all'articolo  8  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          stabilite   le   modalita'   di   effettuazione   di   tale
          comunicazione. 
              11.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi. 
              12. " 
              "Art. 7. (Imposta sostitutiva  sul  risultato  maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio) 
              1.  I  soggetti  che  hanno  conferito  a  un  soggetto
          abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio  1996,
          n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
          da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
          optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
          cui agli articoli 41 e 81, comma 1,  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificati,  rispettivamente,
          dagli articoli 1, comma 3,  e  3,  comma  1,  del  presente
          decreto, che concorrono alla determinazione  del  risultato
          della gestione ai sensi del  comma  4,  per  l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. 
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto  della
          stipula del contratto e, nel caso dei rapporti  in  essere,
          anteriormente all'inizio del periodo  d'imposta.  L'opzione
          ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
          solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con  effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del Ministro delle finanze, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Qualora sia stata esercitata  l'opzione  di  cui  al
          comma 2 i redditi che concorrono  a  formare  il  risultato
          della gestione, determinati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dagli articoli 42 e 82 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'articolo  5.  Sui  redditi  di   capitale
          derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella  massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano: 
              a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1
          e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; 
              b) la ritenuta prevista dal comma  2  dell'articolo  26
          del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  sugli  interessi  ed
          altri proventi dei conti correnti bancari; 
              c)  le  ritenute  previste  dai   commi   3   e   3-bis
          dell'articolo  26  e  la  ritenuta  di  cui  all'  articolo
          26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973; 
              d) le ritenute previste dai commi 1 e  4  dell'articolo
          27 del medesimo  decreto,  con  esclusione  delle  ritenute
          sugli utili  derivanti  dalle  partecipazioni  in  societa'
          estere qualificate ai sensi della lettera c)  del  comma  1
          dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi; 
              e)  la  ritenuta  prevista  dai  commi   1,   2   e   5
          dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
          modificato dall'articolo 8, comma 5; 
              e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione  ad
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari di diritto estero. 
              4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto  ad
          imposta  sostitutiva  delle   imposte   sui   redditi   con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si determina sottraendo dal valore del  patrimonio  gestito
          al termine di ciascun anno solare,  al  lordo  dell'imposta
          sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi   e   diminuito   di
          conferimenti effettuati nell'anno, i redditi  maturati  nel
          periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che  concorrono  a
          formare il reddito complessivo del contribuente, i  redditi
          esenti o comunque non  soggetti  ad  imposta  maturati  nel
          periodo, ed il  valore  del  patrimonio  stesso  all'inizio
          dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
          delle commissioni relative al patrimonio gestito.  Ai  fini
          del presente comma, i redditi derivanti dalle  obbligazioni
          e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601  ed
          equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
          nella  lista  di  cui   al   decreto   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni  emesse
          da enti territoriali  dei  suddetti  Stati  sono  computati
          nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare. 
              5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio  ed
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo i criteri stabiliti dai regolamenti  emanati  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.  415.
          Tuttavia  nel  caso  dei  titoli,  quote,   partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati, il cui valore complessivo  medio  annuo  sia
          superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,  essi
          sono  valutati  secondo  il  loro  valore  normale,   ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente ai predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle finanze , sentita la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i
          criteri di attuazione del presente comma. 
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in  corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio   all'inizio
          dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula  del
          contratto  ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al   termine
          dell'anno  si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura   del
          contratto. 
              7. Il conferimento  di  titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a  titolo
          oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni  dei
          commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia  nel  caso  di
          conferimento di strumenti  finanziari  che  formavano  gia'
          oggetto di un contratto di gestione per il quale era  stata
          esercitata l'opzione di cui al comma  2,  si  assume  quale
          valore di conferimento il valore assegnato ai  medesimi  ai
          fini della determinazione del patrimonio  alla  conclusione
          del  precedente  contratto  di  gestione;   nel   caso   di
          conferimento di strumenti finanziari per i quali sia  stata
          esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo. 
              8. Nel caso  di  prelievo  di  titoli,  quote,  valute,
          certificati e rapporti o di  loro  trasferimento  ad  altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente  articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione  di  cui
          al precedente comma 2, ai  fini  della  determinazione  del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati eseguiti, e' considerato il valore  dei  medesimi  il
          giorno del prelievo, adottando  i  criteri  di  valutazione
          previsti al comma 5. 
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti  prelevati
          o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata
          l'opzione,  si  assume  il  valore   dei   titoli,   quote,
          certificati,  valute  e  rapporti   che   ha   concorso   a
          determinare il risultato  della  gestione  assoggettato  ad
          imposta ai sensi del medesimo comma.  In  tali  ipotesi  il
          soggetto   gestore   rilascia    al    mandante    apposita
          certificazione dalla quale risulti il  valore  dei  titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti. 
              10. Se in  un  anno  il  risultato  della  gestione  e'
          negativo,  il  corrispondente  importo  e'   computato   in
          diminuzione  del  risultato  della  gestione  dei   periodi
          d'imposta successivi ma non oltre il  quarto  per  l'intero
          importo che trova capienza in essi. 
              11.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4   e'
          prelevata  dal  soggetto   gestore   ed   e'   versata   al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato entro il 16  febbraio  di
          ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del  secondo
          mese successivo a  quello  in  cui  e'  stato  revocato  il
          mandato di gestione. Il soggetto gestore  puo'  effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che il contribuente  non  fornisca  direttamente  le  somme
          corrispondenti entro il quindicesimo giorno  del  mese  nel
          quale l'imposta stessa e' versata; nelle  ipotesi  previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle prestazioni fino a che non ottenga  dal  contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 
              12.   Contestualmente    alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  propri  il  soggetto   gestore
          presenta la dichiarazione relativa alle  imposte  prelevate
          sul complesso delle  gestioni.  I  soggetti  diversi  dalle
          societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma  1,  lettere
          a)  e  d)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta  dichiarazione
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei  sostituti  d'imposta.  Le  modalita'  di
          effettuazione  dei  versamenti  e  la  presentazione  della
          dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
          dalle  disposizioni  dei  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602. 
              13. Nel caso in cui alla conclusione del  contratto  il
          risultato della gestione sia negativo, il soggetto  gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del
          comma 4 dell'articolo 82 , del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'articolo 4, comma  1,  lettera  b),  o,  nel  caso  di
          esistenza od apertura di depositi o rapporti  di  custodia,
          amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
          1, intestati al contribuente e per i quali  sia  esercitata
          l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi  del
          comma 5  dell'articolo  6  o  del  comma  10  del  presente
          articolo. Ai fini del computo del periodo  temporale  entro
          cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione  si
          tiene  conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in  cui   il
          risultato negativo e' maturato. 
              14.  L'opzione  non  puo'  essere  esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate
          nella lettera c) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          sostituita dall'articolo 3, comma  1,  lettera  a).  Se  il
          superamento delle percentuali e'  avvenuto  successivamente
          all'esercizio  dell'opzione,  per  la  determinazione   dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma  1  dell'articolo  5  si  applica  il  comma  9.   Il
          contribuente comunica ai soggetti di  cui  al  comma  1  il
          superamento delle percentuali entro quindici  giorni  dalla
          data in cui sia avvenuto o, se precedente,  all'atto  della
          prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei
          dati e delle informazioni in loro possesso,  non  siano  in
          grado di verificare il superamento. Nel  caso  di  indebito
          esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica
          a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal  2
          al 4 per cento del valore delle  partecipazioni,  titoli  o
          diritti posseduti alla data della violazione. 
              15. 
              16.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi. 
              17. Con il decreto di approvazione dei modelli  di  cui
          all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n.  600,  e'  approvato  il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. (Ritenute sugli interessi e  sui  redditi  di
          capitale) 
              1. I soggetti indicati nel comma  1  dell'articolo  23,
          che hanno emesso obbligazioni, titoli similari  e  cambiali
          finanziarie, operano una ritenuta del  20  per  cento,  con
          obbligo di  rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi
          corrisposti ai possessori. 
              2. L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano  una
          ritenuta del 27 per cento (134), con  obbligo  di  rivalsa,
          sugli interessi ed altri proventi corrisposti  ai  titolari
          di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati  da
          certificati. La predetta ritenuta e' operata  dalle  banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta: 
              a) gli interessi e gli altri  proventi  corrisposti  da
          banche italiane o da filiali italiane di  banche  estere  a
          banche con sede all'estero o a  filiali  estere  di  banche
          italiane; 
              b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
          intrattenuti tra le banche ovvero tra le  banche  e  l'Ente
          poste italiane; 
              c) gli interessi a favore del  Tesoro  sui  depositi  e
          conti correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  gli
          interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli  di  Stato"
          di cui al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  27  ottobre
          1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
          del debito pubblico 
              3. Quando gli interessi ed altri  proventi  di  cui  al
          comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la  ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23
          che intervengono nella loro riscossione. 
              3-bis. I soggetti indicati nel  comma  1  dell'articolo
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e g-ter) del comma 1,  dell'articolo  44  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero intervengono  nella  loro  riscossione  operano  sui
          predetti proventi una ritenuta  con  aliquota  del  20  per
          cento  ovvero  con  la  minore  aliquota  prevista  per  le
          obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse  dagli
          Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto  emanato  ai
          sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,  del  medesimo  testo
          unico n.  917  del  1986  e  obbligazioni  emesse  da  enti
          territoriali dei suddetti  Stati.  Nel  caso  dei  rapporti
          indicati nella lettera  g-bis),  la  predetta  ritenuta  e'
          operata, in luogo della ritenuta di cui al comma  3,  anche
          sugli interessi e gli altri proventi maturati  nel  periodo
          di durata dei predetti rapporti. 4.  Le  ritenute  previste
          nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo  di  acconto
          nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli,
          i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui  gli
          interessi  ed  altri  proventi   derivano   sono   relativi
          all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)  societa'  in
          nome collettivo, in accomandita semplice ed  equiparate  di
          cui all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere  a)  e  b)
          dell'articolo  87  del  medesimo  testo  unico  e   stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La
          ritenuta di cui al comma 3-bis e'  applicata  a  titolo  di
          acconto,  qualora   i   proventi   derivanti   dai   titoli
          sottostanti  non  sarebbero  assoggettabili  a  ritenuta  a
          titolo di imposta nei confronti dei soggetti  a  cui  siano
          imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi  indicati.
          Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta  nei
          confronti dei  soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed in ogni altro caso .  Non  sono
          soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei  commi
          3 e 3-bis corrisposti a societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di  cui  all'articolo  5
          del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle  lettere
          a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  alle  stabili
          organizzazioni delle societa' ed enti di cui  alla  lettera
          d) dello stesso articolo 87. 
              5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
          operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
          (134), con obbligo di rivalsa, sui redditi di  capitale  da
          essi corrisposti, diversi  da  quelli  indicati  nei  commi
          precedenti  e  da  quelli  per   i   quali   sia   prevista
          l'applicazione di altra ritenuta alla fonte  o  di  imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono  residenti  nel  territorio  dello  Stato  o   stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  la   predetta
          ritenuta e' applicata a  titolo  d'imposta  ed  e'  operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale. La predetta ritenuta e'  operata  anche  sugli
          interessi  ed  altri  proventi  dei  prestiti   di   denaro
          corrisposti a  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
          residenti, non  appartenenti  all'impresa  erogante,  e  si
          applica a titolo d'imposta sui proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito di soggetti non residenti  ed  a  titolo
          d'acconto, in ogni altro caso." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante  "Modificazioni
          al regime fiscale degli interessi, premi  ed  altri  frutti
          delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti residenti.) 
              1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva  delle  imposte
          sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi
          ed altri proventi delle obbligazioni e titoli  similari  di
          cui all'articolo 1, nonche' gli interessi ed altri proventi
          delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo
          31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
          maturata nel periodo di possesso,  percepiti  dai  seguenti
          soggetti residenti nel territorio dello Stato: 
              a) persone fisiche; 
              b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  ,  escluse  le
          societa' in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  e
          quelle ad esse equiparate; 
              c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c),  e
          quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico,  n.
          917  del  1986,  esclusi  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio; 
              d) ; 
              e) ; 
              f)  soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche. 
              1-bis.  Sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi nella misura del 12,50 per  cento,  per
          la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
          altri proventi delle obbligazioni e titoli similari  dovuti
          da soggetti non residenti.  L'imposta  e'  applicata  nella
          misura del 12,50 per cento anche sugli interessi  ed  altri
          proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli  di  cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601, nonche'  di  quelli  con  regime
          fiscale equiparato, emessi all'estero a  decorrere  dal  10
          settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza . 
              1-ter. 
              1-quater. L'imposta di cui al comma  1-bis  si  applica
          sugli interessi ed altri proventi  percepiti  dai  soggetti
          indicati al comma 1. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e  1-bis  e'
          applicata dalle banche, dalle societa'  di  intermediazione
          mobiliare,  dalle  societa'  fiduciarie,  dagli  agenti  di
          cambio  e  da  altri  soggetti  espressamente  indicati  in
          appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro, residenti in Italia,  che  comunque
          intervengono nella riscossione degli  interessi,  premi  ed
          altri frutti ovvero, anche in qualita' di  acquirenti,  nei
          trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 1-bis. Ai fini
          dell'applicazione     dell'imposta     sostitutiva,     per
          trasferimento  dei  titoli  si  intendono  le  cessioni   e
          qualunque altro atto, a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
          comporta  il  mutamento  della  titolarita'  giuridica  dei
          titoli. 
              3.  Per  i  buoni  postali   di   risparmio   l'imposta
          sostitutiva   e'   applicata   dall'Ente   poste   italiane
          conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma  2.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste  e  delle
          telecomunicazioni   su   proposta    del    consiglio    di
          amministrazione dell'Ente poste  italiane,  possono  essere
          stabilite particolari modalita' applicative della  presente
          disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          citato decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239: 
              "Art. 3. (Istituzione di  un  conto  unico  presso  gli
          intermediari    per    la    determinazione    dell'imposta
          sostitutiva.) 
              1.  Gli  intermediari  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          istituiscono un «conto unico» destinato  ad  accogliere  le
          seguenti registrazioni relative  ad  operazioni  effettuate
          per conto o a favore dei soggetti  di  cui  ai  commi  1  e
          1-quater del medesimo articolo: 
              a) accredito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata all'importo  degli  interessi,  premi  o  altri
          frutti  scaduti,  nonche'  alla  differenza  tra  la  somma
          corrisposta alla scadenza ed il  prezzo  di  emissione  dei
          titoli; 
              b) accredito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata ai redditi di cui alla lettera a)  riconosciuti
          al venditore nel corrispettivo, sia in modo  esplicito  che
          implicito; 
              c)  addebito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata ai redditi di cui alla lettera a)  riconosciuti
          dall'acquirente nel corrispettivo, sia  in  modo  esplicito
          che implicito. 
              I medesimi intermediari provvedono,  con  pari  valuta,
          all'addebito, nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  ed
          all'accredito,  nel  caso  di  cui  alla  lettera  c),  dei
          corrispondenti importi ai soggetti  indicati  nell'art.  2,
          comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni  sono
          effettuate. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1: 
              a) l'accredito di cui  alla  lettera  a)  del  predetto
          comma deve essere effettuato con riferimento al  giorno  di
          scadenza delle cedole e dei titoli; 
              b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere  b)
          e c)  del  predetto  comma  devono  essere  effettuati  con
          riferimento alla data di regolamento delle operazioni. 
              3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma  1  non
          vengono operati con riferimento alle operazioni  effettuate
          per conto o a favore degli organismi di investimento e  dei
          fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d). Alla fine
          di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul  «conto
          unico» l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa  ai
          seguenti   redditi    conseguiti    nel    medesimo    mese
          dall'organismo di investimento o dal fondo e  maturati  nel
          periodo di possesso: 
              a) interessi, premi ed altri frutti scaduti; 
              b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia  in
          modo esplicito che implicito, a  seguito  di  cessione  dei
          titoli. 
              La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme
          corrispondenti  all'imposta  sostitutiva   dal   patrimonio
          dell'organismo  di  investimento  o  del  fondo.  Ai   fini
          dell'applicazione del presente comma si considerano  ceduti
          per primi i titoli acquisiti per ultimi. 
              4. Se in una operazione intervengono piu'  intermediari
          di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva  relativa
          a tale operazione e' accreditata  o  addebitata  al  «conto
          unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto,  per
          conto  o  a  favore  del  quale   l'operazione   e'   stata
          effettuata,  intrattiene  il  rapporto  di  deposito  o  di
          gestione dei titoli. 
              5. Il trasferimento ad  un  altro  deposito  costituito
          presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato  ad
          un'operazione di compravendita agli effetti  delle  lettere
          b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi  riconosciuti
          nel corrispettivo quelli maturati fino  alla  data  in  cui
          l'operazione si considera eseguita. Per i  titoli  indicati
          nell'articolo 2, comma 1-bis, si considerano cessioni anche
          i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari. 
              6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1,  al
          di fuori delle  ipotesi  di  trasferimento  effettuato  con
          l'intervento  di  uno  dei  soggetti  intermediari  di  cui
          all'art. 2, comma 2, vengano  immessi  in  un  deposito  di
          pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui  confronti
          si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il
          quale e' costituito il deposito accredita il «conto  unico»
          dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva  commisurata   ai
          redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati  fino  alla
          data dell'immissione. 
              7. Per le operazioni indicate  nel  presente  articolo,
          che  non  comportino  il  pagamento  di  corrispettivi,  il
          soggetto   che   dispone    l'operazione    deve    versare
          all'intermediario l'ammontare dell'imposta  sostitutiva  da
          accreditare  nel  «conto  unico».  L'intermediario  ha   la
          facolta' di non  eseguire  l'incarico  ricevuto  o  di  non
          effettuare la restituzione  materiale  dei  titoli  fino  a
          quando il soggetto interessato non abbia versato  l'imposta
          sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma. 
              8. Il saldo positivo fra gli accrediti e  gli  addebiti
          nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve
          essere versato secondo le modalita' e nei termini  previsti
          dall'art.  4.  Il  saldo  negativo  costituisce  il   primo
          addebito del mese  successivo.  Con  decreto  del  Ministro
          delle finanze di concerto con il Ministro del  tesoro  sono
          stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi. 
              9.  Per  i  titoli  senza  cedola  aventi  durata   non
          superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1,
          comma 2, del decreto-legge 19  settembre  1986,  n.  556  ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  novembre
          1986, n. 759,  le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si
          applicano coerentemente con  la  previsione  contenuta  nel
          periodo anzidetto, secondo la quale la  differenza  tra  il
          valore nominale ed il prezzo di  emissione  e'  considerata
          interesse anticipato.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  68  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
              "Art. 68. (Plusvalenze) (Testo post riforma 2004) 
              1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
          1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza  tra  i
          corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il  prezzo
          di acquisto o il costo  di  costruzione  del  bene  ceduto,
          aumentato di ogni altro costo inerente  al  bene  medesimo.
          Per gli immobili  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
          dell'articolo 67 acquisiti per  donazione  si  assume  come
          prezzo di acquisto o costo di costruzione quello  sostenuto
          dal donante. 
              2.  Per  i  terreni  di  cui  allalettera  a)  comma  1
          dell'articolo  67  acquistati  oltre  cinque   anni   prima
          dell'inizio della lottizzazione o  delle  opere  si  assume
          come prezzo di acquisto il valore normale nel  quinto  anno
          anteriore.  Il   costo   dei   terreni   stessi   acquisiti
          gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su  terreni
          acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto  del
          valore normale  del  terreno  alla  data  di  inizio  della
          lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
          costruzione.   Il   costo    dei    terreni    suscettibili
          d'utilizzazione edificatoria  di  cui  allalettera  b)  del
          comma 1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di
          acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
          in base alla variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati nonche'  dell'imposta
          comunale sull'incremento di valore degli  immobili.  Per  i
          terreni acquistati per effetto di successione  o  donazione
          si assume come prezzo  di  acquisto  il  valore  dichiarato
          nelle relative denunce ed atti registrati,  od  in  seguito
          definito  e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro   costo
          successivo   inerente,   nonche'   dell'imposta    comunale
          sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 
              3. Le plusvalenze di cui alla lettera c)  del  comma  1
          dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma  4  del
          presente articolo, per il 40 per cento del loro  ammontare,
          sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
          relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
          alle plusvalenze l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione,
          fino a concorrenza del 40 per  cento  dell'ammontare  delle
          plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
          a condizione  che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
          redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  nel   quale   le
          minusvalenze sono state realizzate. 
              4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
          alle lettere c) e  c-bis)  del  comma  1  dell'articolo  67
          realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
          cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),  e  contratti  di
          cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  emessi  o
          stipulati  da  societa'  residenti  in  Stati  o  territori
          diversi  da  quelli  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'
          articolo  168-bis,  salvo  la  dimostrazione,   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello  secondo  le  modalita'  del
          comma  5,  lettera  b),  dello  stesso  articolo  167,  del
          rispetto delle condizioni indicate  nella  lettera  c)  del
          comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare  il  reddito
          per il loro intero ammontare. La disposizione  del  periodo
          precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli  e
          agli  strumenti  finanziari  di  cui  alla  citata  lettera
          c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da societa' i
          cui titoli sono negoziati  nei  mercati  regolamentati.  Le
          plusvalenze di  cui  ai  periodi  precedenti  sono  sommate
          algebricamente   alle   relative   minusvalenze;   se    le
          minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
          riportata in deduzione integralmente  dall'ammontare  delle
          plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
          a condizione  che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
          redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  nel   quale   le
          minusvalenze sono state realizzate. 
              5. Le plusvalenze di cui alle lettere  c-bis),  diverse
          da  quelle  di  cui  al  comma  4  e  c-ter)  del  comma  1
          dell'articolo 67sono sommate algebricamente  alle  relative
          minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
          alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
          di cui allalettera c-quinquies) del comma  1  dello  stesso
          articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze
          e delle  perdite  e'  superiore  all'ammontare  complessivo
          delle plusvalenze e degli altri redditi,  l'eccedenza  puo'
          essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,  dalle
          plusvalenze e dagli altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
          successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  e  le  perdite
          sono state realizzate. 
              6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
          c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono  costituite  dalla
          differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
          od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
          valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
          ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
          l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
          nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
          normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
          costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
          originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
          partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
          societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato  o
          diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
          dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
          gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
          valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula del contratto di cessione. Il  costo  o  valore  di
          acquisto e' documentato a cura  del  contribuente.  Per  le
          valute estere prelevate da depositi e  conti  correnti,  in
          mancanza della documentazione del  costo,  si  assume  come
          costo il valore della valuta al minore  dei  cambi  mensili
          accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel  periodo
          d'imposta  in  cui  la  plusvalenza   e'   realizzata.   Le
          minusvalenze  sono  determinate  con  gli  stessi   criteri
          stabiliti per le plusvalenze. 
              6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
          del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla  cessione  di
          partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'articolo
          5,  escluse  le  societa'  semplici  e  gli  enti  ad  esse
          equiparati,  e  all'articolo  73,  comma  1,  lettera   a),
          costituite da non piu' di sette anni, possedute  da  almeno
          tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti  finanziari
          e dei contratti indicati nelle  disposizioni  di  cui  alle
          lettere  c)  e  c-bis)  relativi  alle  medesime  societa',
          rispettivamente posseduti e stipulati da almeno  tre  anni,
          non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile  in
          quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
          dal loro conseguimento, siano reinvestite  in  societa'  di
          cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera  a),
          che   svolgono   la   medesima   attivita',   mediante   la
          sottoscrizione  del  capitale  sociale  o   l'acquisto   di
          partecipazioni al capitale delle  medesime,  sempreche'  si
          tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni. 
              6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
          l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
          ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
          immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
          sviluppo. 
              7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze: 
              a)  dal   corrispettivo   percepito   o   dalla   somma
          rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
          scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
          diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
          societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
          finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  e
          ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); 
              b) qualora vengano superate le percentuali  di  diritti
          di voto o di partecipazione indicate nella lettera  c)  del
          comma  1  dell'articolo  67,  i   corrispettivi   percepiti
          anteriormente  al  periodo  d'imposta  nel  quale   si   e'
          verificato il superamento delle percentuali si  considerano
          percepiti in tale periodo; 
              c) per le valute estere prelevate da depositi  e  conti
          correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo; 
              d) per le cessioni di  metalli  preziosi,  in  mancanza
          della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
          sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
          corrispettivo della cessione; 
              e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere  in
          dipendenza dei rapporti indicati nella  lettera  c-quater),
          del  comma  1  dell'articolo  67,   il   corrispettivo   e'
          costituito dal prezzo di cessione, eventualmente  aumentato
          o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; 
              f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
          corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
          alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
          corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
              8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
          dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
          differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
          proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
          ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
          formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
          e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
          esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
          siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
          c-ter),  dell'articolo  67,  i  premi  pagati  o   riscossi
          concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
          minusvalenze, ai sensi della lettera e)  del  comma  7.  Le
          plusvalenze  e  minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a
          titolo  oneroso  di  merci  non  concorrono  a  formare  il
          reddito, anche  se  la  cessione  e'  posta  in  essere  in
          dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
          del comma 1 dell'articolo 67. 
              9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
          lettera c-quinquies) del comma  1  dell'articolo  67,  sono
          costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
          percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
          produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
          corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
          scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
          ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
          capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 7.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  del
          citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: 
              "Art. 14.  (Regime  transitorio  per  le  ritenute  sui
          redditi  di  capitale   e   l'imposta   sostitutiva   sulle
          plusvalenze e gli altri redditi diversi) 
              1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5,  e  12
          si applicano ai redditi di capitale  divenuti  esigibili  a
          partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nonche' agli utili derivanti dalla  partecipazione
          a societa' od enti soggetti all'imposta sul  reddito  delle
          persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione  a
          partire dalla predetta data. Le disposizioni  dell'articolo
          13 si applicano agli  interessi  ed  altri  proventi  delle
          obbligazioni e  titoli  similari  la  cui  prima  emissione
          avviene a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari  la
          cui  prima  emissione   e'   avvenuta   anteriormente,   le
          disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi e
          altri proventi maturati a partire dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del
          titolo alla predetta data sia superiore a due anni. 
              2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi  1  e
          10 dell'articolo 12 si applicano agli  interessi  ed  altri
          proventi  delle  obbligazioni  e   titoli   similari,   con
          esclusione delle cambiali  finanziarie,  emessi  a  partire
          dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti,  diversi
          dalle banche, il cui capitale e'  rappresentato  da  azioni
          non negoziate in mercati regolamentati italiani  ovvero  da
          quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti
          esigibili successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              3.  Per  gli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
          obbligazioni e titoli similari emessi fino al  31  dicembre
          1988 da soggetti residenti, nonche' per  i  certificati  di
          deposito e di buoni fruttiferi emessi  fino  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni  vigenti  a  tale  ultima  data.
          Continuano ad applicarsi  le  esenzioni  previste  per  gli
          interessi, premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e
          titoli similari emessi anteriormente alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano
          alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi
          realizzati a partire dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              5. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e  minusvalenze  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma   1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82  del
          predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore  di
          acquisto  delle  partecipazioni  possedute  alla  data   di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto   puo'   essere
          adeguato,  ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 28  gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo  1991,  n.  102,  sulla
          base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998. 
              6. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma  1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, per  le  partecipazioni  possedute  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in luogo del  costo
          o valore di acquisto, puo' essere assunto: 
              a) nel caso dei titoli, quote o diritti,  negoziati  in
          mercati  regolamentati  italiani,  indicati  nella   citata
          lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo  81  del  predetto
          testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  il  valore
          risultante  dalla  media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
          alla predetta data; 
              b) nel caso dei titoli, quote o diritti,  negoziati  in
          mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del
          comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo  unico  n.  917
          del 1986, nel testo  vigente  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli,
          quote  o  diritti,  negoziati  esclusivamente  in   mercati
          regolamentati esteri, indicati  nella  lettera  c-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo  unico  n.  917
          del 1986, il valore risultante dalla media  aritmetica  dei
          prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel
          mese precedente alla predetta  data  a  condizione  che  le
          plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate
          ad  imposta  sostitutiva  con  i  criteri   stabiliti   nel
          decreto-legge 28  gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102; 
              c) nel caso dei titoli, quote o diritti  non  negoziati
          in mercati regolamentati il valore alla predetta data della
          frazione del patrimonio netto della societa',  associazione
          od ente rappresentata da  tali  titoli,  quote  e  diritti,
          determinato  sulla  base   delle   risultanze   dell'ultimo
          bilancio approvato  anteriormente  alla  medesima  data,  a
          condizione che le plusvalenze comprese nel predetto  valore
          siano assoggettate ad imposta  sostitutiva  con  i  criteri
          stabiliti  nel  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n.   27,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1991,
          n. 102. 
              7. Il valore assunto a riferimento  per  l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente  comma  e'
          indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e  l'imposta  sostitutiva  e'  versata
          entro il termine di versamento delle  imposte  sui  redditi
          dovute a saldo  in  base  alla  dichiarazione  dei  redditi
          relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998. 
              7-bis. In deroga al comma 7, qualora  il  valore  delle
          partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia
          determinato ai sensi delle lettere b) e  c)  del  comma  6,
          l'imposta   sostitutiva   determinata   con    i    criteri
          dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991,  n.  27,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1991,
          n.  102,   e'   applicata   dagli   intermediari   indicati
          nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto  su  opzione
          del possessore da esercitare entro il  30  settembre  1998.
          Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal
          possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il
          versamento entro il giorno  15  del  mese  successivo.  Non
          sussistono  in  tal  caso  gli  obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'articolo 10. 
              8. Per le partecipazioni gia' possedute alla  data  del
          28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore  di  acquisto,
          nonche'  del  valore  determinato  sulla  base  dei   commi
          precedenti, puo' essere assunto: 
              a) nel caso dei titoli, quote o  diritti  negoziati  in
          mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei
          prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel  corso  dell'anno
          1990 dalla borsa di valori di Milano o, in  difetto,  dalle
          borse presso cui i  titoli  od  i  diritti  erano  in  tale
          periodo negoziati; 
              b) nel caso degli altri titoli,  quote  o  diritti,  il
          valore alla data del 28 gennaio  1991  della  frazione  del
          patrimonio  netto  della  societa',  associazione  od  ente
          rappresentata da tali titoli, quote e diritti,  determinato
          sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio  approvato
          anteriormente alla predetta data. 
              9. Nei casi indicati dalla  lettera  c)  del  comma  6,
          nonche' dalla lettera b) del comma 8, e'  in  facolta'  dei
          possessori  determinare  il  valore   della   frazione   di
          patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o  diritti
          ivi indicati sulla base di una relazione giurata di  stima,
          cui si  applica  l'articolo  64  del  codice  di  procedura
          civile, redatta da soggetti iscritti all'albo  dei  dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri  e   periti   commerciali,
          nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso  il
          valore periziato e' riferito all'intero patrimonio  sociale
          ed  e'  indicato,   unitamente   ai   dati   identificativi
          dell'estensore  della  perizia,  nella  dichiarazione   dei
          redditi della societa', associazione od ente,  relativa  al
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto e  reso  noto  ai  soci,  associati  e
          partecipanti che ne  fanno  richiesta.  Se  la  societa'  o
          l'ente nel quale e'  posseduta  la  partecipazione  non  e'
          residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed
          i dati identificativi  dell'estensore  della  perizia  sono
          indicati nella dichiarazione dei  redditi  del  possessore.
          Qualora la relazione giurata di stima sia  predisposta  per
          conto della stessa societa' od ente nel quale e'  posseduta
          la partecipazione  la  relativa  spesa  e'  deducibile  dal
          reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio  in  cui
          e' stata sostenuta e nei quattro successivi. 
              10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
          e minusvalenze e degli altri  proventi  ed  oneri  indicati
          nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma  1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le  valute
          estere, i metalli preziosi allo stato  grezzo  o  monetato,
          gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il costo  o
          valore di acquisto e' quello risultante  da  documentazione
          di data certa, anche proveniente dalle scritture  contabili
          dei  soggetti  di  cui  agli  articoli  6  e  7.  Tuttavia,
          limitatamente  alle  plusvalenze  e  gli   altri   proventi
          divenuti imponibili per effetto del  presente  decreto,  in
          luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto 
              a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli
          preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari
          e rapporti, negoziati in mercati regolamentati,  il  valore
          risultante dalla media aritmetica dei prezzi  rilevati  nel
          mese precedente a quello di entrata in vigore del  presente
          decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per
          quelli negoziati esclusivamente  in  mercati  regolamentati
          esteri, il valore risultante  dalla  media  aritmetica  dei
          prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello
          stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati; 
              b) nel caso dei titoli,  certificati,  diritti,  valute
          estere, metalli preziosi  allo  stato  grezzo  o  monetato,
          strumenti finanziari e rapporti, non negoziati  in  mercati
          regolamentati, nonche' per i crediti, il valore  alla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto  risultante  da
          apposita  relazione  di  stima,  la   quale   puo'   essere
          effettuata, oltre che dai soggetti indicati  nel  comma  9,
          anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 . 
              11. Per i rapporti in essere alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, intrattenuti con  intermediari
          diversi dalla  Banca  d'Italia,  l'imposta  sostitutiva  e'
          applicata dagli intermediari di cui all'articolo  6,  comma
          1, anche in mancanza di  opzione,  salva  la  facolta'  del
          contribuente di  rinunciare  a  tale  regime  con  apposita
          comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con
          effetto dal 1 luglio  1998.  L'imposta  sostitutiva  dovuta
          sulle  plusvalenze  realizzate  e   sugli   altri   redditi
          conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per  effetto  di
          rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e fino al 30 settembre 1998, dai  contribuenti  che
          non  hanno  rinunciato  al  regime  previsto  nel  predetto
          articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari  entro  il
          mese successivo a tale data, ed  e'  versata  entro  il  15
          dicembre 1998. A  tal  fine  il  contribuente  fornisce  al
          soggetto  incaricato  dell'applicazione  dell'imposta   gli
          elementi e la documentazione necessari alla  determinazione
          della plusvalenza imponibile e  costituire,  in  favore  di
          tale  soggetto,  apposita  provvista  per  far  fronte   al
          pagamento dell'imposta. 
              12. Le disposizioni dell'articolo 10  e  del  comma  1,
          lettera a), dell'articolo 11 si applicano a  partire  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   Le
          disposizioni delle  altre  lettere  del  predetto  comma  1
          dell'articolo  11  si  applicano  a  partire  dal   periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              13. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legge   13   agosto   2011,   n.   138,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011  n.  148,
          recante "Ulteriori misure urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo.", come modificato dal  comma
          10 dell'articolo 4 della presente legge : 
              "Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) 
              1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  18,
          comma 22-bis, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, continuano ad applicarsi nei termini  ivi  previsti
          rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre  2013  e
          dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014. 
              2.  In  considerazione   della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul  reddito
          complessivo di cui all'articolo 8  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, di importo superiore a  300.000  euro  lordi
          annui, e' dovuto un contributo di solidarieta'  del  3  per
          cento sulla parte eccedente il predetto  importo.  Ai  fini
          della verifica del superamento del limite di  300.000  euro
          rilevano anche il  reddito  di  lavoro  dipendente  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi  prevista,  e  i
          trattamenti pensionistici di  cui  all'articolo  18,  comma
          22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  al
          lordo del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
          contributo di solidarieta' non si applica  sui  redditi  di
          cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n.  122,  e  di  cui  all'articolo  18,  comma
          22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Il
          contributo  di  solidarieta'  e'  deducibile  dal   reddito
          complessivo.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  e   il
          contenzioso riguardante il contributo di  solidarieta',  si
          applicano  le  disposizioni  vigenti  per  le  imposte  sui
          redditi.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
          30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche  di
          attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
          assicurando il coordinamento tra le disposizioni  contenute
          nel presente comma e quelle contenute nei  citati  articoli
          9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma
          22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   l'efficacia    delle
          disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata
          anche  per  gli  anni   successivi   al   2013,   fino   al
          raggiungimento del pareggio di bilancio. 
              2-bis. Al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) il primo comma dell'articolo 16  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura  del
          ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.»; 
              b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito  dal
          seguente: 
              «Per  i  commercianti  al  minuto  e  per   gli   altri
          contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare  o
          da riportare al mese successivo e' determinato  sulla  base
          dell'ammontare   complessivo   dell'imposta   relativa   ai
          corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
          mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
          quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi  stessi
          per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per  110
          quando l'imposta e' del dieci per  cento,  per  121  quando
          l'imposta  e'  del  ventuno  per  cento,  moltiplicando  il
          quoziente  per  cento  ed  arrotondando  il  prodotto,  per
          difetto o per eccesso, al centesimo di euro»; 
              c) la rubrica  della  tabella  B  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «Prodotti soggetti a specifiche discipline». 
              2-ter. Le disposizioni del  comma  2-bis  si  applicano
          alle operazioni effettuate a partire dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta  sul
          valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si  applica  alle
          operazioni effettuate nei confronti  dello  Stato  e  degli
          enti e istituti indicati nel quinto comma  dell'articolo  6
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data  di
          cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura
          ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del  predetto  decreto,
          ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato
          ancora pagato. 
              3.    Il    Ministero     dell'economia     e     delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
          propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
          tutte le disposizioni in materia di giochi  pubblici  utili
          al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
          introdurre nuovi giochi, indire nuove  lotterie,  anche  ad
          estrazione istantanea, adottare nuove  modalita'  di  gioco
          del Lotto, nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione
          nazionale, variare l'assegnazione della  percentuale  della
          posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro,  la
          misura del prelievo erariale unico, nonche' la  percentuale
          del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
          dei    punti     vendita.     Il     Direttore     generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  puo'
          proporre al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          disporre con propri  decreti,  entro  il  30  giugno  2012,
          tenuto anche conto dei provvedimenti  di  variazione  delle
          tariffe dei prezzi di  vendita  al  pubblico  dei  tabacchi
          lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
          di  base  dell'accisa  sui   tabacchi   lavorati   prevista
          dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504  e   successive   modificazioni.   L'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma assicura  maggiori  entrate
          in misura non inferiore a 1.500 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
          presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. 
              4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate  in
          ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo,  le
          limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
          di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  sono   adeguate
          all'importo di euro  duemilacinquecento;  conseguentemente,
          nel comma 13 del  predetto  articolo  49,  le  parole:  «30
          giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30  settembre
          2011». 
              4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di  cui
          all'articolo 58 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
          n. 231,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 49, commi 1, 5,  8,  12  e  13  del  medesimo
          decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto  al  31  agosto
          2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte  dal
          comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le  sanzioni  di
          cui al citato articolo 58  sono  applicate  attraverso  gli
          uffici territoriali del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  All'articolo  49  del  decreto   legislativo   21
          novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati. 
              4-ter Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di
          favorire la modernizzazione e l'efficienza degli  strumenti
          di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
          derivanti dalla gestione del denaro contante: 
              a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese   delle
          pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
          sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti  telematici.
          E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di  avviare
          il processo di superamento di sistemi  basati  sull'uso  di
          supporti cartacei; 
              b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano  in
          via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti  o
          di pagamento dei creditori ovvero con  altri  strumenti  di
          pagamento  elettronici  prescelti  dal  beneficiario.   Gli
          eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,   comunque,
          superare l'importo di mille euro; 
              c) lo  stipendio,  la  pensione,  i  compensi  comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, in via  continuativa  a  prestatori
          d'opera  e  ogni  altro  tipo  di  emolumento  a   chiunque
          destinato, di  importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
          essere  erogati  con  strumenti  di  pagamento  elettronici
          bancari o postali,  ivi  comprese  le  carte  di  pagamento
          prepagate  e  le  carte  di  cui  all'   articolo   4   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Il
          limite di importo di cui al periodo precedente puo'  essere
          modificato con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
          comunque  escluse  le  somme  corrisposte   a   titolo   di
          tredicesima mensilita'; 
              d) per incrementare i livelli  di  sicurezza  fisica  e
          tutelare   i   soggetti   che   percepiscono    trattamenti
          pensionistici  minimi,  assegni  e  pensioni   sociali,   i
          rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
          modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i   titolari
          rientrino nelle fasce individuate ai  sensi  del  comma  5,
          lettera d). Per tali rapporti, alle banche,  alla  societa'
          Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari  e'
          fatto divieto di addebitare alcun costo; 
              e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
          riscuotere le entrate di propria competenza  con  strumenti
          diversi  dal  contante,  fatte  salve   le   attivita'   di
          riscossione dei tributi regolate da  specifiche  normative,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la
          stipula, tramite la societa' Consip  Spa,  di  una  o  piu'
          convenzioni  con  prestatori  di  servizi   di   pagamento,
          affinche' i soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS
          (Point of Sale) a condizioni favorevoli. 
              4-quater.  Per  i  soggetti  beneficiari  di  stipendi,
          pensioni,  compensi  e  ogni  altro   emolumento   comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la
          scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per  comprovati
          e  gravi  motivi  di  salute   ovvero   per   provvedimenti
          giudiziari restrittivi della liberta' personale, a  recarsi
          personalmente presso i  locali  delle  banche  o  di  Poste
          italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla
          stessa data, delegati alla riscossione,  l'apertura  di  un
          conto corrente base o di un libretto di risparmio  postale,
          intestati al beneficiario dei pagamenti. 
              4-quinquies. In deroga  alle  vigenti  disposizioni  di
          legge, il delegato deve presentare alle banche  o  a  Poste
          italiane Spa copia della  documentazione  gia'  autorizzata
          dall'ente erogatore attestante la delega alla  riscossione,
          copia del  documento  di  identita'  del  beneficiario  del
          pagamento nonche' una dichiarazione dello  stesso  delegato
          attestante la sussistenza della documentazione  comprovante
          gli impedimenti di cui al comma  4-quater.  Ai  fini  degli
          adempimenti previsti dal decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente  presente
          qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione. 
              4-sexies. Entro il 30 giugno  2012  i  beneficiari  dei
          pagamenti  di  cui  alla  lettera  c)  del   comma   4-ter,
          limitatamente alla fattispecie dei pagamenti  pensionistici
          erogati dall'INPS, indicano un conto di  pagamento  su  cui
          ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.  Se
          l'indicazione non e' effettuata nel  termine  indicato,  le
          banche, Poste  italiane  Spa  e  gli  altri  prestatori  di
          servizi di pagamento sospendono il  pagamento,  trattengono
          gli ordini di pagamento e versano i relativi  fondi  su  un
          conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per  il
          beneficiario del pagamento. 
              4-septies.  Se  l'indicazione   del   beneficiario   e'
          effettuata nei tre mesi successivi al decorso  del  termine
          di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza
          spese  e   oneri   per   il   beneficiario   medesimo.   Se
          l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi  al
          decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le  banche,
          Poste italiane Spa e gli altri  prestatori  di  servizi  di
          pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente
          erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del
          termine di cui al comma 4-sexies, il  beneficiario  ottiene
          il pagamento mediante assegno di traenza. 
              5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre
          1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies,  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              "2-sexies. Qualora siano state contestate a  carico  di
          soggetti iscritti in albi ovvero ad  ordini  professionali,
          nel corso di un quinquennio,  quattro  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere  il  documento  certificativo  dei
          corrispettivi compiute in giorni diversi,  e'  disposta  in
          ogni  caso  la  sanzione   accessoria   della   sospensione
          dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
          giorni ad un mese. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta per un periodo da quindici giorni a sei  mesi.  In
          deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di  sospensione  e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
              2-septies. Nel caso in cui  le  violazioni  di  cui  al
          comma  2-sexies  siano  commesse  nell'esercizio  in  forma
          associata   di   attivita'   professionale,   la   sanzione
          accessoria  di  cui  al  medesimo  comma  e'  disposta  nei
          confronti di tutti gli associati.". 
              5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo
          Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine  di  recuperare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate  e
          non versate  dai  contribuenti  che  si  sono  avvalsi  dei
          condoni e delle sanatorie di cui  alla  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica
          delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio,
          entro e non oltre trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  di
          una  ricognizione  di  tali  contribuenti.  Nei  successivi
          trenta giorni, le societa' del gruppo Equitalia e quelle di
          Riscossione Sicilia provvedono, altresi',  ad  avviare  nei
          confronti di ciascuno dei contribuenti di  cui  al  periodo
          precedente  ogni  azione  coattiva   necessaria   al   fine
          dell'integrale  recupero   delle   somme   dovute   e   non
          corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche
          mediante  l'invio  di  un'intimazione   a   pagare   quanto
          concordato  e   non   versato   alla   prevista   scadenza,
          inderogabilmente entro il termine ultimo  del  31  dicembre
          2011. 
              5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
          iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si
          applica una sanzione pari al 50 per  cento  delle  predette
          somme e la posizione del contribuente relativa  a  tutti  i
          periodi di imposta successivi a  quelli  condonati,  per  i
          quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento,  e'
          sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle  entrate
          e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche
          con  riguardo  alle  attivita'  svolte   dal   contribuente
          medesimo  con  identificativo  fiscale  diverso  da  quello
          indicato nelle dichiarazioni relative  al  condono.  Per  i
          soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge  27
          dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto pendenti  al  31  dicembre
          2011 sono prorogati di un anno. 
              6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi,
          premi e ogni altro provento  di  cui  all'articolo  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67,  comma
          1, lettere da c-bis a  c-quinquies  del  medesimo  decreto,
          ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del  20  per
          cento. 
              7. La disposizione di cui al comma  6  non  si  applica
          sugli  interessi,  premi  e  ogni  altro  provento  di  cui
          all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917  e  sui  redditi  diversi  di  cui
          all'articolo 67, comma  1,  lettera  c-ter),  del  medesimo
          decreto nei seguenti casi: 
              a) obbligazioni e altri titoli di cui  all'articolo  31
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 601 ed equiparati; 
              b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma  1,  del  medesimo  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              c) titoli di risparmio per  l'economia  meridionale  di
          cui all'articolo 8, comma 4  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106; 
              d) piani di risparmio  a  lungo  termine  appositamente
          istituiti. 
              8. La disposizione di cui al comma  6  non  si  applica
          altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo
          26-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo  27,
          comma 3, terzo periodo  e  comma  3-ter,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  al
          risultato  netto  maturato  delle   forme   di   previdenza
          complementare di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252. 
              9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica
          agli interessi, ai premi e ad ogni altro  provento  di  cui
          all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e  ai  redditi
          diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
              10. Per i dividendi e proventi ad  essi  assimilati  la
          misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a  quelli
          percepiti dal 1° gennaio 2012. 
              11. Per le obbligazioni e  i  titoli  similari  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1°  aprile
          1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6  si
          applica agli interessi, ai premi e ad ogni  altro  provento
          di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire  dal
          1° gennaio 2012. 
              12. Per le gestioni individuali di portafoglio  di  cui
          all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6  si  applica
          sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012. 
              12-bis.  All'articolo  1,  comma  7,  della  legge   27
          dicembre 1997, n. 449, le parole: «non utilizzate in  tutto
          o in parte» e: «spettano» sono sostituite, rispettivamente,
          dalle seguenti:  «possono  essere  utilizzate»  e:  «oppure
          possono essere trasferite». 
              12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, le  parole  da:  «spettano»
          fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:
          «le detrazioni  possono  essere  utilizzate  dal  venditore
          oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica». 
              13. Nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 26: 
              1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I
          soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23,  che  hanno
          emesso   obbligazioni,   titoli   similari    e    cambiali
          finanziarie, operano una ritenuta del  20  per  cento,  con
          obbligo di  rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi
          corrisposti ai possessori»; 
              2)  al  comma  3,  il  secondo  e  terzo  periodo  sono
          soppressi; 
              3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I
          soggetti  indicati  nel  comma  1  dell'articolo  23,   che
          corrispondono i proventi  di  cui  alle  lettere  g-bis)  e
          g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   ovvero
          intervengono nella loro riscossione  operano  sui  predetti
          proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento  ovvero
          con la minore aliquota prevista per i titoli  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  7   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Nel
          caso  dei  rapporti  indicati  nella  lettera  g-bis),   la
          predetta ritenuta e' operata, in luogo  della  ritenuta  di
          cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri  proventi
          maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»; 
              4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
              b)  all'articolo  26-quinquies,  al  comma  3,   ultimo
          periodo, dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte
          le seguenti: «al netto di una quota dei proventi riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente.»; 
              c) all'articolo 27: 
              1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
              2) al comma  3,  all'ultimo  periodo,  le  parole  «dei
          quattro  noni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  un
          quarto». 
              14. Nella legge 23  marzo  1983,  n.  77,  all'articolo
          10-ter, dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente  comma:
          «2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2  sono  determinati
          al  netto  di  una  quota  dei  proventi  riferibili   alle
          obbligazioni e altri titoli  di  cui  all'articolo  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente.». 
              15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi  1-bis  e
          1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis"; 
              b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito
          dal seguente: «5-quinquies. Gli organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio con sede in  Italia,  diversi  dai
          fondi immobiliari, e quelli con sede in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono
          soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate  sui
          redditi di capitale  sono  a  titolo  di  imposta.  Non  si
          applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
          altri proventi dei conti correnti e depositi bancari  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni.». 
              16.  Nel  decreto-legge  28  giugno   1990,   n.   167,
          convertito, con modificazioni, nella legge 4  agosto  1990,
          n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole: «commi 1-bis  e
          1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis». 
              17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma  115
          dell'articolo 3 e' sostituito  dal  seguente:  «115.  Se  i
          titoli indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          sono emessi da societa' o enti, diversi  dalle  banche,  il
          cui capitale e' rappresentato da azioni  non  negoziate  in
          mercati  regolamentati  degli  Stati   membri   dell'Unione
          europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto  ministeriale  emanato   ai   sensi   dell'articolo
          168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n.  917,  ovvero  da  quote,  gli  interessi
          passivi sono deducibili a condizione  che,  al  momento  di
          emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non   sia
          superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento,
          per le obbligazioni  ed  i  titoli  similari  negoziati  in
          mercati  regolamentati  degli  Stati   membri   dell'Unione
          europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai
          sensi della disciplina vigente al momento di emissione;  b)
          al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due  terzi,
          delle  obbligazioni  e  dei  titoli  similari  diversi  dai
          precedenti.  Qualora  il  tasso  di  rendimento   effettivo
          all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente,
          gli  interessi  passivi   eccedenti   l'importo   derivante
          dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili  dal
          reddito di impresa. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono
          essere  variati  tenendo  conto  dei  tassi  effettivi   di
          remunerazione delle  obbligazioni  e  dei  titoli  similari
          rilevati  nei  mercati  regolamentati  italiani.  I   tassi
          effettivi di remunerazione sono rilevati  avendo  riguardo,
          ove necessario, all'importo  e  alla  durata  del  prestito
          nonche' alle garanzie prestate.». 
              18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2: 
              1) il comma 1-ter e' abrogato; 
              2)  il  comma  1-quater  e'  sostituito  dal  seguente:
          «1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli
          interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati
          al comma 1.»; 
              3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono
          sostituite, ovunque ricorrano,  dalle  parole  "commi  1  e
          1-bis"; 
              b) all'articolo 3, comma 5, le parole  "commi  1-bis  e
          1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis"; 
              c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis  e  1-ter"
          sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
          1-bis". 
              18-bis. Nel  decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,
          n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato. 
              19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e'
          aggiunto il  seguente:  «Ai  fini  del  presente  comma,  i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del  62,5
          per cento dell'ammontare realizzato;»; 
              b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e'
          aggiunto il seguente: «Ai fini  del  presente  articolo,  i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma 1, del medesimo  testo  unico  sono  computati  nella
          misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»; 
              c) all'articolo 7: 
              1) al comma  3,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente:  «b)   la   ritenuta   prevista   dal   comma   2
          dell'articolo 26 del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,
          sugli  interessi  ed  altri  proventi  dei  conti  correnti
          bancari;»; 
              2) al comma 3, lettera c), le  parole  "del  12,50  per
          cento", ovunque ricorrano, sono soppresse; 
              3) al comma 4, dopo l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il
          seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi  derivanti
          dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
          31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
          dagli Stati inclusi nella lista di cui al  decreto  emanato
          ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  sono
          computati nella misura del 62,5  per  cento  dell'ammontare
          realizzato;». 
              20.  Nel  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50
          per cento" sono soppresse. 
              21. Nel decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,
          all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per  cento,"
          sono soppresse. 
              22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in
          materia  di  adeguatezza  patrimoniale   ai   sensi   della
          normativa  comunitaria  e  delle   discipline   prudenziali
          nazionali, emessi  da  intermediari  vigilati  dalla  Banca
          d'Italia o da soggetti vigilati  dall'ISVAP  e  diversi  da
          azioni e titoli similari, si applica il regime  fiscale  di
          cui al decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239.  Le
          remunerazioni dei predetti  strumenti  finanziari  sono  in
          ogni caso  deducibili  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito del soggetto emittente; resta ferma  l'applicazione
          dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma  9,  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La
          presente  disposizione  si  applica  con  riferimento  agli
          strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
              22-bis. Ferme  restando  le  previsioni  del  comma  22
          concernenti  la   deducibilita'   delle   remunerazioni   e
          l'applicazione delle disposizioni del  decreto  legislativo
          1° aprile 1996, n. 239, i  maggiori  o  minori  valori  che
          derivano   dall'attuazione   di    specifiche    previsioni
          contrattuali degli strumenti finanziari di cui al  medesimo
          comma  22  non  concorrono  alla  formazione  del   reddito
          imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito
          delle societa' e del  valore  della  produzione  netta.  La
          presente  disposizione  si  applica  con  riferimento  agli
          strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge. 
              23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera
          g-quater), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi
          dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o  a
          imposta sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  26-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi
          riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
          emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto
          emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei  suddetti
          Stati. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
          quota dei proventi di cui al periodo precedente. 
              24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano
          effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
              25. A decorrere dal 1° gennaio 2012  sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) il comma 8  dell'articolo  20  del  decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge 7 giugno 1974, n. 216; 
              b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7  del  decreto-legge
          20 giugno 1996,  n.  323,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 
              26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
          al comma 11, per gli interessi e  altri  proventi  soggetti
          all'imposta sostitutiva di cui al  decreto  legislativo  1°
          aprile 1996, n. 239, gli intermediari di  cui  all'articolo
          2, comma 2, del medesimo decreto provvedono  ad  effettuare
          addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo  3
          del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011,  per  le
          obbligazioni e titoli similari senza cedola  o  con  cedola
          avente scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31
          dicembre 2011, ovvero in  occasione  della  scadenza  della
          cedola o della cessione  o  rimborso  del  titolo,  per  le
          obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.  Per
          i titoli espressi in  valuta  estera  si  tiene  conto  del
          valore del cambio alla  data  del  31  dicembre  2011.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' di svolgimento delle  operazioni  di
          addebito e di accredito del conto unico. 
              27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
          g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti  fino  al
          31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per  cento
          sulla parte di redditi riferita  al  periodo  intercorrente
          tra la data di sottoscrizione o acquisto della  polizza  ed
          il 31 dicembre  2011.  Ai  fini  della  determinazione  dei
          redditi  di  cui  al  precedente  periodo  si  tiene  conto
          dell'ammontare dei premi versati a ogni data  di  pagamento
          dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei
          premi   e   corresponsione   dei   proventi,   secondo   le
          disposizioni   stabilite   con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              28. Le minusvalenze, perdite e  differenziali  negativi
          di cui all'articolo  67,  comma  1,  lettere  da  c-bis)  a
          c-quater),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, realizzate fino  alla  data  del  31
          dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
          dagli altri redditi diversi di cui all'articolo  67,  comma
          1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  realizzati
          successivamente, per una quota pari al 62,5 per  cento  del
          loro  ammontare.  Restano  fermi  i  limiti  temporali   di
          deduzione previsti dagli articoli 68, comma  5,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          6, comma 5, del decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.
          461. 
              29. A decorrere dalla data del 1°  gennaio  2012,  agli
          effetti   della   determinazione   delle   plusvalenze    e
          minusvalenze di cui all'articolo 67, comma  1,  lettere  da
          c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del  costo  o
          valore di acquisto,  o  del  valore  determinato  ai  sensi
          dell'articolo  14,  commi  6  e   seguenti,   del   decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo'  essere  assunto
          il  valore  dei  titoli,  quote,  diritti,  valute  estere,
          metalli preziosi allo stato grezzo  o  monetato,  strumenti
          finanziari, rapporti e crediti alla data  del  31  dicembre
          2011, a condizione che il contribuente: 
              a) opti per la determinazione, alla stessa data,  delle
          plusvalenze, delle  minusvalenze  e  dei  proventi  di  cui
          all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti  dalla
          partecipazione a organismi di  investimento  collettivo  in
          valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies,
          del  citato  testo  unico,  a  organismi  di   investimento
          collettivo in valori mobiliari di diritto  estero,  di  cui
          all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n.
          77; 
              b)  provveda  al  versamento  dell'imposta  sostitutiva
          eventualmente  dovuta,  secondo  i  criteri  di  cui   agli
          articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461. 
              30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui  all'articolo
          5  del  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,
          l'opzione  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma   29   e'
          esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi  e
          si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti   finanziari
          detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'   corrisposta
          secondo le modalita' e nei termini  previsti  dal  comma  4
          dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del
          decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione  si
          estende a tutti i titoli, quote o certificati  inclusi  nel
          rapporto  di  custodia  o  amministrazione  e  puo'  essere
          esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'
          versata  dagli  intermediari  entro  il  16  maggio   2012,
          ricevendone provvista dal contribuente. 
              31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi
          29 e 30, per i proventi di cui all'articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione  agli
          organismi di investimento collettivo di cui  al  comma  29,
          lettera a), l'opzione puo' essere esercitata  entro  il  31
          marzo  2012,  con  comunicazione  ai   soggetti   residenti
          incaricati  del  pagamento  dei  proventi   medesimi,   del
          riacquisto o  della  negoziazione  delle  quote  o  azioni;
          l'imposta sostitutiva  e'  versata  dai  medesimi  soggetti
          entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal
          contribuente. 
              32. Le minusvalenze e perdite di cui  all'articolo  67,
          comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          derivanti dall'esercizio delle  opzioni  di  cui  al  comma
          precedente sono portate in deduzione  dalle  plusvalenze  e
          dagli altri redditi diversi di cui all'articolo  67,  comma
          1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  realizzati
          successivamente, fino al 31 dicembre 2012,  per  una  quota
          pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
              33. Per le gestioni individuali di portafoglio  di  cui
          all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, gli eventuali risultati negativi di gestione  rilevati
          alla data del 31 dicembre 2011 sono  portati  in  deduzione
          dai risultati di gestione maturati successivamente, per una
          quota pari al 62,5 per cento del  loro  ammontare.  Restano
          fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi
          di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
              34. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le  modalita'  di  applicazione  dei
          commi da 29 a 32. 
              35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10
          della legge 8 maggio 1998, n. 146,  dopo  la  parola  "446"
          sono  aggiunte  le  seguenti:   "e   che   i   contribuenti
          interessati risultino congrui alle risultanze  degli  studi
          di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al
          periodo  di  imposta  precedente".  All'articolo  1,  comma
          1-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
          maggio 1999, n. 195, dopo le parole "o  aree  territoriali"
          sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o  istituire
          gli indicatori di cui all'articolo  10-bis  della  legge  8
          maggio 1998, n. 146". 
              35-bis. All'articolo  13  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a)  al   comma   1,   lettera   d),   le   parole:   «e
          amministrativi» sono soppresse; 
              b) al comma 3-bis, dopo le parole: «procedura civile e»
          sono inserite le seguenti: «il proprio indirizzo  di  posta
          elettronica certificata ai sensi dell'articolo»; 
              c) al comma 6, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Se
          manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
          14, il processo si presume del  valore  indicato  al  comma
          6-quater, lettera f)»; 
              d) al comma 6-bis, lettera e),  sono  soppressi  i  due
          ultimi periodi; 
              e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
              «6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a),  b),  c),
          d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove  il
          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell' articolo 136 del codice del  processo  amministrativo
          di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»; 
              f) al comma 6-quater, lettera  c),  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «e per le controversie tributarie
          di valore indeterminabile». 
              35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le
          seguenti modifiche: 
              a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare
          il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e  il
          proprio numero di fax»; 
              b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il  seguente
          comma: 
              «Tutte  le  comunicazioni  alle  parti  devono   essere
          effettuate con le modalita' di cui al terzo comma». 
              35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
          546, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'articolo  18,  comma  2,  lettera  b),  dopo  le
          parole: «codice fiscale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata»; 
              b) all'articolo 18, comma 4, dopo  le  parole:  «codice
          fiscale» sono inserite le  seguenti:  «e  all'indirizzo  di
          posta elettronica certificata»; 
              c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio,
          il ricorrente deve depositare  la  nota  di  iscrizione  al
          ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del  difensore
          che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia  del
          contendere, del valore della controversia e della  data  di
          notificazione del ricorso». 
              35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'articolo 37,  al  comma  3,  le  parole:  «entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
          31  ottobre  2011»,  e  al  comma  7,  le   parole:   «alle
          controversie instaurate» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «ai procedimenti iscritti a ruolo»; 
              b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  del  periodo  precedente,  si
          intendono in servizio i magistrati non collocati  a  riposo
          al momento dell'indizione dei concorsi». 
              35-sexies.  All'articolo  8,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «Il giudice condanna la parte  costituita
          che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha  partecipato
          al procedimento senza giustificato  motivo,  al  versamento
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di
          importo corrispondente al contributo unificato  dovuto  per
          il giudizio». 
              35-septies. All'articolo 8 del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in  fine,
          le seguenti parole: «, ed esercitano, anche  in  forma  non
          individuale, le attivita' individuate nella lettera i)»; 
              b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo  periodo,  le
          parole: «parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle
          seguenti: «parenti fino al secondo grado». 
              35-octies. 
              36. Le maggiori entrate derivanti dal presente  decreto
          sono riservate all'Erario, per un periodo di  cinque  anni,
          per  essere  destinate   alle   esigenze   prioritarie   di
          raggiungimento  degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
          eccezionalita' della situazione  economica  internazionale.
          Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione  del
          maggior gettito, attraverso separata  contabilizzazione.  A
          partire dall'anno 2013, il Documento di economia e  finanza
          contiene una  valutazione,  relativa  all'anno  precedente,
          delle  maggiori  entrate  strutturali   ed   effettivamente
          incassate    derivanti    dall'attivita'    di    contrasto
          dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto  di
          quelle  necessarie  al  mantenimento   dell'equilibrio   di
          bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito  e  il
          prodotto interno  lordo,  nonche'  di  quelle  derivanti  a
          legislazione vigente  dall'attivita'  di  recupero  fiscale
          svolta  dalle  regioni,  dalle  province  e   dai   comuni,
          unitamente alle risorse  derivanti  dalla  riduzione  delle
          spese fiscali, confluiscono in un Fondo  per  la  riduzione
          strutturale della pressione fiscale e sono  finalizzate  al
          contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie  e
          sulle imprese, secondo le modalita' di  destinazione  e  di
          impiego indicate  nel  medesimo  Documento  di  economia  e
          finanza. 
              36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          presenta   annualmente,   in   allegato   alla   Nota    di
          aggiornamento del  Documento  di  economia  e  finanza,  un
          rapporto sui risultati conseguiti in materia di  misure  di
          contrasto  dell'evasione  fiscale.  Il   rapporto   indica,
          altresi',  le  strategie  per  il  contrasto  dell'evasione
          fiscale, le  aggiorna  e  confronta  i  risultati  con  gli
          obiettivi, evidenziando,  ove  possibile,  il  recupero  di
          gettito  fiscale  attribuibile  alla  maggiore  propensione
          all'adempimento da parte dei contribuenti. 
              36-bis. In  anticipazione  della  riforma  del  sistema
          fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40
          per cento»; 
              b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55
          per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la  quota
          del 65 per cento». 
              36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112, le  parole:  «si  applica  in
          ogni caso  alla  quota  degli  utili  netti  annuali»  sono
          sostituite dalle seguenti: «non si applica alla  quota  del
          10 per cento degli utili netti annuali». 
              36-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  36-bis  e
          36-ter si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          della legge di  conversione  del  presente  decreto.  Nella
          determinazione degli  acconti  dovuti  per  il  periodo  di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. 
              36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle
          societa' di cui  all'articolo  75  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, dovuta dai soggetti  indicati  nell'articolo
          30, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e'
          applicata con una maggiorazione di 10,5 punti  percentuali.
          Sulla quota del reddito imputato per trasparenza  ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi
          dai soggetti indicati  dall'articolo  30,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  trova  comunque
          applicazione detta maggiorazione. 
              36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma
          1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  che  hanno
          esercitato l'opzione per la tassazione  di  gruppo  di  cui
          all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi,
          assoggettano autonomamente il  proprio  reddito  imponibile
          alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies   e
          provvedono al relativo versamento. 
              36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche
          con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza
          ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, da uno dei  soggetti  indicati  nell'articolo  30,
          comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  ad  una
          societa' o ente  che  abbia  esercitato  l'opzione  per  la
          tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117  del  testo
          unico delle imposte sui redditi. 
              36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma
          1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  che  hanno
          esercitato, in qualita' di partecipati,  l'opzione  per  la
          trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o  all'articolo
          116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
          autonomamente   il   proprio   reddito   imponibile    alla
          maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e  provvedono
          al relativo versamento. I soggetti  indicati  nell'articolo
          30, comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  che
          abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti,  l'opzione
          per la trasparenza fiscale di cui al  citato  articolo  115
          del testo unico delle imposte sui redditi  assoggettano  il
          proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista  dal
          comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito  imputato
          dalla societa' partecipata. 
              36-nonies.  Le  disposizioni  di  cui   ai   commi   da
          36-quinquies a  36-octies  si  applicano  a  decorrere  dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti  per  il
          periodo di imposta di prima applicazione si  assume,  quale
          imposta del  periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe
          determinata applicando le disposizioni di cui ai  commi  da
          36-quinquies a 36-octies. 
              36-decies. Pur non  ricorrendo  i  presupposti  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, le societa' e gli enti  ivi  indicati  che  presentano
          dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi  d'imposta
          consecutivi sono considerati non operativi a decorrere  dal
          successivo quarto periodo  d'imposta  ai  fini  e  per  gli
          effetti del citato articolo 30. Restano ferme le  cause  di
          non applicazione della disciplina in  materia  di  societa'
          non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n.
          724 del 1994. 
              36-undecies.  Il  comma  36-decies  trova  applicazione
          anche qualora,  nell'arco  temporale  di  cui  al  medesimo
          comma, le  societa'  e  gli  enti  siano  per  due  periodi
          d'imposta in perdita fiscale ed in uno  abbiano  dichiarato
          un reddito inferiore  all'ammontare  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 3, della citata legge  n.  724  del
          1994. 
              36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
          e  36-undecies  si  applicano  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di  cui  ai  commi  36-decies  e
          36-undecies. 
              36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, dopo  la  lettera  h-bis),  e'  inserita  la
          seguente: 
              «h-ter) la differenza tra il valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore». 
              36-quaterdecies. I costi relativi ai beni  dell'impresa
          concessi in godimento a soci o familiari  dell'imprenditore
          per un corrispettivo annuo inferiore al valore  di  mercato
          del diritto di godimento non sono in ogni caso  ammessi  in
          deduzione dal reddito imponibile. 
              36-quinquiesdecies. La  differenza  tra  il  valore  di
          mercato e il corrispettivo annuo concorre  alla  formazione
          del reddito imponibile del socio o  familiare  utilizzatore
          ai sensi dell'articolo 67, comma  1,  lettera  h-ter),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma
          36-terdecies del presente articolo.