(parte 3)

           	
				
 
              36-sexiesdecies. Al fine di  garantire  l'attivita'  di
          controllo, nelle ipotesi di cui  al  comma  36-quaterdecies
          l'impresa  concedente  ovvero  il  socio  o  il   familiare
          dell'imprenditore comunicano all'Agenzia  delle  entrate  i
          dati  relativi  ai  beni   concessi   in   godimento.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          individuati modalita' e termini per  l'effettuazione  della
          predetta    comunicazione.    Per     l'omissione     della
          comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa  con
          dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido,  una
          sanzione  amministrativa  pari  al  30  per   cento   della
          differenza di cui  al  comma  36-quinquiesdecies.  Qualora,
          nell'ipotesi di cui al precedente periodo,  i  contribuenti
          si siano conformati  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi
          36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido,
          la sanzione di cui all'articolo 11, comma  1,  lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              36-septiesdecies. L'Agenzia  delle  entrate  procede  a
          controllare sistematicamente  la  posizione  delle  persone
          fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e
          ai fini della ricostruzione  sintetica  del  reddito  tiene
          conto, in particolare, di qualsiasi forma di  finanziamento
          o capitalizzazione effettuata nei confronti della societa'. 
              36-duodevicies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da
          36-terdecies a 36-septiesdecies si  applicano  a  decorrere
          dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti
          per il periodo di imposta di prima applicazione si  assume,
          quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
          determinata applicando le disposizioni di cui ai  commi  da
          36-terdecies a 36-septiesdecies. 
              36-undevicies. 
              36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,  n.  696,  e'
          abrogata la lettera rr). 
              36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo  2000,
          n. 74, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3; 
              b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le  parole:  «a
          lire  centocinquanta   milioni»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «a euro trentamila»; 
              c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le  parole:  «a
          lire tre miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a  euro
          un milione»; 
              d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le  parole:  «a
          lire duecento milioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
          euro cinquantamila»; 
              e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le  parole:  «a
          lire quattro miliardi» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
          euro due milioni»; 
              f)  all'articolo  5,  comma  1,  le  parole:  «a   lire
          centocinquanta milioni» sono sostituite dalle  seguenti  «a
          euro trentamila»; 
              g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3; 
              h) all'articolo 12, dopo il comma  2,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10
          del   presente   decreto   l'istituto   della   sospensione
          condizionale della pena di cui all'articolo 163 del  codice
          penale non trova applicazione nei  casi  in  cui  ricorrano
          congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)   l'ammontare
          dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume
          d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
          tre milioni di euro»; 
              i) all'articolo 13, comma 1, le  parole:  «alla  meta'»
          sono sostituite dalle seguenti «ad un terzo»; 
              l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          comma: 
              «1-bis.  I  termini  di  prescrizione  per  i   delitti
          previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono
          elevati di un terzo»; 
              m) all'articolo 13, dopo il comma  2,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «2-bis. Per  i  delitti  di  cui  al  presente  decreto
          l'applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle  parti
          solo qualora ricorra la circostanza attenuante  di  cui  ai
          commi 1 e 2». 
              36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel
          si applicano ai fatti successivi alla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              36-vicies ter. Per  gli  esercenti  imprese  o  arti  e
          professioni con ricavi e compensi dichiarati non  superiori
          a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni  attive
          e   passive   effettuate   nell'esercizio    dell'attivita'
          utilizzano esclusivamente strumenti  di  pagamento  diversi
          dal denaro contante e nelle  dichiarazioni  in  materia  di
          imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto  indicano
          gli estremi identificativi dei rapporti con  gli  operatori
          finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative
          previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'. 
              36-vicies  quater.   Al   comma   6,   primo   periodo,
          dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA»  sono
          inserite le seguenti: «iscritti alla Camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che
          dimostrino   una   effettiva   operativita'   e   attestino
          regolarita' dei versamenti IVA, con le  modalita'  definite
          con  provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate,».".