Art. 4 
 
Disposizioni di coordinamento e  modifiche  alla  legge  27  dicembre
                            2013, n. 147 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a  decorrere
dal 1 luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato  articolo  3,
rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi  dell'articolo  2,
commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, nonche' le eventuali integrazioni degli stessi  disposte  con
successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. E' abrogato il comma 2  dell'articolo  4  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227. 
  3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma  4  dell'articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44. 
  4. All'articolo  26-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e' inserito  il
seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non  si  applica  sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o
azioni  comprese  negli  attivi  posti  a  copertura  delle   riserve
matematiche dei rami vita.». 
  5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.  77,  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui ai  commi
1 e  2  non  si  applica  sui  proventi  spettanti  alle  imprese  di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.». 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile  1996,
n. 239, la lettera c) e' sostituita dalla 
  seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera  c),  e
quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico,  n.  917  del
1986,  esclusi  gli  organismi   di   investimento   collettivo   del
risparmio;». 
  (( 6-bis. In attesa  di  armonizzare,  a  decorrere  dal  2015,  la
disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti
previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella  relativa
alle  forme  pensionistiche  e  complementari  di  cui   al   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e'  riconosciuto  un
credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute
e imposte sostitutive applicate nella misura del  26  per  cento  sui
redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al  31
dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti  intermediari  o
dichiarate dagli enti medesimi  e  l'ammontare  di  tali  ritenute  e
imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene
conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6  e  seguenti.  Il
credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per  il
2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato  a
decorrere dal 1 gennaio  2015  esclusivamente  in  compensazione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17,  comma
1, del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  e'  elevata
all'11,50 per cento. Una quota  delle  maggiori  entrate  di  cui  al
presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015,  confluisce
nel Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
)) 
  7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  primo  periodo,  le  parole:
«ovvero con la minore aliquota prevista per  i  titoli  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 7  dell'articolo  2  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148» sono sostituite con le seguenti: «ovvero  con
la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.  917  del
1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.». 
  8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:  «e  alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica
22  dicembre  1986,  n.  917»  sono  aggiunte  le  parole:  «e   alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati». 
  9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983,  n.
77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917»
sono  aggiunte  le  parole:  «e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti
territoriali dei suddetti Stati». 
  10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917»
sono  aggiunte  le  parole:  «e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti
territoriali dei suddetti Stati». 
  (( 11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,
n. 147 e' sostituito dal seguente: 
  «145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate
nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento  di  interessi,  di
cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo
d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del
periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del  dodicesimo  mese
dalla fine del periodo d'imposta.  Gli  importi  da  versare  possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241.». )) 
  12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147 e' sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori iscritti nel
bilancio relativo all'esercizio in corso al  31  dicembre  2013,  per
effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2014,
n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di  eventuali
addizionali, da versarsi in  unica  soluzione  entro  il  termine  di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo
d'imposta in corso al  31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241. L'imposta e' pari al 26 per cento del  valore  nominale
delle quote alla suddetta  data,  al  netto  del  valore  fiscalmente
riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera  riallineato
al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore
nominale, a partire dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore (( della presente disposizione  )).  Se  il  valore
iscritto in bilancio e'  minore  del  valore  nominale,  quest'ultimo
valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo
d'imposta.». 
  (( 12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come sostituito dall'articolo  1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Le  aziende  speciali,  le  istituzioni  e  le  societa'  a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono  al
principio  di  riduzione  dei  costi  del  personale,  attraverso  il
contenimento  degli  oneri  contrattuali  e   delle   assunzioni   di
personale. A tal  fine  l'ente  controllante,  con  proprio  atto  di
indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono,  a
suo carico, divieti  o  limitazioni  alle  assunzioni  di  personale,
definisce, per ciascuno dei soggetti di cui  al  precedente  periodo,
specifici  criteri  e  modalita'  di  attuazione  del  principio   di
contenimento dei costi del personale, tenendo conto  del  settore  in
cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e  le
societa' a partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo
adottano tali indirizzi con propri  provvedimenti  e,  nel  caso  del
contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in
sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto
nazionale in vigore al 1 gennaio  2014.  Le  aziende  speciali  e  le
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed  educativi,
scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e  le
farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo,  fermo
restando l'obbligo di mantenere un livello dei  costi  del  personale
coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per  le  aziende
speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di  cui  al  periodo
precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi
esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della
produzione». 
  12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio  1999,  n.
28, dopo  le  parole:  «distribuzione  di  utili»  sono  inserite  le
seguenti: «ai soci cooperatori». 
  12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A
decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima
semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro
richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del
presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e'
effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base  delle  deliberazioni
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo  n.  360  del  1998,
alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i  comuni  sono  tenuti  ad
effettuare l'invio delle predette  deliberazioni,  esclusivamente  in
via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante  inserimento  del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del  federalismo
fiscale. Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della  prima  rata
della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014  sulla  base  delle
deliberazioni concernenti le aliquote e le  detrazioni,  nonche'  dei
regolamenti della TASI pubblicati nel  sito  informatico  di  cui  al
citato decreto  legislativo  n.  360  del  1998,  alla  data  del  18
settembre 2014; a tal  fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare
l'invio  delle  predette   deliberazioni,   esclusivamente   in   via
telematica, entro il 10  settembre  2014,  mediante  inserimento  del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del  federalismo
fiscale. Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
predetto  termine  del  10  settembre  2014,  l'imposta   e'   dovuta
applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al  comma  676,
comunque entro il limite massimo di cui al primo  periodo  del  comma
677, e il relativo versamento e'  effettuato  in  un'unica  soluzione
entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio  della  delibera
entro il predetto termine del 10 settembre  2014  ovvero  di  mancata
determinazione della percentuale di cui al  comma  681,  la  TASI  e'
dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per  cento  dell'ammontare
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle  condizioni
del titolare del diritto reale.  Nel  caso  di  mancato  invio  delle
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti  alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  alla   regione
siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero  dell'interno,  entro
il  20  giugno  2014,  eroga  un  importo  a  valere  sul  Fondo   di
solidarieta' comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito
annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per
ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
da adottare entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli
eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove
le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite
il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo
di solidarieta' comunale nel medesimo anno». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 1990, n. 227, recante  "Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro, titoli e valori.", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti  e
          le attivita'). 
              1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
          societa' semplici ed equiparate ai  sensi  dell'articolo  5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, residenti in Italia  che,  nel  periodo  d'imposta,
          detengono investimenti all'estero ovvero  attivita'  estere
          di natura finanziaria,  suscettibili  di  produrre  redditi
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi  di
          dichiarazione i soggetti indicati  nel  precedente  periodo
          che, pur non essendo possessori diretti degli  investimenti
          esteri e delle  attivita'  estere  di  natura  finanziaria,
          siano titolari effettivi dell'investimento  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma   2,   lettera   u),   e
          dall'allegato tecnico del decreto legislativo  21  novembre
          2007, n. 231. 
              2. (abrogato). 
              3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi  previsti  nel  comma  1  non  sussistono  per   le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 10.000 euro. 
              4. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, e'  stabilito  il  contenuto  della  dichiarazione
          annuale prevista  dal  comma  1  nonche',  annualmente,  il
          controvalore  in  euro   degli   importi   in   valuta   da
          dichiarare.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante "Attuazione  della
          direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010.", come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  13.  (Modifiche  alla   disciplina   dei   fondi
          immobiliari esteri) 
              1.  All'articolo  8,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole: «, nonche'
          per i titoli o certificati rappresentativi delle  quote  di
          partecipazione  in  organismi   d'investimento   collettivo
          immobiliari,» sono soppresse. 
              2. Sui  proventi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione  ad  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio  immobiliari  di
          diritto  estero,  i  soggetti  residenti   incaricati   del
          pagamento dei proventi medesimi,  del  riacquisto  o  della
          negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
          20  per  cento.  La  ritenuta  si  applica   sui   proventi
          distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo  di
          investimento e su quelli compresi nella differenza  tra  il
          valore di riscatto o di liquidazione delle quote  o  azioni
          ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
          delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
          di acquisto e' documentato dal  partecipante.  In  mancanza
          della  documentazione  il  costo  e'  documentato  con  una
          dichiarazione sostitutiva. 
              3. La ritenuta e' applicata a  titolo  di  acconto  nei
          confronti di: 
              a) imprenditori individuali, se le partecipazioni  sono
          relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi; 
              b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
          ed equiparate di cui  all'articolo  5  del  predetto  testo
          unico; 
              c) societa' ed enti di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del  predetto
          articolo. 
              Nei confronti di tutti  gli  altri  soggetti,  compresi
          quelli esenti o  esclusi  dall'imposta  sul  reddito  delle
          societa', la ritenuta e' applicata a titolo  d'imposta.  La
          ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle  forme
          di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
          dicembre 2005, n. 252, e dagli  organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
          dal testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58. 
              4. Nel caso in cui le quote o  azioni  siano  collocate
          all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
          all'estero, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n.  600,  che  intervengono  nella  loro
          riscossione. 
              5. I redditi conseguiti dall'organismo  collettivo  del
          risparmio immobiliare di  diritto  estero  e  rilevati  nei
          rendiconti di gestione sono  imputati  per  trasparenza  ai
          partecipanti  residenti  in  Italia,  diversi   da   quelli
          indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          che possiedono quote di partecipazione in misura  superiore
          al  5  per  cento   del   patrimonio   dell'organismo.   La
          percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata  al
          termine del periodo d'imposta o, se inferiore,  al  termine
          del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle
          quote di partecipazione da essi  detenute.  Ai  fini  della
          verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo
          si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
          indirettamente per il tramite di societa'  controllate,  di
          societa' fiduciarie o per interposta persona. Il  controllo
          societario e'  individuato  ai  sensi  dell'articolo  2359,
          commi primo e secondo,  del  codice  civile  anche  per  le
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. Si  tiene  altresi'  conto  delle  partecipazioni
          imputate ai familiari indicati nell'articolo  5,  comma  5,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.
          Il  partecipante  e'  tenuto  ad  attestare  al   sostituto
          d'imposta  la  percentuale  di   possesso   di   quote   di
          partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. 
              6. I redditi degli  organismi  imputati  ai  sensi  del
          comma 5 concorrono alla formazione del reddito  complessivo
          del  partecipante  indipendentemente  dalla  percezione   e
          proporzionalmente alla  sua  quota  di  partecipazione.  In
          assenza   di   informazioni    sui    redditi    conseguiti
          dall'organismo,  il  risultato   annuale   della   gestione
          dell'organismo riferibile a ciascuna  quota  concorre  alla
          formazione del reddito  complessivo  del  partecipante.  Ai
          redditi imputati non si applica  la  ritenuta  del  20  per
          cento sui proventi percepiti. 
              7. Per i partecipanti, diversi da quelli  indicati  nel
          comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive  modificazioni,  che  possiedono
          quote di partecipazione in misura superiore al 5 per  cento
          del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione
          dei redditi diversi di natura finanziaria si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 68, comma 3,  del  citato  testo
          unico. In  caso  di  cessione,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito, rispettivamente, dei  redditi  e  delle  perdite
          imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito,  fino  a
          concorrenza  dei  risultati  di  gestione   imputati,   dei
          proventi  distribuiti  ai  partecipanti.   Le   plusvalenze
          realizzate dai medesimi soggetti mediante  la  cessione  di
          quote  o  azioni  emesse  da  organismi   di   investimento
          collettivo del  risparmio  immobiliari  non  conformi  alla
          direttiva  2011/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011 e  il  cui  gestore  non  sia
          soggetto a forme di  vigilanza,  concorrono  a  formare  il
          reddito per il loro intero ammontare.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  26-quinquies  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, come modificato  dal  comma  8  del  presente
          articolo: 
              "Art. 26-quinquies. (Ritenuta sui redditi  di  capitale
          derivanti  dalla  partecipazione   ad   OICR   italiani   e
          lussemburghesi storici) 
              1. Sui proventi di cui alla  lettera  g)  dell'articolo
          44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
          investimento collettivo del risparmio (OICR)  istituiti  in
          Italia,  diversi  dagli  OICR  immobiliari,  e   a   quelli
          istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al  collocamento
          nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 1983, n.  512,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  novembre  1983,  n.  649,  e
          successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
          collocate  nel  territorio  dello  Stato,  le  societa'  di
          gestione del risparmio, le  SICAV,  le  SICAF,  i  soggetti
          incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui  al
          citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
          n. 512, e  quelli  di  cui  all'articolo  23  del  presente
          decreto incaricati della  loro  negoziazione,  operano  una
          ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote  o  azioni  dei
          predetti organismi siano immesse in un sistema di  deposito
          accentrato gestito da una  societa'  autorizzata  ai  sensi
          dell' articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  la  ritenuta  e'
          applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del  presente
          decreto presso  i  quali  le  quote  o  azioni  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato,  nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. 
              2. I soggetti non residenti di cui al comma  1,  ultimo
          periodo, nominano  quale  loro  rappresentante  fiscale  in
          Italia  una  banca  o  una  societa'   di   intermediazione
          mobiliare,  residente  nel  territorio  dello  Stato,   una
          stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese  di
          investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
          accentrata di strumenti  finanziari  autorizzata  ai  sensi
          dell' articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  rappresentante
          fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti  negli
          stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
          i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
          a: 
              a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
              b)  fornire,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              3. La ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o  di
          cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
          sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al
          netto  di  una   quota   dei   proventi   riferibili   alle
          obbligazioni e altri titoli  di  cui  all'articolo  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, ed equiparati  e  alle  obbligazioni  emesse  dagli
          Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto  emanato  ai
          sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato con il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  e  alle  obbligazioni
          emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite
          le modalita' di individuazione della quota dei proventi  di
          cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere
          documentato  dal  partecipante   e,   in   mancanza   della
          documentazione,   il   costo   e'   documentato   con   una
          dichiarazione sostitutiva. 
              4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          di acconto nei confronti di: a)  imprenditori  individuali,
          se le partecipazioni sono  relative  all'impresa  ai  sensi
          dell'  articolo  65  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in  nome  collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo
          5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
          lettere a) e b) dell' articolo 73, comma  1,  del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e  degli  enti  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. 
              5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi  di  cui
          al  comma  1  percepiti  da  soggetti  non  residenti  come
          indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile
          1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote
          o azioni. Il predetto possesso e'  attestato  dal  deposito
          dei titoli presso un intermediario residente in Italia. 
              5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui
          proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi
          a quote o azioni comprese negli attivi  posti  a  copertura
          delle riserve matematiche dei rami vita. 
              6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di  cui  al
          comma 1 si considera cessione  anche  il  trasferimento  di
          quote o azioni a rapporti di  custodia,  amministrazione  o
          gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
          rapporti di provenienza.  Ai  medesimi  fini  si  considera
          rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad
          altro  comparto  del  medesimo  organismo  di  investimento
          collettivo. In questi casi,  il  contribuente  fornisce  al
          soggetto  tenuto   all'applicazione   della   ritenuta   la
          necessaria provvista. 
              6-bis. Nel caso di  societa'  di  gestione  estera  che
          istituisce e gestisce in Italia organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1  e'
          applicata direttamente dalla societa'  di  gestione  estera
          operante nel territorio dello Stato  in  regime  di  libera
          prestazione di servizi ovvero da un rappresentante  fiscale
          scelto  tra  i  soggetti  indicati  nell'articolo  23,  che
          risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione annuale delle somme. In caso di  negoziazione
          la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui  al  citato
          articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora  le
          quote o azioni dei predetti organismi siano immesse  in  un
          sistema di deposito  accentrato  gestito  da  una  societa'
          autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  la
          ritenuta e' applicata dai soggetti di cui  all'articolo  23
          del presente decreto presso i quali le quote o azioni  sono
          state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato,  nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. Il percipiente  e'  tenuto  a
          comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni  utili
          per la determinazione dei  redditi  consegnando,  anche  in
          copia, la  relativa  documentazione  o,  in  mancanza,  una
          dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti
          dati e informazioni. 
              6-ter. I proventi di cui al  comma  1  percepiti  senza
          applicazione della  ritenuta  al  di  fuori  dell'esercizio
          d'impresa  commerciale  sono  assoggettati  ad  imposizione
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con  la   stessa
          aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della  legge
          23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione e disciplina dei
          fondi comuni d'investimento  mobiliare.",  come  modificato
          dal comma 9 del presente articolo: 
              "Art. 10-ter.  (Disposizioni  tributarie  sui  proventi
          delle  quote  o  azioni  di   organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio di diritto estero.) 
              1. Sui proventi di  cui  all'  articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
          investimento collettivo  in  valori  mobiliari  di  diritto
          estero conformi alla direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  13  luglio  2009,  istituiti
          negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  negli  Stati
          aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  che
          sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
          dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico  e  le  cui
          quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai
          sensi dell' articolo 42 del testo unico delle  disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  i  soggetti
          residenti incaricati del pagamento dei  proventi  medesimi,
          del riacquisto o della negoziazione delle quote  o  azioni,
          operano una ritenuta del  20  per  cento.  La  ritenuta  si
          applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di
          partecipazione all'organismo di investimento  e  su  quelli
          compresi nella differenza tra il  valore  di  riscatto,  di
          cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il  costo
          medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
          o  azioni  medesime.  Il  costo  di  acquisto  deve  essere
          documentato  dal  partecipante   e,   in   mancanza   della
          documentazione,   il   costo   e'   documentato   con   una
          dichiarazione sostitutiva. 
              2. La ritenuta del 20 per cento e'  altresi'  applicata
          dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
          all'articolo 44, comma 1,  lettera  g),  del  citato  testo
          unico   delle   imposte   sui   redditi   derivanti   dalla
          partecipazione a organismi di investimento  collettivo  del
          risparmio (OICR) di  diritto  estero,  diversi  dagli  OICR
          immobiliari, non conformi  alla  direttiva  2009/65/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  e
          il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel  Paese
          estero nel quale e'  istituito  ai  sensi  della  direttiva
          2011/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8
          giugno  2011,  istituiti  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo
          testo unico delle imposte sui redditi  e  le  cui  quote  o
          azioni sono collocate nel territorio dello Stato  ai  sensi
          dell'articolo 42 del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica
          sui proventi  distribuiti  in  costanza  di  partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di  riscatto,  di  cessione  o  di
          liquidazione  delle  quote  o  azioni  e  il  costo   medio
          ponderato di sottoscrizione o di  acquisto  delle  quote  o
          azioni  medesime.  Il  costo  di   acquisto   deve   essere
          documentato  dal  partecipante   e,   in   mancanza   della
          documentazione,   il   costo   e'   documentato   con   una
          dichiarazione sostitutiva. 
              2-bis.  I  proventi  di  cui  ai  commi  1  e  2   sono
          determinati al netto di una quota dei  proventi  riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917   e   alle
          obbligazioni  emesse  da  enti  territoriali  dei  suddetti
          Stati. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
          quota dei proventi di cui al periodo precedente. 
              2-ter. Nel caso di societa' di gestione  del  risparmio
          italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi  di
          investimento collettivo del risparmio, la ritenuta  di  cui
          ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa'  di
          gestione  italiana  operante  all'estero  ai  sensi   delle
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione,
          la   ritenuta   e'   applicata   dai   soggetti    indicati
          nell'articolo  23  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro
          negoziazione.  Qualora  le  quote  o  azioni  dei  predetti
          organismi  siano  immesse  in  un   sistema   di   deposito
          accentrato, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 23 del predetto  decreto  presso  i  quali  le
          quote  o  azioni  sono  state  depositate,  direttamente  o
          indirettamente aderenti al  suddetto  sistema  di  deposito
          accentrato, nonche' dai soggetti non residenti  aderenti  a
          detto sistema  di  deposito  accentrato  ovvero  a  sistemi
          esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
          I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante
          fiscale  in  Italia   una   banca   o   una   societa'   di
          intermediazione mobiliare, residente nel  territorio  dello
          Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o  di
          imprese di investimento non residenti, ovvero una  societa'
          di gestione accentrata di strumenti finanziari  autorizzata
          ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  rappresentante
          fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti  negli
          stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
          i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
          a versare la ritenuta e a fornire,  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,   ogni
          notizia  o  documento  utile  per  comprovare  il  corretto
          assolvimento  degli  obblighi   riguardanti   la   suddetta
          ritenuta. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di  cui  ai
          commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
          quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini  si
          considera rimborso la conversione di quote o azioni  da  un
          comparto  ad  altro  comparto  del  medesimo  organismo  di
          investimento collettivo. In questi  casi,  il  contribuente
          fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta
          la necessaria provvista. 
              4. La ritenuta di cui ai commi 1 e  2  e'  applicata  a
          titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)   imprenditori
          individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
          ai sensi dell' articolo 65 del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi; b) societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo  5
          del predetto testo unico; c) societa' ed enti di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e degli enti di cui  alla  lettera  d)
          del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. 
              4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica
          sui proventi spettanti  alle  imprese  di  assicurazione  e
          relativi a quote o azioni comprese  negli  attivi  posti  a
          copertura delle riserve matematiche dei rami vita. 
              5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi  1
          e 2 siano  collocate  all'estero,  o  comunque  i  relativi
          proventi  siano  conseguiti  all'estero,  la  ritenuta   e'
          applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          che intervengono nella loro riscossione. 
              6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera
          g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          del  risparmio  di  diritto  estero,  diversi  dagli   OICR
          immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a
          formare il reddito imponibile  dei  partecipanti,  sia  che
          vengano percepiti sotto forma di proventi  distribuiti  sia
          che vengano percepiti quale differenza  tra  il  valore  di
          riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il
          costo medio ponderato  di  sottoscrizione  o  acquisto.  Il
          costo di acquisto deve essere documentato dal  partecipante
          e,  in  mancanza  della   documentazione,   il   costo   e'
          documentato con una dichiarazione sostitutiva. 
              7. Sui proventi di cui al comma 6 i  soggetti  indicati
          all'  articolo  23  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  che  intervengono
          nella loro riscossione operano  una  ritenuta  del  20  per
          cento a titolo d'acconto  delle  imposte  sui  redditi.  Si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5. 
              8.  Gli  organismi  di  investimento   collettivo   del
          risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2  possono,
          con  riguardo  agli  investimenti  effettuati  in   Italia,
          avvalersi  delle  convenzioni  stipulate  dalla  Repubblica
          italiana per evitare le  doppie  imposizioni  relativamente
          alla  parte  dei  redditi  e   proventi   proporzionalmente
          corrispondenti  alle  loro  quote  o  azioni  possedute  da
          soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore  le
          predette convenzioni. 
              9. Le disposizioni di  cui  al  comma  8  si  applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui legislazione riconosca analogo diritto  agli  organismi
          di investimento collettivo italiani.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  2,  del   citato   decreto
          legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e' citato nelle note al
          comma 8 dell'articolo 3 della presente legge. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  reca
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.". 
              - Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, reca
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di libera professione.". 
              - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  reca
          "Disciplina delle forme pensionistiche complementari.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e  109,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 61. (Interessi passivi) (Testo post riforma 2004) 
              1.  Gli  interessi   passivi   inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell' articolo 15." 
              "Art. 109. (Norme generali sui componenti  del  reddito
          d'impresa) (Testo post riforma 2004) 
              1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
          negativi, per i quali le precedenti  norme  della  presente
          Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a  formare
          il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
          le spese e gli altri componenti di  cui  nell'esercizio  di
          competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
          in  modo  obiettivo  l'ammontare  concorrono   a   formarlo
          nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
              a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si   considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
              b) i corrispettivi  delle  prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
              c)  per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis.  Le  minusvalenze  realizzate  ai  sensi   dell'
          articolo 101 sulle azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni che non possiedono i requisiti di  cui
          all'  articolo  87  non   rilevano   fino   a   concorrenza
          dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei  loro
          acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi   precedenti   il
          realizzo.  Tale  disposizione   si   applica   anche   alle
          differenze negative tra i  ricavi  dei  beni  di  cui  all'
          articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell' articolo 87. 
              3-quater. Resta  ferma  l'applicazione  dell'  articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei  principi  contabili  internazionali.   Sono   tuttavia
          deducibili: 
              a) quelli imputati al conto economico di  un  esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
              b) quelli che  pur  non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6. 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
              a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
          di  cui  all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              b)  relativamente  ai  contratti  di  associazione   in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 17 del citato  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' citato nelle note  al
          comma 5 dell'articolo 1 della presente legge. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   53,
          dell'articolo 1, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2008)": 
              "Art. 1. 
              1-52 (Omissis). 
              53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni previste dalle  singole  leggi  istitutive,  i
          crediti  d'imposta  da  indicare  nel   quadro   RU   della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1°  gennaio
          2010. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  34  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2001)": 
              "Art. 34. (Disposizioni in materia di  compensazione  e
          versamenti diretti). 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2001  il  limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai  soggetti  intestatari
          di conto fiscale, e' fissato  in  euro  700.000  (115)  per
          ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3.  Al  secondo  comma  dell'art.  3,  del  D.P.R.   29
          settembre 1973, n.  602,  e'  aggiunta  infine  la  lettera
          "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle
          tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria  di
          cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5.  All'articolo  37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi». 
              6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
          «di quarantotto mesi».". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252: 
              "Art. 17. (Regime tributario delle forme pensionistiche
          complementari) 
              1.  I  fondi  pensione   sono   soggetti   ad   imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura  dell'11
          per cento, che si applica sul risultato netto  maturato  in
          ciascun periodo d'imposta. 
              2. Per i fondi  pensione  in  regime  di  contribuzione
          definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
          del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in  immobili
          relativamente alla restante parte del patrimonio e  per  le
          forme pensionistiche complementari di cui all'articolo  20,
          comma  1,  in  regime  di  contribuzione  definita   o   di
          prestazione definita, gestite in via prevalente secondo  il
          sistema  tecnico-finanziario  della  capitalizzazione,   il
          risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          netto  al  termine  di  ciascun  anno  solare,   al   lordo
          dell'imposta  sostitutiva,   aumentato   delle   erogazioni
          effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
          previdenziali e  delle  somme  trasferite  ad  altre  forme
          pensionistiche, e diminuito dei contributi  versati,  delle
          somme ricevute da altre forme pensionistiche,  nonche'  dei
          redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o  comunque
          non soggetti ad imposta e il valore del  patrimonio  stesso
          all'inizio dell'anno. Il valore del  patrimonio  netto  del
          fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto  da
          un apposito prospetto di composizione del  patrimonio.  Nel
          caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno,  in  luogo
          del  patrimonio  all'inizio   dell'anno   si'   assume   il
          patrimonio alla data di avvio del fondo,  ovvero  in  luogo
          del patrimonio alla fine dell'anno si assume il  patrimonio
          alla data di cessazione del fondo.  Il  risultato  negativo
          maturato nel periodo d'imposta, risultante  dalla  relativa
          dichiarazione, e' computato in  diminuzione  del  risultato
          della  gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi,   per
          l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
          tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
          gestione di altre linee di investimento da esso gestite,  a
          partire dal medesimo periodo d'imposta in cui  e'  maturato
          il risultato negativo, riconoscendo il relativo  importo  a
          favore della linea  di  investimento  che  ha  maturato  il
          risultato  negativo.  Nel  caso  in  cui   all'atto   dello
          scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
          sia negativo, il fondo stesso rilascia  agli  iscritti  che
          trasferiscono la loro posizione individuale ad altra  forma
          di previdenza,  complementare  o  individuale,  un'apposita
          certificazione dalla quale risulti l'importo che  la  forma
          di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
          portare in diminuzione del  risultato  netto  maturato  nei
          periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
          quota   di   partecipazione   alla   forma    pensionistica
          complementare tenendo conto  anche  del  credito  d'imposta
          corrispondente all'11 per cento di tale importo. 
              3.  Le  ritenute  operate  sui  redditi   di   capitale
          percepiti dai fondi  di  cui  al  comma  2  sono  a  titolo
          d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal  comma
          2  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sugli  interessi  e
          altri proventi dei conti correnti  bancari  e  postali,  le
          ritenute  previste  dagli  articoli  26,  comma  3-bis,   e
          26-quinquies del predetto decreto n. 600  del  1973  e  dai
          commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della  legge  23  marzo
          1983, n. 77. 
              4. I redditi di capitale che non concorrono  a  formare
          il risultato della  gestione  e  sui  quali  non  e'  stata
          applicata  la  ritenuta  a  titolo  d'imposta  o  l'imposta
          sostitutiva sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
          dell'imposta sostitutiva. 
              5. Per  i  fondi  pensione  in  regime  di  prestazioni
          definite, per le forme pensionistiche  individuali  di  cui
          all'articolo 13, comma  1,  lettera  b),  e  per  le  forme
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,  comma
          1,   gestite   mediante   convenzioni   con   imprese    di
          assicurazione, il risultato netto si  determina  sottraendo
          dal valore attuale della rendita in  via  di  costituzione,
          calcolato  al  termine  di  ciascun  anno  solare,   ovvero
          determinato  alla  data  di   accesso   alla   prestazione,
          diminuito  dei  contributi  versati  nell'anno,  il  valore
          attuale  della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno.  Il
          risultato negativo e' computato in riduzione del  risultato
          dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo  che
          trova in essi capienza. 
              6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
          aprile 1993, sia direttamente investito in  beni  immobili,
          sono soggetti ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi nella misura dello 0,50 per  cento  del  patrimonio
          riferibile agli immobili, determinato, in base ad  apposita
          contabilita' separata, secondo  i  criteri  di  valutazione
          previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          per i fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  chiusi,
          calcolato  come  media  annua  dei  valori  risultanti  dai
          prospetti  periodici  previsti  dal  citato  decreto.   Sul
          patrimonio riferibile al valore degli immobili per i  quali
          il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
          dei canoni di locazione ai sensi  della  legge  9  dicembre
          1998, n. 431,  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  periodo
          precedente e' aumentata all'1,50 per cento. 
              7.  Le  forme  pensionistiche  complementari   di   cui
          all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
          gestite   in   via   prevalente    secondo    il    sistema
          tecnico-finanziario della ripartizione,  se  costituite  in
          conti individuali dei singoli dipendenti, sono  soggette  a
          imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
          dell'11 per cento, applicata sulla differenza,  determinata
          alla data  di  accesso  alla  prestazione,  tra  il  valore
          attuale della rendita e i contributi versati. 
              8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
          versata dai fondi  pensione,  dai  soggetti  istitutori  di
          fondi pensione aperti, dalle  imprese  di  assicurazione  e
          dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui  patrimonio
          il fondo e' costituito entro  il  16  febbraio  di  ciascun
          anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
          presentata dai fondi pensione  con  le  modalita'  e  negli
          ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
          Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio  di
          societa'   ed   enti   la   dichiarazione   e'   presentata
          contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
          societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione  aperti  e
          di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
          comma  1,  lettera  b),  la  dichiarazione  e'   presentata
          rispettivamente dai soggetti istitutori di  fondi  pensione
          aperti e dalle imprese di assicurazione.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  10,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica.": 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi) 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              - Il testo dell'articolo  26  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente articolo e' citato  nelle  note  al
          comma 7 dell'articolo 3 della presente legge. 
              - Il testo dell'articolo 2, del citato decreto legge 13
          agosto 2011, n. 138, come modificato dal presente articolo,
          e' citato nelle note al  comma  15  dell'articolo  3  della
          presente legge. 
              - La legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014)".. 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  reca
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria.". 
              - La citata  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  reca
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  18
          febbraio 1999, n.  28,  recante  "Disposizioni  in  materia
          tributaria,    di    funzionamento     dell'Amministrazione
          finanziaria e di revisione  generale  del  catasto.",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  3.  (Disposizioni   in   materia   di   societa'
          cooperative.) 
              1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della
          legge 16 dicembre 1977, n. 904 ,  riguardante  l'esclusione
          delle somme destinate a riserve  indivisibili  dal  reddito
          imponibile delle societa' cooperative e dei loro  consorzi,
          deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve
          a copertura di perdite e'  consentita  e  non  comporta  la
          decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo
          a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a  quando
          le riserve non siano state ricostituite. 
              2. Ferme restando le norme sulla devoluzione  ai  fondi
          mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5,  della  legge
          31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in
          caso di perdita delle agevolazioni  fiscali  a  seguito  di
          violazione delle disposizioni richiamate  dall'articolo  14
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro  consorzi,  che
          non abbiano ancora recepito negli statuti  le  disposizioni
          di cui all'articolo 2536 del codice civile ed  all'articolo
          11,  comma  5,  della  legge  31  gennaio  1992,   n.   59,
          concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici  di  quote
          degli utili  netti  e  del  patrimonio  che  residua  dalla
          liquidazione,   non   incorrono   nella   decadenza   dalle
          agevolazioni fiscali  e  di  altra  natura  previste  dalla
          normativa vigente,  sempre  che  abbiano  ottemperato  agli
          obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed
          adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto  in
          sede di attivita' di vigilanza. 
              3..". 
              - Si riporta il testo del  comma  688  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  (legge  di
          stabilita' 2014)", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              1-687 (Omissis). 
              688. Il versamento della TASI e' effettuato, in  deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite  apposito
          bollettino di conto corrente postale al quale si  applicano
          le disposizioni di cui al citato  articolo  17,  in  quanto
          compatibili. Il versamento della TARI e  della  tariffa  di
          natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668   e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo n. 241  del  1997,  ovvero  tramite
          bollettino di conto corrente postale  o  tramite  le  altre
          modalita' di pagamento offerte dai servizi  elettronici  di
          incasso e di pagamento interbancari e postali. Con  decreto
          del Direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
          riscossione, distintamente per ogni contribuente, da  parte
          dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai  comuni  e
          al sistema informativo del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Il comune  stabilisce  le  scadenze  di  pagamento
          della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a  scadenza
          semestrale e in modo anche  differenziato  con  riferimento
          alla TASI. Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei
          termini individuati dall'articolo 9, comma 3,  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.  E'  consentito   il
          pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione  entro
          il 16 giugno di ciascun anno.  Il  versamento  della  prima
          rata della TASI e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente;  il
          versamento della  rata  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per
          l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla  base  degli
          atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e successive modificazioni, alla data  del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  ad
          effettuare  l'invio  delle  deliberazioni  di  approvazione
          delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei  regolamenti
          della TASI, esclusivamente in via telematica, entro  il  21
          ottobre dello stesso anno mediante  inserimento  del  testo
          degli  stessi  nell'apposita  sezione   del   Portale   del
          federalismo  fiscale,  per  la   pubblicazione   nel   sito
          informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
          1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del
          28 ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno
          precedente.   L'efficacia   delle   deliberazioni   e   dei
          regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli
          stessi  nel  predetto  sito  informatico.  I  comuni   sono
          altresi' tenuti ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli
          elementi risultanti dalle delibere, secondo le  indicazioni
          stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento   delle   finanze,   sentita    l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno  2015,
          i  comuni  assicurano  la  massima  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli
          di pagamento preventivamente compilati su  loro  richiesta,
          ovvero  procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi
          modelli. Per il  solo  anno  2014,  in  deroga  al  settimo
          periodo del presente comma, il versamento della prima  rata
          della TASI e' effettuato, entro il 16  giugno  2014,  sulla
          base delle deliberazioni di approvazione delle 
              aliquote  e  delle  detrazioni  pubblicate   nel   sito
          informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
          1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal  fine,  i  comuni
          sono  tenuti   ad   effettuare   l'invio   delle   predette
          deliberazioni, esclusivamente in via telematica,  entro  il
          23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale.
          Nel caso di mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
          predetto termine del 23 maggio 2014,  il  versamento  della
          prima rata della TASI e' effettuato  entro  il  16  ottobre
          2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
          e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti  della   TASI
          pubblicati nel sito informatico di cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 360 del 1998, alla  data  del  18  settembre
          2014; a tal  fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare
          l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 
              telematica,  entro  il  10  settembre  2014,   mediante
          inserimento del testo delle  stesse  nell'apposita  sezione
          del Portale del federalismo fiscale. Nel  caso  di  mancato
          invio delle deliberazioni entro il predetto termine del  10
          settembre 2014, l'imposta e' dovuta  applicando  l'aliquota
          di base dell'1 per mille di  cui  al  comma  676,  comunque
          entro il limite massimo di cui al primo periodo  del  comma
          677, e il relativo versamento  e'  effettuato  in  un'unica
          soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel  caso  di  mancato
          invio della delibera  entro  il  predetto  termine  del  10
          settembre  2014  ovvero  di  mancata  determinazione  della
          percentuale  di  cui  al  comma  681,  la  TASI  e'  dovuta
          dall'occupante,   nella   misura   del   10    per    cento
          dell'ammontare complessivo  del  tributo,  determinato  con
          riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
          Nel caso di mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
          predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti
          alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e
          alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro  il
          20 giugno 2014, eroga un importo  a  valere  sul  Fondo  di
          solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per  cento  del
          gettito annuo della TASI, stimato ad  aliquota  di  base  e
          indicato, per ciascuno di essi, con decreto di  natura  non
          regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10  giugno
          2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia  delle
          entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali  importi
          da recuperare nei  confronti  dei  singoli  comuni  ove  le
          anticipazioni  complessivamente  erogate  siano   superiori
          all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo  di
          solidarieta' comunale. L'Agenzia delle  entrate  procede  a
          trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  da
          qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite  il  sistema
          del  versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241.  Gli  importi
          recuperati dall'Agenzia delle entrate  sono  versati  dalla
          stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
          Stato  entro  il  mese  di  ottobre  2014  ai  fini   della
          riassegnazione per il reintegro del Fondo  di  solidarieta'
          comunale nel medesimo anno ».. 
              (Omissis).".