(( Art. 5-bis 
 
Modifiche al regime di entrate riscosse per atti  di  competenza  del
                    Ministero degli affari esteri 
 
  1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi  dagli  uffici
diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo  3  febbraio
2011, n. 71, alla  Sezione  I,  dopo  l'articolo  7  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 7-bis. - Diritti  da  riscuotere  per  il  trattamento  della
domanda di riconoscimento  della  cittadinanza  italiana  di  persona
maggiorenne: euro 300,00». 
  2. L'articolo  18  della  legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario  e'  dovuto
un contributo amministrativo  di  euro  73,50,  oltre  al  costo  del
libretto. 
  2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio
del  libretto  e  va  corrisposto  non  oltre  la  consegna  di  esso
all'interessato. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri,  sono  determinati  il
costo del libretto  e  l'aggiornamento,  con  cadenza  biennale,  del
contributo di cui al comma 1. 
  4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale,  secondo  le
norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli
affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento». 
  3. Sono abrogati: 
  a) il comma 6 dell'articolo 55 della legge  21  novembre  2000,  n.
342; 
  b) l'articolo 1 della tariffa annessa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,
recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta la tabella allegata al decreto legislativo
          3 febbraio 2011, n. 71,  recante  "Ordinamento  e  funzioni
          degli uffici consolari, ai sensi  dell'articolo  14,  comma
          18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.", come modificato
          dalla presente legge: 
              Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1) 
              Tabella dei  diritti  consolari  da  riscuotersi  dagli
          uffici diplomatici e consolari 
              In vigore dal 13 novembre 2012 
              Sezione I 
              ATTI DI STATO CIVILE 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              (Omissis).". 
              - La legge 21 novembre 1967, n. 1185, reca  "Norme  sui
          passaporti." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 55 della  legge  21
          novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 55. (Disposizioni di razionalizzazione in materia
          di tasse sulle concessioni  governative  e  di  imposta  di
          bollo). 
              1. Con decreti del Ministro delle finanze, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  approvate  la  nuova
          tariffa dell'imposta di bollo  di  cui  all'allegato  A  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642, e successive modificazioni, nonche' la  nuova  tariffa
          delle  tasse  sulle  concessioni  governative  annessa   al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641, e successive modificazioni. 
              2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1,
          restano fermi gli importi fissati nei decreti del  Ministro
          delle finanze 20 agosto 1992,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  196  del  21  agosto
          1992,  e  28  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,  con  i  quali  sono
          state approvate la  tariffa  dell'imposta  di  bollo  e  la
          tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni  governative,   e
          successive modificazioni. 
              3. [Comma abrogato] 
              4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella  di  cui
          all'Allegato B del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni,  la
          parola: «esecutivo» e' sostituita dalle seguenti: «,  anche
          esecutivo,» e le parole da: «degli esattori» fino alla fine
          del   comma   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «dei
          concessionari del servizio nazionale di riscossione». 
              5. 
              6. ( abrogato).". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 641, e successive modificazioni, reca  "Disciplina
          delle tasse sulle concessioni governative.".