Articolo 9 - Attivita' ammesse a contributo. 
 
  1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari: 
  a) le attivita' teatrali  considerate  sono  quelle  relative  alla
produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di  cui  ai
titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo; 
  b) sono  prese  in  considerazione  le  recite  per  le  quali  sia
corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle  per  le
quali sia corrisposto un compenso fisso; non sono ammesse  le  recite
per le quali siano contemporaneamente previste entrambe le  modalita'
di retribuzione; 
c) sono considerati spettacoli in coproduzione quelli  che  prevedono
   apporti  artistici,  tecnici,  organizzativi  e   finanziari   dei
   soggetti partecipanti, anche di Paesi UE, motivati da  un'adeguata
   relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve
   risultare da un formale accordo fra i soggetti  coproduttori,  con
   la chiara indicazione dei rispettivi apporti. Le recite realizzate
   sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti finanziari. 
  d) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non piu' di due
organismi,  per  ognuno  dei   quali   deve   risultare   chiaramente
dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione.