Art. 16 
 
 
          Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate 
 
  1. All'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    (( a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i
consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato  da
prestazione  di  servizi  a  favore  di   amministrazioni   pubbliche
superiore  al  90  per  cento  dell'intero  fatturato  devono  essere
composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1°  gennaio
2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli  amministratori
di tali societa', ivi compresa la remunerazione di  quelli  investiti
di particolari cariche, non puo' superare l'80 per  cento  del  costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita'  della  retribuzione,   qualora   siano   nominati
dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della  partecipazione,  o
della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del
titolare di poteri di  indirizzo  e  di  vigilanza,  fatto  salvo  il
diritto  alla  copertura  assicurativa  e  al  rimborso  delle  spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di  cui  al  precedente
periodo, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i  relativi  compensi
all'amministrazione  o  alla  societa'   di   appartenenza   e,   ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni,  al  fondo  per  il
finanziamento del trattamento economico accessorio»; )) 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  (( «5. Fermo restando quanto diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge e fatta salva  la  facolta'  di  nomina  di  un
amministratore unico,  i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a  totale  partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,
devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza  e  della  complessita'  delle  attivita'  svolte.  A  tali
societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal  terzo  periodo
del comma 4». )) 
  2. (( Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,
)) le disposizioni del comma 1 si applicano  a  decorrere  dal  primo
rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di
entrata in vigore (( del presente )) decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          luglio 2012, n. 156, S.O.