Art. 19 
 
Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione   delle   funzioni
              dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13  del  decreto  legislativo  27
ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
    a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 2, (( specificando che il  personale  attualmente  in  servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con il personale della  soppressa  Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  individuato  nel
piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; )) 
    b) la riduzione non inferiore al venti per cento del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
    c) la riduzione delle spese di  funzionamento  non  inferiore  al
venti per cento. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, (( da emanare, previo parere delle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del  medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri. )) 
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
    a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche  nelle  forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  (( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun  avvocato  dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13  del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento  o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163. Per gli avvocati dello  Stato  segnalanti  resta  fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331  del  codice  di  procedura
penale; )) 
    b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel  rispetto
delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di
comportamento. 
  (( 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di  cui
al comma 5, lettera b), e' competente il  tribunale  in  composizione
monocratica. 
  5-ter. Nella relazione di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  g),
della  legge  6  novembre  2012,  n.   190,   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi  dei
commi 2, 3, 4 e 5  del  presente  articolo,  indicando  le  possibili
criticita' del quadro  amministrativo  e  normativo  che  rendono  il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile  a  fenomeni
di corruzione. )) 
  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita'  istituzionali.  ((  Le  stesse
somme vengono rendicontate  ogni  sei  mesi  e  pubblicate  nel  sito
internet  istituzionale   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita'  di  impiego  delle
suddette  somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata
utilizzazione. )) 
  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle
procedure  d'appalto  per  la  realizzazione   dell'evento.   ((   Il
presidente   dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione    segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  le  violazioni  in  materia  di
comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati  e  di  obblighi  di
pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. )) 
  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il
Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4. 
  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, (( 8, 9, )) 10, 12, 13 e 14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto.  ((  Con  riguardo  al  solo
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere  m)
e p), del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  relativamente  ai
progetti  sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
trasferimento  di  funzioni  deve  avvenire  previo  accordo  tra  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica   e   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti  che  possono
piu' opportunamente rimanere  nell'ambito  della  medesima  Autorita'
nazionale anticorruzione. )) 
  10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
della  ((  legge  23  agosto  1988,  n.  400  )),  entro  180  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione  e
valutazione  della  performance,  sulla  base  delle  seguenti  norme
generali regolatrici della materia: 
    (( a) revisione e  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico
delle  amministrazioni  pubbliche,  al   fine   di   valorizzare   le
premialita' nella  valutazione  della  performance,  organizzativa  e
individuale,  anche  utilizzando  le  risorse  disponibili  ai  sensi
dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; )) 
    b) progressiva integrazione del ciclo della  performance  con  la
programmazione finanziaria; 
    c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
    d) (( valutazione indipendente )) dei sistemi e risultati; 
    e)  conseguente  revisione  della  disciplina   degli   organismi
indipendenti di valutazione. 
  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi  dell'art.  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione  di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle  funzioni  relative
alla misurazione e valutazione della performance. 
  12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150 e' abrogato. 
  13. All'art. 11 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «sino  a  diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse. 
  14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre  2006,  n.  315   e'
soppresso. 
  (( 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo  strategico  nelle
amministrazioni  dello  Stato  sono  attribuite  all'Ufficio  per  il
programma di Governo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) 
  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di (( trasparenza  e
)) prevenzione della corruzione di cui all'art. 1(( , commi 4, 5 e 8,
)) della legge 6 novembre 2012 n.  190,  ((  e  le  funzioni  di  cui
all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  ))  sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
          12 aprile 2006,  n.  163,  recante  "Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE": 
              "Art. 6.  Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. 
              1. L'Autorita' per la vigilanza  sui  lavori  pubblici,
          con sede in Roma, istituita  dall'art.  4  della  legge  11
          febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture. 
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          membri nominati con determinazione  adottata  d'intesa  dai
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine  di  garantire
          la pluralita' delle esperienze  e  delle  conoscenze,  sono
          scelti tra personalita' che  operano  in  settori  tecnici,
          economici e giuridici  con  riconosciuta  professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette  anni
          fino  all'approvazione  della  legge  di   riordino   delle
          autorita' indipendenti e  non  possono  essere  confermati.
          Essi non possono esercitare, a pena  di  decadenza,  alcuna
          attivita' professionale o di consulenza, non possono essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati  ne'
          ricoprire altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o
          rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei  partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza, sono collocati fuori ruolo o  in  aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   e'   determinato   il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'. 
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 
              5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche  di
          interesse regionale, di lavori,  servizi  e  forniture  nei
          settori ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche',  nei
          limiti  stabiliti  dal  presente  codice,   sui   contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di applicazione del presente codice, al fine  di  garantire
          l'osservanza  dei   principi   di   cui   all'art.   2   e,
          segnatamente, il rispetto dei  principi  di  correttezza  e
          trasparenza delle procedure di scelta  del  contraente,  di
          tutela delle piccole e medie  imprese  attraverso  adeguata
          suddivisione degli affidamenti in  lotti  funzionali  e  di
          economica ed efficiente esecuzione dei  contratti,  nonche'
          il rispetto delle regole della  concorrenza  nelle  singole
          procedure di gara. 
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
          amministrative indipendenti. 
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita': 
              a) vigila sull'osservanza della disciplina  legislativa
          e regolamentare vigente, verificando,  anche  con  indagini
          campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento; 
              b) vigila sui contratti di lavori, servizi,  forniture,
          esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del
          presente codice, verificando, con riferimento alle concrete
          fattispecie contrattuali, la legittimita' della sottrazione
          al presente codice e il rispetto dei principi  relativi  ai
          contratti  esclusi;  non  sono  soggetti  a   obblighi   di
          comunicazione    all'Osservatorio    ne'    a     vigilanza
          dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18; 
              c) vigila affinche' sia  assicurata  l'economicita'  di
          esecuzione dei contratti pubblici; 
              d) accerta che dall'esecuzione dei  contratti  non  sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario; 
              e) segnala al Governo e  al  Parlamento,  con  apposita
          comunicazione,   fenomeni    particolarmente    gravi    di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici; 
              f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche
          occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina  i
          contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
              g) formula al Ministro  delle  infrastrutture  proposte
          per la revisione del regolamento; 
              h) predispone e invia al Governo e  al  Parlamento  una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate  nel  settore  dei   contratti   pubblici   con
          particolare riferimento: 
              h.1)  alla  frequenza  del  ricorso  a  procedure   non
          concorsuali; 
              h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; 
              h.3) allo scostamento dai costi standardizzati  di  cui
          all'art. 7; 
              h.4)  alla  frequenza   del   ricorso   a   sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; 
              h.5) al mancato o tardivo  adempimento  degli  obblighi
          nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; 
              h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
              i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio  di  cui
          all'art. 7; 
              l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 
              m)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con   le
          modalita' stabilite dal  regolamento  di  cui  all'art.  5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione, le attestazioni  rilasciate  in  difetto  dei
          presupposti  stabiliti   dalle   norme   vigenti,   nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; 
              n) su iniziativa della stazione appaltante e di  una  o
          piu' delle  altre  parti,  esprime  parere  non  vincolante
          relativamente a questioni insorte  durante  lo  svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67,  terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
              o) svolge i compiti previsti  dall'art.  1,  comma  67,
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza  ad
          irrogare  sanzioni  pecuniarie,  le  stesse,   nei   limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui le violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte  salve  le
          diverse  sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.   I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento della sanzione.  La  riscossione  della  sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo. 
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo': 
              a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli  operatori
          economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
          altra  pubblica  amministrazione  e  ad  ogni  ente,  anche
          regionale, operatore economico o persona fisica che ne  sia
          in  possesso,   documenti,   informazioni   e   chiarimenti
          relativamente ai lavori, servizi e forniture  pubblici,  in
          corso o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi  di
          progettazione, agli affidamenti; 
              b) disporre ispezioni, anche su richiesta  motivata  di
          chiunque  ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche   della
          collaborazione di altri organi dello Stato; 
              c) disporre perizie e analisi economiche e  statistiche
          nonche' la consultazione di esperti in ordine  a  qualsiasi
          elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; 
              d) avvalersi del Corpo della Guardia  di  Finanza,  che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i poteri di indagine  ad  esso  attribuiti  ai  fini  degli
          accertamenti relativi all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e  i  dati  acquisiti  dalla  Guardia  di   Finanza   nello
          svolgimento   di    tali    attivita'    sono    comunicati
          all'Autorita'. 
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i   dati
          riguardanti gli operatori economici oggetto di  istruttoria
          da  parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino   alla
          conclusione  dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto   di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              11. Con provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori o agli organismi di attestazione. 
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle  pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste  dai  rispettivi  ordinamenti.   Il   procedimento
          disciplinare e' instaurato dall'amministrazione  competente
          su segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito  va
          comunicato all'Autorita' medesima. 
              13.  Qualora  accerti  l'esistenza  di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti  e  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, agli  organi  giurisdizionali  competenti.  Qualora
          l'Autorita' accerti  che  dalla  esecuzione  dei  contratti
          pubblici derivi pregiudizio per  il  pubblico  erario,  gli
          atti  e  i  rilievi  sono  trasmessi  anche   ai   soggetti
          interessati  e  alla  procura  generale  della  Corte   dei
          conti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta il testo dell'art. 54-bis del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art.  54-bis.  Tutela  del  dipendente  pubblico   che
          segnala illeciti. 
              1. Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
          calunnia o diffamazione, ovvero per  lo  stesso  titolo  ai
          sensi  dell'art.  2043  del  codice  civile,  il   pubblico
          dipendente che denuncia all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte dei conti, o all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
          (ANAC), ovvero riferisce al  proprio  superiore  gerarchico
          condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
          del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'  essere   sanzionato,
          licenziato o  sottoposto  ad  una  misura  discriminatoria,
          diretta o indiretta, avente  effetti  sulle  condizioni  di
          lavoro per motivi collegati direttamente  o  indirettamente
          alla denuncia. 
              2.   Nell'ambito   del    procedimento    disciplinare,
          l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata,  senza
          il suo consenso, sempre che la contestazione  dell'addebito
          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e
          ulteriori   rispetto   alla   segnalazione.   Qualora    la
          contestazione sia fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla
          segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove  la  sua
          conoscenza sia assolutamente indispensabile per  la  difesa
          dell'incolpato. 
              3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al
          Dipartimento della funzione pubblica, per  i  provvedimenti
          di  competenza,  dall'interessato  o  dalle  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione
          nella quale le stesse sono state poste in essere. 
              4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto  dagli
          articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 13 del Regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle
          leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato": 
              "Art. 13. L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela
          legale dei diritti e  degli  interessi  dello  Stato;  alle
          consultazioni legali  richieste  dalle  Amministrazioni  ed
          inoltre a consigliarle e  dirigerle  quando  si  tratti  di
          promuovere,  contestare  o  abbandonare  giudizi:   esamina
          progetti di legge, di regolamenti,  di  capitolati  redatti
          dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone
          transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate  o
          esprime parere sugli  atti  di  transazione  redatti  dalle
          Amministrazioni:    prepara    contratti    o    suggerisce
          provvedimenti  intorno  a   reclami   o   questioni   mossi
          amministrativamente che possano dar materia di litigio.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle   direttive   2004/17/CE",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  331  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 331. Denuncia da parte di  pubblici  ufficiali  e
          incaricati di un pubblico servizio. 
              1. Salvo quanto stabilito  dall'art.  347,  i  pubblici
          ufficiali e gli incaricati di  un  pubblico  servizio  che,
          nell'esercizio o a causa delle loro  funzioni  o  del  loro
          servizio, hanno notizia di reato perseguibile  di  ufficio,
          devono farne denuncia per iscritto, anche  quando  non  sia
          individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 
              2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza  ritardo
          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. 
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e
          sottoscrivere un unico atto. 
              4.  Se,  nel  corso  di  un   procedimento   civile   o
          amministrativo,  emerge  un  fatto  nel   quale   si   puo'
          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.". 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689,  recante  "Modifiche
          al sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190,  recante  "Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione": 
              "2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'art. 13 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
              a) collabora con i paritetici organismi stranieri,  con
          le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
              b)   approva   il   Piano   nazionale    anticorruzione
          predisposto dal Dipartimento della  funzione  pubblica,  di
          cui al comma 4, lettera c); 
              c) analizza le cause e i  fattori  della  corruzione  e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
              d) esprime parere obbligatorio sugli atti di  direttiva
          e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
          conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
          alla legge, ai codici  di  comportamento  e  ai  contratti,
          collettivi e individuali, regolanti il rapporto  di  lavoro
          pubblico; 
              e)   esprime   pareri   facoltativi   in   materia   di
          autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  allo
          svolgimento di incarichi esterni  da  parte  dei  dirigenti
          amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
          con  particolare  riferimento  all'applicazione  del  comma
          16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l),  del  presente
          articolo; 
              f) esercita la vigilanza e il controllo  sull'effettiva
          applicazione e sull'efficacia delle misure  adottate  dalle
          pubbliche amministrazioni ai sensi dei  commi  4  e  5  del
          presente  articolo  e  sul  rispetto  delle  regole   sulla
          trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste   dai
          commi da 15 a  36  del  presente  articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
              g) riferisce al Parlamento, presentando  una  relazione
          entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  sull'attivita'  di
          contrasto  della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione    e    sull'efficacia    delle
          disposizioni vigenti in materia.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   47   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante  "Riordino  della
          disciplina  riguardante  gli   obblighi   di   pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni": 
              "Art. 47. Sanzioni per casi specifici. 
              1.  La  mancata  o   incompleta   comunicazione   delle
          informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti  la
          situazione   patrimoniale    complessiva    del    titolare
          dell'incarico al  momento  dell'assunzione  in  carica,  la
          titolarita'  di  imprese,   le   partecipazioni   azionarie
          proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo  grado,
          nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione  della
          carica, da' luogo a una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 500 a  10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
          mancata  comunicazione  e  il  relativo  provvedimento   e'
          pubblicato  sul  sito   internet   dell'amministrazione   o
          organismo interessato. 
              2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
          all'art.  22,  comma  2,  da'   luogo   ad   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile  della  violazione.  La  stessa  sanzione   si
          applica agli amministratori societari che non comunicano ai
          soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso
          entro  trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per   le
          indennita'  di   risultato,   entro   trenta   giorni   dal
          percepimento. 
              3. Le sanzioni di cui ai commi  1  e  2  sono  irrogate
          dall'autorita' amministrativa competente in base  a  quanto
          previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.". 
              Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 10, 12, 13 e
          14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
          "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni": 
              "Art. 7. Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance. 
              1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
          performance  organizzativa  e  individuale.  A  tale   fine
          adottano  con  apposito   provvedimento   il   Sistema   di
          misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
              a) dagli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14, cui compete la  misurazione
          e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura
          amministrativa nel suo complesso, nonche'  la  proposta  di
          valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai  sensi  del
          comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
              b) dalla Commissione di cui all'art. 13  ai  sensi  del
          comma 6 del medesimo articolo; 
              c) dai dirigenti di ciascuna  amministrazione,  secondo
          quanto previsto agli articoli 16 e  17,  comma  1,  lettera
          e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
          modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 
              3.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance, di cui  al  comma  1,  individua,  secondo  le
          direttive adottate dalla Commissione di  cui  all'art.  13,
          secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: 
              a) le fasi, i tempi, le  modalita',  i  soggetti  e  le
          responsabilita' del processo di misurazione  e  valutazione
          della performance, in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente decreto; 
              b)   le    procedure    di    conciliazione    relative
          all'applicazione del sistema di misurazione  e  valutazione
          della performance; 
              c) le modalita' di raccordo e  di  integrazione  con  i
          sistemi di controllo esistenti; 
              d) le  modalita'  di  raccordo  e  integrazione  con  i
          documenti di programmazione finanziaria e di bilancio." 
              "Art. 8. Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance organizzativa. 
              1.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance organizzativa concerne: 
              a)  l'attuazione   delle   politiche   attivate   sulla
          soddisfazione finale dei bisogni della collettivita'; 
              b)  l'attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero   la
          misurazione  dell'effettivo   grado   di   attuazione   dei
          medesimi, nel rispetto delle fasi  e  dei  tempi  previsti,
          degli standard qualitativi  e  quantitativi  definiti,  del
          livello previsto di assorbimento delle risorse; 
              c)  la  rilevazione  del  grado  di  soddisfazione  dei
          destinatari delle attivita' e dei servizi anche  attraverso
          modalita' interattive; 
              d) la modernizzazione e  il  miglioramento  qualitativo
          dell'organizzazione e delle competenze professionali  e  la
          capacita' di attuazione di piani e programmi; 
              e)  lo  sviluppo  qualitativo  e   quantitativo   delle
          relazioni con i  cittadini,  i  soggetti  interessati,  gli
          utenti e i destinatari dei  servizi,  anche  attraverso  lo
          sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 
              f)  l'efficienza  nell'impiego   delle   risorse,   con
          particolare riferimento al contenimento ed  alla  riduzione
          dei  costi,  nonche'  all'ottimizzazione  dei   tempi   dei
          procedimenti amministrativi; 
              g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni  e  dei
          servizi erogati; 
              h) il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  promozione
          delle pari opportunita'." 
              "Art. 9. Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance individuale. 
              1. La misurazione e la  valutazione  della  performance
          individuale dei dirigenti e del personale  responsabile  di
          una  unita'  organizzativa  in  posizione  di  autonomia  e
          responsabilita' e' collegata: 
              a) agli indicatori di performance  relativi  all'ambito
          organizzativo di diretta responsabilita'; 
              b)   al   raggiungimento   di    specifici    obiettivi
          individuali; 
              c)  alla  qualita'  del  contributo   assicurato   alla
          performance  generale  della  struttura,  alle   competenze
          professionali e manageriali dimostrate; 
              d)   alla   capacita'   di   valutazione   dei   propri
          collaboratori,   dimostrata   tramite   una   significativa
          differenziazione dei giudizi. 
              2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
          sulla performance individuale del personale sono effettuate
          sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate: 
              a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
          individuali; 
              b)  alla  qualita'  del  contributo   assicurato   alla
          performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
          competenze dimostrate ed ai comportamenti  professionali  e
          organizzativi. 
              3. Nella valutazione  di  performance  individuale  non
          sono considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di
          paternita' e parentale." 
              "Art. 10. Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance. 
              1. Al fine di assicurare la qualita',  comprensibilita'
          ed attendibilita' dei documenti di  rappresentazione  della
          performance, le amministrazioni pubbliche,  secondo  quanto
          stabilito dall'art.  15,  comma  2,  lettera  d),  redigono
          annualmente: 
              a) entro il  31  gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
              b) un  documento,  da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma  1
          sono  immediatamente  trasmessi  alla  Commissione  di  cui
          all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3.  Eventuali  variazioni  durante  l'esercizio   degli
          obiettivi   e   degli    indicatori    della    performance
          organizzativa e individuale sono  tempestivamente  inserite
          all'interno nel Piano della performance. 
              4. Per le amministrazioni dello Stato  il  Piano  della
          performance contiene la direttiva annuale del  Ministro  di
          cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati." 
              "Art. 12. Soggetti. 
              1. Nel processo  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance    organizzativa    e     individuale     delle
          amministrazioni pubbliche intervengono: 
              a) un organismo centrale, denominato: «Commissione  per
          la  valutazione,  la  trasparenza  e   l'integrita'   delle
          amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 13; 
              b) gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14; 
              c) l'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  di
          ciascuna amministrazione; 
              d) i dirigenti di ciascuna amministrazione." 
              "Art.  13.   Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche. 
              1. In attuazione dell'art.  4,  comma  2,  lettera  f),
          della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'   istituita   la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  «Commissione»,  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione, di management  e  misurazione
          della performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del
          personale. Il presidente  e  i  componenti  sono  nominati,
          tenuto conto  del  principio  delle  pari  opportunita'  di
          genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere
          favorevole  delle   Commissioni   parlamentari   competenti
          espresso a maggioranza dei due  terzi  dei  componenti.  Il
          presidente e' nominato su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
          i componenti sono nominati su proposta del Ministro per  la
          pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione.   Il
          presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
          scelti  tra  persone  che  rivestono   incarichi   pubblici
          elettivi o cariche in partiti politici o in  organizzazioni
          sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e  cariche
          nei tre anni precedenti la nomina  e,  in  ogni  caso,  non
          devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
          le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati  per
          un periodo di sei anni  e  non  possono  essere  confermati
          nella carica. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma  14,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127,  o  mediante  personale
          con  contratto  a  tempo  determinato.  Nei  limiti   delle
          disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
          non piu' di  10  esperti  di  elevata  professionalita'  ed
          esperienza sui temi della misurazione e  della  valutazione
          della performance e della prevenzione e  della  lotta  alla
          corruzione,   con   contratti   di   diritto   privato   di
          collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
          il  Presidente  dell'ARAN,  puo'  altresi'  avvalersi   del
          personale  e  delle  strutture  dell'ARAN.   Puo'   inoltre
          richiedere    indagini,    accertamenti     e     relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'art.  14  e  delle  altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
              a)  promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati   al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
              b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
              c) confronta le  performance  rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
              d)  favorisce,  nella  pubblica   amministrazione,   la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
              e) favorisce la cultura  delle  pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
              a)   fornisce   supporto   tecnico    e    metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
              b) definisce la struttura e le modalita'  di  redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'art. 10; 
              c) verifica la corretta  predisposizione  del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
              d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
          Sistema di misurazione e valutazione della  performance  di
          cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttivita'; 
              e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'art. 11, comma 8, lettera a); 
              f) adotta le  linee  guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
              g) definisce i requisiti per la nomina  dei  componenti
          dell'Organismo indipendente di valutazione di cui  all'art.
          14; 
              h) promuove analisi comparate della  performance  delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
              i)  redige  la   graduatoria   di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui all'art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
          165  del  2001;  a  tale  fine  svolge  adeguata  attivita'
          istruttoria e puo' richiedere  alle  amministrazioni  dati,
          informazioni e chiarimenti; 
              l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
          imprese e  le  relative  associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art.  14
          e   quelli   di   controllo   interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
              m)  definisce  un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
              n) predispone una relazione annuale  sulla  performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
              o) sviluppa ed intrattiene rapporti  di  collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
              p) realizza e gestisce, in collaborazione con il  CNIPA
          il portale della trasparenza che  contiene  i  piani  e  le
          relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 
              7.(Abrogato). 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica
          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi
          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. Il  sistema  di  valutazione  delle
          attivita' amministrative delle universita' e degli enti  di
          ricerca di  cui  al  Capo  I  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui  all'art.
          3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione
          di cui al comma 5. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,
          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4." 
              "Art. 14. Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance. 
              1.  Ogni  amministrazione,  singolarmente  o  in  forma
          associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  si  dota  di  un   Organismo   indipendente   di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'art. 13,  dall'organo  di
          indirizzo politico-amministrativo per  un  periodo  di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'art. 10 e ne  assicura  la  visibilita'  attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.  7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione  di  cui  all'art.  13,  cura  annualmente   la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma  6,  lettera
          g), e di elevata professionalita' ed  esperienza,  maturata
          nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'art. 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.". 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri": 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Si riporta il testo dell'art. 16,  commi  4  e  5,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria": 
              "4. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  11,  le
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  adottare  entro
          il   31   marzo   di   ogni   anno   piani   triennali   di
          razionalizzazione  e  riqualificazione  della   spesa,   di
          riordino    e    ristrutturazione    amministrativa,     di
          semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei  costi
          della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti
          di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il  ricorso
          alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti  piani
          indicano la spesa  sostenuta  a  legislazione  vigente  per
          ciascuna delle voci di  spesa  interessate  e  i  correlati
          obiettivi in termini fisici e finanziari. 
              5. In relazione ai processi  di  cui  al  comma  4,  le
          eventuali  economie  aggiuntive  effettivamente  realizzate
          rispetto a quelle gia' previste  dalla  normativa  vigente,
          dall'art.  12  e  dal  presente  articolo   ai   fini   del
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
          utilizzate annualmente, nell'importo  massimo  del  50  per
          cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50  per
          cento  destinato  alla  erogazione   dei   premi   previsti
          dall'art. 19 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
          150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti  e
          dalle amministrazioni dotati di  autonomia  finanziaria  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
          disposizione di cui al precedente periodo  non  si  applica
          agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
          o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
          Le risorse di cui al primo periodo sono  utilizzabili  solo
          se a consuntivo e' accertato,  con  riferimento  a  ciascun
          esercizio,   dalle    amministrazioni    interessate,    il
          raggiungimento degli obiettivi fissati per  ciascuna  delle
          singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma  4
          e i conseguenti risparmi. I risparmi sono  certificati,  ai
          sensi della normativa vigente,  dai  competenti  organi  di
          controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
          Ministeri  la  verifica  viene  effettuata  dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   per   il   tramite,
          rispettivamente, dell'UBRRAC e  degli  uffici  centrali  di
          bilancio e dalla Presidenza del  Consiglio  -  Dipartimento
          della funzione pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge
          15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo": 
              "14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.". 
              Si riporta il testo dell'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. Qualita' dei servizi pubblici. 
              1. I servizi pubblici nazionali e locali  sono  erogati
          con  modalita'  che  promuovono  il   miglioramento   della
          qualita' e assicurano  la  tutela  dei  cittadini  e  degli
          utenti  e  la  loro  partecipazione,  nelle  forme,   anche
          associative,  riconosciute  dalla  legge,   alle   inerenti
          procedure  di  valutazione  e  definizione  degli  standard
          qualitativi. 
              2. (Abrogato). 
              3. 
              4. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  funzioni  e  i
          compiti  legislativamente  assegnati,  per  alcuni  servizi
          pubblici, ad autorita' indipendenti. 
              5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995,  n.
          273. Restano  applicabili  i  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali  di
          riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  12  dicembre  2006,  n.  315,
          recante  "Regolamento   recante   riordino   del   Comitato
          tecnico-scientifico  per  il  controllo  strategico   nelle
          amministrazioni dello Stato": 
              "Art. 1. Riordino del Comitato tecnico-scientifico. 
              1. Il Comitato  tecnico-scientifico  per  il  controllo
          strategico nelle amministrazioni dello  Stato,  di  seguito
          denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  e'  composto  da  un
          Presidente e da tre membri. 
              2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio
          di pari opportunita' tra uomini  e  donne,  tra  professori
          universitari,  magistrati  amministrativi,   contabili   ed
          ordinari, avvocati dello  Stato,  funzionari  parlamentari,
          avvocati del  libero  foro  con  almeno  quindici  anni  di
          iscrizione  nell'albo  professionale,  dirigenti  di  prima
          fascia   dello   Stato   e   dirigenti   delle    pubbliche
          amministrazioni  di  livello   equivalente   in   base   ai
          rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama,  anche
          stranieri,  nelle  materie  oggetto  delle  attivita'   del
          Comitato. 
              3. I componenti restano in carica  fino  alla  scadenza
          del  termine  di  durata  del  Comitato,   ferma   restando
          l'applicazione dell'art. 31, comma 4, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e possono essere confermati una  sola  volta,
          nel caso di proroga della  durata  del  Comitato  ai  sensi
          dell'art. 3.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4, 5 e 8,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione": 
              "4. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          secondo  linee   di   indirizzo   adottate   dal   Comitato
          interministeriale istituito e disciplinato con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri: 
              a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione
          e  contrasto  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella
          pubblica amministrazione elaborate a  livello  nazionale  e
          internazionale; 
              b) promuove e definisce norme e metodologie comuni  per
          la  prevenzione  della   corruzione,   coerenti   con   gli
          indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
              c) predispone il Piano nazionale anticorruzione,  anche
          al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle  misure
          di cui alla lettera a); 
              d) definisce modelli standard delle informazioni e  dei
          dati  occorrenti  per  il  conseguimento  degli   obiettivi
          previsti  dalla  presente  legge,  secondo  modalita'   che
          consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
              e) definisce criteri per assicurare  la  rotazione  dei
          dirigenti  nei   settori   particolarmente   esposti   alla
          corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
          e cumuli di  incarichi  nominativi  in  capo  ai  dirigenti
          pubblici, anche esterni." 
              "5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
          trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
              a)  un  piano  di  prevenzione  della  corruzione   che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
              b) procedure appropriate per selezionare e formare,  in
          collaborazione  con  la  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in
          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,
          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
          e funzionari." 
              "8. L'organo di indirizzo  politico,  su  proposta  del
          responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il  31
          gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  piano  triennale   di
          prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   L'attivita'   di
          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti
          estranei all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo
          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per
          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti
          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti
          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione
          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui
          al comma 11. La mancata  predisposizione  del  piano  e  la
          mancata adozione delle procedure  per  la  selezione  e  la
          formazione  dei  dipendenti   costituiscono   elementi   di
          valutazione della responsabilita' dirigenziale.". 
              Si riporta il testo dell'art.  48  del  citato  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33: 
              "Art.  48.  Norme  sull'attuazione  degli  obblighi  di
          pubblicita' e trasparenza. 
              1. Il Dipartimento della  funzione  pubblica  definisce
          criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
          codificazione e la rappresentazione  dei  documenti,  delle
          informazioni  e   dei   dati   oggetto   di   pubblicazione
          obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente,  nonche'
          relativamente     all'organizzazione     della      sezione
          «Amministrazione trasparente». 
              2. L'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
          presente decreto, individua modelli e schemi  standard  per
          l'organizzazione, la codificazione  e  la  rappresentazione
          dei documenti, delle informazioni e  dei  dati  oggetto  di
          pubblicazione  obbligatoria  ai   sensi   della   normativa
          vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato   A   si
          provvede con i decreti di cui al comma 3. 
              3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma
          1 sono adottati con decreti del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati
          personali,  la  Conferenza  unificata,   l'Agenzia   Italia
          Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. 
              4. I decreti di cui  al  comma  3  recano  disposizioni
          finalizzate: 
              a)  ad  assicurare  il  coordinamento   informativo   e
          informatico dei dati, per la soddisfazione  delle  esigenze
          di  uniformita'  delle   modalita'   di   codifica   e   di
          rappresentazione delle informazioni e  dei  dati  pubblici,
          della  loro  confrontabilita'  e  della   loro   successiva
          rielaborazione; 
              b) a definire, anche per specifici settori e  tipologie
          di  dati,  i  requisiti  di  qualita'  delle   informazioni
          diffuse,  individuando,   in   particolare,   i   necessari
          adeguamenti da parte di singole amministrazioni con  propri
          regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche
          sostitutivi, le competenze professionali richieste  per  la
          gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i  siti
          istituzionali,  nonche'  i   meccanismi   di   garanzia   e
          correzione attivabili su richiesta  di  chiunque  vi  abbia
          interesse. 
              5.   Le   amministrazioni   di   cui    all'art.    11,
          nell'adempimento degli obblighi di  pubblicazione  previsti
          dalla normativa vigente, sono  tenute  a  conformarsi  agli
          standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.".