Art. 23 
 
Interventi urgenti in materia  di  riforma  delle  province  e  delle
citta' metropolitane (( nonche' norme speciali  sul  procedimento  di
istituzione della citta' metropolitana di Venezia e  disposizioni  in
           materia di funzioni fondamentali dei comuni. )) 
 
  1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  (( «0a) al comma 14: 
  1) le parole  da:  «,  comunque»  fino  a:  «"testo  unico",»  sono
soppresse; 
  2) al quarto periodo, dopo  le  parole:  «Restano  a  carico  della
provincia» sono inserite le seguenti: «, anche nel  caso  di  cui  al
comma 82 del presente  articolo,»  ))  e  le  parole:  «di  cui  agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84,  85  e  86  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,   di   seguito
denominato "testo unico"»; 
    a) al comma 15, al primo periodo, le parole: «30 settembre  2014»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «12  ottobre  2014»  e  all'ultimo
periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono  sostituite  con
le seguenti: «la conferenza metropolitana»; 
  a-bis) al comma 24,  secondo  periodo,  le  parole:  «di  cui  agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; 
  a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla  meta'  dei
consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e  comunque  non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere»; )) 
    b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) nel primo periodo, dopo le  parole:  «Provincia  di  Milano»
sono inserite le seguenti: «e le  partecipazioni  azionarie  detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza». 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro il  30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per  il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in  regime  di  esenzione
fiscale.»; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente:  «Alla  data
del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime  di  esenzione  fiscale
alla  citta'  metropolitana  e  le   partecipazioni   originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite  in
regime di esenzione fiscale  alla  nuova  provincia  di  Monza  e  di
Brianza»; 
    c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: 
      «49-bis. Il subentro della regione  Lombardia,  anche  mediante
societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute
dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti  nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti  all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione  e  l'accertamento  del
valore delle partecipazioni riferito al momento  del  subentro  della
Regione nelle  partecipazioni  e,  successivamente,  al  momento  del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il  valore  rivestito
dalle partecipazioni al momento  del  subentro  nelle  partecipazioni
della Regione Lombardia,  come  sopra  accertato,  e'  quanto  dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del  trasferimento,  rispettivamente,  alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia  di  Monza  e  Brianza  e
quello accertato al momento  del  subentro  da  parte  della  Regione
Lombardia  costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,   del
trasferimento delle medesime partecipazioni  a  favore  della  citta'
metropolitana  e  della  nuova  Provincia,  che  sara'   oggetto   di
regolazione tra le parti. Dal  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte   della   regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di
Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i
componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5  dell'art.  4
del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  ((   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ))  fermo  restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo  art.  4.  La  decadenza  ha
effetto  dal  momento  della   ricostituzione   dei   nuovi   organi.
Analogamente i  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo delle societa' partecipate  nominati  ai  sensi  del  primo
periodo del  comma  49-bis  decadono  contestualmente  al  successivo
trasferimento delle relative partecipazioni in  favore  della  citta'
metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo  del
comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei  modi
e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La  decadenza
ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»; 
  (( c-bis) )) dopo il comma 61 e' inserito il seguente: 
  (( «61-bis. All'art. 14, comma 1, primo  periodo,  della  legge  21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le
seguenti: "nonche' per le elezioni  previste  dalla  legge  7  aprile
2014, n. 56,"»; )) 
  (( c-ter) )) al comma 74, primo periodo,  le  parole:  «ai  singoli
candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: ((
«a liste di candidati concorrenti»; )) 
  (( c-quater) )) al comma 76, le parole: «un solo voto per  uno  dei
candidati» sono sostituite dalle seguenti: ((  «un  voto»  ))  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  ((  «Ciascun  elettore  puo'
esprimere, inoltre, nell'apposita  riga  della  scheda,  un  voto  di
preferenza per un candidato alla carica  di  consigliere  provinciale
compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di  omonimia,
il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato  ai  sensi  dei
commi 32, 33 e 34»; )) 
  (( c-quinquies) )) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
  (( «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,
determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la  cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto  dei
seggi tra le liste e  alle  relative  proclamazioni,  secondo  quanto
previsto dai commi 36, 37 e 38»; )) 
    d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67  a
78  del  consiglio  provinciale,  presieduto  dal  presidente   della
provincia o  dal  commissario,  e'  indetta»  sono  sostituite  dalle
seguenti «l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge»  ((
e alla lettera a) )) le parole: «30 settembre 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: (( «12 ottobre 2014»; )) 
    e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; 
    f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: «82. Nel  caso  di
cui al comma 79, lettera a),  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 325, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  il
presidente della provincia in carica alla data di entrata  in  vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi,  qualora  la  provincia
sia commissariata, il commissario  a  partire  dal  !°  luglio  2014,
assumendo anche le funzioni del  consiglio  provinciale,  nonche'  la
giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo   gratuito   per
l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti  e  indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai  sensi
dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole «,  secondo  le  modalita'
previste dal comma 82»; 
  (( f-bis) al comma 84, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'
in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai  permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; )) 
  (( f-ter) )) dopo il comma 118 e' inserito il seguente: 
  (( «118-bis. L'art. 20 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art.  20  (Disposizioni  per  favorire  la  fusione  di  comuni  e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni  comunali).  -  1.  A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'art.  15,  comma  3,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, o alla fusione per  incorporazione  di  cui
all'art. 1,  comma  130,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro". 
  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse
specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per  le
fusioni di cui all'art. 15, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 
  5. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  settembre  2000,  n.   318,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del
presente articolo"»; 
  f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: 
  «130-bis. Non si applica  ai  consorzi  socio-assistenziali  quanto
previsto dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni»; )) 
    g) al comma 143, aggiungere alla fine il  seguente  periodo  «Gli
eventuali incarichi commissariali successivi  all'entrata  in  vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito». 
  (( 1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
alla lettera e), le parole: «, con approssimazione alla  terza  cifra
decimale,»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  «medesima   fascia
demografica,» sono inserite le  seguenti:  «approssimato  alla  terza
cifra decimale e». 
  1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio
comunale di Venezia,  disposto  ai  sensi  dell'art.  141,  comma  1,
lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione  della
citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente: 
  a) le elezioni del consiglio metropolitano  si  svolgono  entro  il
termine di sessanta  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti  del
consiglio  comunale  di  Venezia  da  tenere  nel  turno   elettorale
ordinario del 2015; 
  b) la citta'  metropolitana  di  Venezia  subentra  alla  provincia
omonima, con gli effetti successori di  cui  all'art.  1,  comma  16,
della legge 7 aprile 2014, n. 56,  dalla  data  di  insediamento  del
consiglio metropolitano; alla  stessa  data  il  sindaco  del  comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la
conferenza  metropolitana  che  approva  lo  statuto   della   citta'
metropolitana nei successivi centoventi giorni; 
  c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il  termine
di cui alla lettera b), si applica la procedura per  l'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.
131. 
  1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come  modificato  dal  presente
articolo, dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra
dare  continuita'  fino  all'entrata   in   funzione   della   citta'
metropolitana di Venezia sono assicurate da un  commissario  nominato
ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni. 
  1-quinquies.  All'art.  14,   comma   31-ter,   lettera   b),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  le
parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «30
settembre 2014». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni), modificata  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81. 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma  5,  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              "5. Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da
          specifiche   disposizioni   di   legge,   i   consigli   di
          amministrazione   delle    altre    societa'    a    totale
          partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,   devono
          essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
          rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel
          caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
          la composizione e' determinata sulla base dei  criteri  del
          precedente comma. Nel caso di consigli  di  amministrazione
          composti da cinque membri, e'  assicurata  la  presenza  di
          almeno tre membri  scelti  d'intesa  tra  l'amministrazione
          titolare della partecipazione e quella titolare  di  poteri
          di indirizzo e vigilanza, per le societa' a  partecipazione
          diretta, ovvero  almeno  tre  membri  scelti  d'intesa  tra
          l'amministrazione  titolare  della   partecipazione   della
          societa'  controllante,  quella  titolare  di   poteri   di
          indirizzo e vigilanza e la  stessa  societa'  controllante,
          per le societa'  a  partecipazione  indiretta.  Si  applica
          quanto previsto al terzo periodo del comma 4.  Resta  fermo
          l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari  di  cui
          al comma precedente." 
              Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della  legge
          21 marzo 1990,  n.  53,  recante  "Misure  urgenti  atte  a
          garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale": 
              "1. Sono competenti ad eseguire le  autenticazioni  che
          non siano attribuite esclusivamente ai notai  e  che  siano
          previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8
          marzo 1951, n. 122 , dal testo unico  delle  leggi  recanti
          norme per la elezione alla Camera dei  deputati,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
          n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico  delle
          leggi per la composizione e la elezione degli organi  delle
          amministrazioni  comunali,  approvato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.  570  ,  e
          successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968,  n.
          108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,
          dalla  legge  24  gennaio  1979,  n.  18  ,  e   successive
          modificazioni, e dalla legge 25  maggio  1970,  n.  352,  e
          successive modificazioni, nonche' per le elezioni  previste
          dalla legge 7 aprile 2014, n. 56; i  notai,  i  giudici  di
          pace, i cancellieri e  i  collaboratori  delle  cancellerie
          delle Corti di appello, dei tribunali e  delle  preture,  i
          segretari delle  procure  della  Repubblica,  i  presidenti
          delle  province,  i  sindaci,  gli  assessori  comunali   e
          provinciali,  i  presidenti   dei   consigli   comunali   e
          provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei  consigli
          circoscrizionali, i segretari comunali e  provinciali  e  i
          funzionari incaricati dal sindaco e  dal  presidente  della
          provincia.  Sono  altresi'  competenti   ad   eseguire   le
          autenticazioni di  cui  al  presente  comma  i  consiglieri
          provinciali e i consiglieri  comunali  che  comunichino  la
          propria  disponibilita',  rispettivamente,  al   presidente
          della provincia e al sindaco". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della  legge
          24 dicembre 2007, n.  244,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008)": 
              "28. Ai fini della  semplificazione  della  varieta'  e
          della diversita' delle forme  associative  comunali  e  del
          processo di  riorganizzazione  sovracomunale  dei  servizi,
          delle funzioni e delle strutture, ad  ogni  amministrazione
          comunale  e'  consentita  l'adesione  ad  una  unica  forma
          associativa per gestire il medesimo servizio  per  ciascuna
          di quelle previste dagli articoli 31, 32 e  33  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia  di
          organizzazione e gestione del servizio idrico  integrato  e
          del servizio di gestione dei  rifiuti.  A  partire  dal  1°
          gennaio 2010, se  permane  l'adesione  multipla  ogni  atto
          adottato dall'associazione  tra  comuni  e'  nullo  ed  e',
          altresi', nullo ogni atto  attinente  all'adesione  o  allo
          svolgimento di essa da parte dell'amministrazione  comunale
          interessata.  Il  presente  comma  non   si   applica   per
          l'adesione  delle  amministrazioni  comunali  ai   consorzi
          istituiti  o  resi  obbligatori  da   leggi   nazionali   e
          regionali.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'allegato  A,  lettera  e),
          annesso  alla  legge  7  aprile  2014,   n.   56,   recante
          "Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,
          sulle unioni e fusioni di comuni": 
              "e) si determina infine l'indice  di  ponderazione  del
          voto  degli  elettori  dei  comuni   di   ciascuna   fascia
          demografica;  tale  indice  e'  dato  dal  risultato  della
          divisione del valore percentuale determinato  per  ciascuna
          fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla  lettera
          c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e  dei
          consiglieri appartenenti alla medesima fascia  demografica,
          approssimato alla terza cifra decimale e  moltiplicato  per
          1.000.". 
              Si riporta il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": 
              "1. I consigli comunali e provinciali  vengono  sciolti
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del Ministro dell'interno: 
              a) quando compiano atti contrari  alla  Costituzione  o
          per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
              b)  quando  non  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
              1)  impedimento   permanente,   rimozione,   decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
              2)  dimissioni  del  sindaco  o  del  presidente  della
          provincia; 
              3) cessazione dalla carica per dimissioni  contestuali,
          ovvero   rese   anche    con    atti    separati    purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
              4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
          di surroga alla meta' dei componenti del consiglio; 
              c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; 
              c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di
          sopra dei mille  abitanti  siano  sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16, della  legge
          7 aprile 2014, n. 56, recante  "Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni": 
              "16.  Il  1°  gennaio  2015  le  citta'   metropolitane
          subentrano alle province omonime e  succedono  ad  esse  in
          tutti i rapporti  attivi  e  passivi  e  ne  esercitano  le
          funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza  pubblica
          e degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno;  alla
          predetta data il sindaco del  comune  capoluogo  assume  le
          funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana
          opera con il proprio statuto e i propri  organi,  assumendo
          anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a  46.  Ove
          alla predetta data  non  sia  approvato  lo  statuto  della
          citta'  metropolitana,  si   applica   lo   statuto   della
          provincia. Le disposizioni dello  statuto  della  provincia
          relative  al  presidente  della  provincia  e  alla  giunta
          provinciale  si  applicano  al  sindaco  metropolitano;  le
          disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano
          al consiglio metropolitano.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della  legge  5  giugno
          2003,  n.  131,  recante  "Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3": 
              "Art. 8. Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art.  120,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  il  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.". 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del  Regio  decreto  3
          marzo 1934, n. 383, recante "Approvazione del  testo  unico
          della legge comunale e provinciale": 
              "Art. 19. Il Prefetto rappresenta il  potere  esecutivo
          nella Provincia. 
              Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi  e
          dai regolamenti e promuove ove occorra, il  regolamento  di
          attribuzioni tra l'autorita' Amministrativa  e  l'autorita'
          giudiziaria. 
              Vigila   sull'andamento   di   tutte    le    pubbliche
          amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita',  i
          provvedimenti indispensabili  nel  pubblico  interesse  nei
          diversi rami di servizio. 
              Ordina  le  indagini  necessarie  nei  riguardi   delle
          Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza. 
              Invia appositi  Commissari  presso  le  Amministrazioni
          degli  enti  locali  territoriali  e   istituzionali,   per
          compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte  degli
          organi ordinari, previamente e tempestivamente  invitati  a
          provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle,  per
          il periodo di tempo strettamente  necessario,  qualora  non
          possano, per qualsiasi ragione, funzionare. 
              Tutela l'ordine pubblico e  sovrintende  alla  Pubblica
          Sicurezza, dispone della forza pubblica e  puo'  richiedere
          l'impiego di altre forze armate. 
              Presiede  gli  organi  consultivi,   di   controllo   e
          giurisdizionali sedenti presso la Prefettura.". 
              - 
              Si riporta il testo dell'art.  14,  comma  31-ter,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di  competitivita'  economica",   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "31-ter. I comuni interessati  assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo: 
              a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno  tre
          delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
              b)  entro  il  30  settembre  2014,  con  riguardo   ad
          ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui  al  comma
          27; 
              b-bis) entro il 31 dicembre  2014,  con  riguardo  alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27".