Art. 10 
 
Misure  straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e
  l'esecuzione  degli  interventi  urgenti  e   prioritari   per   la
  mitigazione del rischio idrogeologico nel  territorio  nazionale  e
  per  lo  svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione
  Campania destinati all'agricoltura 
 
  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
Presidenti della regioni subentrano relativamente  al  territorio  di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli  accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali.  I
commissari  straordinari  attualmente   in   carica   completano   le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per  lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente  della  regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  sentito  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un  commissario  ad  acta,  al
quale  spettano  i  poteri  indicati  nel  presente   articolo   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. 
  (( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2,  in  tutti  i
casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla  carica  di
Presidente  della  regione,  questi  cessa   anche   dalle   funzioni
commissariali eventualmente conferitegli con specifici  provvedimenti
legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della  regione
non prevedano apposite modalita' di  sostituzione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
competente, e' nominato un commissario  che  subentra  nell'esercizio
delle  funzioni  commissariali  fino   all'insediamento   del   nuovo
Presidente. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
agli  incarichi  commissariali,  conferiti  ai  sensi  di   specifici
provvedimenti  legislativi,  per  i   quali   e'   gia'   intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 
  2-ter. Per l'espletamento delle  attivita'  previste  nel  presente
articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto
attuatore  il  quale  opera  sulla  base  di  specifiche  indicazioni
ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere  aggiuntivo
per la finanza pubblica. Il  soggetto  attuatore,  se  dipendente  di
societa' a totale  capitale  pubblico  o  di  societa'  dalle  stesse
controllate, anche in deroga ai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro delle societa' di appartenenza, e'  collocato  in  aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di  servizio  dalla
data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per  tutto  il
periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione  della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del
30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo
subentro. 
  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le
procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e
forniture, il Presidente della  regione  puo'  avvalersi,  oltre  che
delle strutture e degli uffici  regionali,  degli  uffici  tecnici  e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di
bonifica e delle autorita' di distretto, (( nonche'  delle  strutture
commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno  2015,  e  delle
societa' a totale capitale pubblico o  delle  societa'  dalle  stesse
controllate. )) Le relative spese sono ricomprese  nell'ambito  degli
incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma  5,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  dell'articolo  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il  Presidente
della  regione  e'  titolare  dei  procedimenti  di  approvazione   e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le
attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari
alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi
internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea. 
  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione
dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente
provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente
agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al
comma 1. ((  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e  per  le  eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. )) 
  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al
comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti
di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della
dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'
esercitate dall'Ispettorato generale». 
  (( 7-bis. I comuni possono rivolgersi  ai  soggetti  conduttori  di
aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri  di  altitudine
per l'esecuzione di opere minori  di  pubblica  utilita'  nelle  aree
attigue al fondo, come  piccole  manutenzioni  stradali,  servizi  di
spalatura della neve o regimazione delle acque  superficiali,  previa
apposita convenzione per ciascun intervento da  pubblicare  nell'albo
pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature
private per l'esecuzione dei lavori. 
  8. Al fine di conseguire un risparmio di  spesa,  all'articolo  17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  al  primo
periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte  le  seguenti:
«con comprovata esperienza in  materia  contabile  amministrativa»  e
l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Uno  dei  componenti
effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra
i dirigenti del medesimo Ministero». 
  8-bis. Entro venti giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  sono  nominati  i  nuovi
componenti  del  collegio  dei  revisori  dei   conti   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai  sensi
della disciplina di cui al comma 8. )) 
  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o
regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31
dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un
sistema on line  specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 
  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita
struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  (( 11-bis. All'articolo 7, comma  8,  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2010, n. 49, le parole:  «entro  il  22  giugno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». )) 
  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 6,  le  parole:  «da  svolgere  entro  i
novanta giorni successivi all'emanazione del decreto  medesimo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di
priorita' definito nei medesimi decreti, (( entro i centoventi giorni
successivi  alla  pubblicazione  ))  nella  Gazzetta  Ufficiale   dei
predetti  decreti  per  i  terreni  classificati,  sulla  base  delle
indagini, nelle  classi  di  rischio  piu'  elevate,  e  entro  ((  i
successivi duecentodieci )) per i restanti terreni.  Con  i  medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle  more  dello  svolgimento  delle
indagini dirette, il  divieto  di  commercializzazione  dei  prodotti
derivanti  dai  terreni  rientranti  nelle  classi  di  rischio  piu'
elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo  7
del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del  Parlamento
europeo e del Consiglio che  stabilisce  i  principi  e  i  requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma  6,  e'  inserito  il  seguente:
«6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere  estese,
nei limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di
cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.
Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»; 
    c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il  seguente:
«5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella
concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica,  in
sostituzione del prelievo privato di acque da  falde  superficiali  e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.» 
  (( 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10  dicembre  2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
61, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: 
  6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  e'  disciplinata
l'interconnessione da  parte  del  Corpo  forestale  dello  Stato  al
SISTRI,  al  fine  di  intensificarne  l'azione  di  contrasto   alle
attivita'  illecite  di  gestione  dei   rifiuti,   con   particolare
riferimento al territorio campano. )) 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  (( 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  le  parole:  «,  Genova  e  La  Spezia»  sono
soppresse e le parole: «20 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «14 milioni di euro». 
  13-ter.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione  conseguenti  agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24
ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16  al  20
gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
  13-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13-ter,  pari  a  6
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di
spesa di cui al comma 13-bis. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 240, della legge
          23 dicembre 2009, n.  191,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2010).",  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: 
              "240.  Le   risorse   assegnate   per   interventi   di
          risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
          2009,  pari  a  1.000  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
          disponibilita'  del  Fondo  infrastrutture  e   del   Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,  di
          cui all' art. 18, comma 1, del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n.  2,  e  successive  modificazioni,  sono
          destinate ai piani  straordinari  diretti  a  rimuovere  le
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
          dalla   direzione   generale   competente   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti le autorita' di bacino di  cui  all'  art.  63  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, nonche' all' art.  1  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  13,  e  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. Le risorse  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere  utilizzate  anche  tramite  accordo  di   programma
          sottoscritto dalla  regione  interessata  e  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
          definisce, altresi', la quota di cofinanziamento  regionale
          a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
          sottoutilizzate di cui all' art. 61 della legge 27 dicembre
          2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  che  ciascun
          programma  attuativo  regionale  destina  a  interventi  di
          risanamento ambientale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 111, della legge
          27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2014)."  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
              "Comma 111 
              In vigore dal 1 gennaio 2014 
              111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014  di
          interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
          esistenti sulle contabilita' speciali relative al  dissesto
          idrogeologico, non impegnate  alla  data  del  31  dicembre
          2013,  comunque  nel  limite  massimo  complessivo  di  600
          milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo  scopo
          dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012  del  20  gennaio
          2012, pari rispettivamente a 130 milioni di  euro  e  674,7
          milioni di euro, devono essere utilizzate  per  i  progetti
          immediatamente cantierabili, prioritariamente  destinandole
          agli interventi integrati finalizzati  alla  riduzione  del
          rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
          biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
          2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro  per   l'azione
          comunitaria  in  materia  di  acque,  e   della   direttiva
          2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
          rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare verifica la compatibilita' degli accordi di  programma
          e   dei   connessi   cronoprogrammi   con   l'esigenza   di
          massimizzare la celerita'  degli  interventi  in  relazione
          alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita'  delle
          persone  e,  se  del  caso,   propone   alle   regioni   le
          integrazioni e gli aggiornamenti  necessari.  Entro  il  30
          aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
          concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
          finalizzano  le   risorse   disponibili   agli   interventi
          immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo  e,  per
          il tramite del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, presentano specifica informativa  al
          CIPE indicando il relativo cronoprogramma  e  lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  gia'  avviati.  La   mancata
          pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero   il   mancato
          affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014,  comporta
          la  revoca  del  finanziamento  statale  e  la  contestuale
          rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  delle  risorse  ad
          altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico,  fermo
          restando il  vincolo  territoriale  di  destinazione  delle
          risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
          programma,    ove    esistano    progetti    immediatamente
          cantierabili compatibili con le finalita'  della  norma.  A
          decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
          finanziaria,  entro  il  mese  di  settembre,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
          corso  di  realizzazione  ovvero   alla   prosecuzione   ed
          evoluzione  degli  accordi  di  programma,  unitamente   al
          fabbisogno  finanziario   necessario   per   gli   esercizi
          successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
          sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al  presente
          comma e' autorizzata la spesa di 30  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
          milioni di euro per l'anno  2016.  All'art.  17,  comma  1,
          primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26,  le  parole:  «non  oltre  i  tre  anni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».". 
              Si riporta il testo dell'art. 92, comma 5, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE.",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O.: 
              "Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione
          e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              (omissis) 
              5.  Una  somma  non  superiore   al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.  93,  comma
          7, e' ripartita, per ogni singola opera o  lavoro,  con  le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere. La  corresponsione  dell'incentivo
          e'  disposta  dal   dirigente   preposto   alla   struttura
          competente, previo accertamento positivo  delle  specifiche
          attivita' svolte  dai  predetti  dipendenti;  limitatamente
          alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
          singolo  dipendente  non  puo'   superare   l'importo   del
          rispettivo trattamento economico complessivo  annuo  lordo;
          le quote parti dell'incentivo corrispondenti a  prestazioni
          non svolte dai medesimi dipendenti, in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie. I  soggetti  di  cui  all'art.  32,
          comma 1, lettere b) e  c),  possono  adottare  con  proprio
          provvedimento analoghi criteri.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  recante
          "Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE».",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  2010,  n.
          288, S.O.: 
              "Art. 16 Quadri economici (art. 17, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. I quadri economici degli interventi sono predisposti
          con progressivo approfondimento in rapporto al  livello  di
          progettazione al quale sono riferiti e  con  le  necessarie
          variazioni  in  relazione  alla   specifica   tipologia   e
          categoria dell'intervento stesso e  prevedono  la  seguente
          articolazione del costo complessivo: 
              a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; 
              a.2) oneri della  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso
          d'asta; 
              b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
              1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
          dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
              2 - rilievi, accertamenti e indagini; 
              3 - allacciamenti ai pubblici servizi; 
              4 - imprevisti; 
              5  -  acquisizione  aree  o   immobili   e   pertinenti
          indennizzi; 
              6 - accantonamento di cui all'art. 133, commi  3  e  4,
          del codice; 
              7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma
          7-bis,   del   codice,   spese   tecniche   relative   alla
          progettazione, alle necessarie  attivita'  preliminari,  al
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          alle conferenze di servizi,  alla  direzione  lavori  e  al
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   esecuzione,
          all'assistenza  giornaliera   e   contabilita',   l'importo
          relativo all'incentivo di cui all'art.  92,  comma  5,  del
          codice, nella misura corrispondente  alle  prestazioni  che
          dovranno essere svolte dal personale dipendente; 
              8 - spese per attivita' tecnico-amministrative connesse
          alla  progettazione,  di  supporto  al   responsabile   del
          procedimento, e di verifica e validazione; 
              9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
              10 - spese per pubblicita' e, ove previsto,  per  opere
          artistiche; 
              11 - spese per accertamenti di laboratorio e  verifiche
          tecniche  previste  dal  capitolato   speciale   d'appalto,
          collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed  altri
          eventuali collaudi specialistici; 
              12 -  I.V.A.,  eventuali  altre  imposte  e  contributi
          dovuti per legge. 
              2. (abrogato)". 
              Si riporta il testo dell'art. 17 del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 195, recante "Disposizioni urgenti per la
          cessazione dello stato di emergenza in materia  di  rifiuti
          nella  regione  Campania,  per  l'avvio  della  fase   post
          emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed  altre
          disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri ed alla protezione civile.", pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2009,   n.   302,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17 Interventi urgenti  nelle  situazioni  a  piu'
          elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
          sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
          culturale 
              1.  In  considerazione  delle  particolari  ragioni  di
          urgenza  connesse  alla  necessita'  di  intervenire  nelle
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  al  fine
          di salvaguardare la sicurezza  delle  infrastrutture  e  il
          patrimonio  ambientale  e  culturale,  in  sede  di   prima
          applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere  le
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  comunque
          non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti   il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, ed i presidenti delle regioni o delle  province
          autonome interessate, possono  essere  nominati  commissari
          straordinari  delegati,   ai   sensi   dell'art.   20   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, con riferimento  agli  interventi
          da  effettuare  nelle  aree  settentrionale,   centrale   e
          meridionale del territorio nazionale, come  individuate  ai
          sensi del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          protezione  civile,  le   regioni   o   province   autonome
          interessate, si pronunciano  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta, decorsi  i  quali  il  decreto  di  nomina  puo'
          comunque  essere  adottato.  I   commissari   attuano   gli
          interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
          di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
          pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano  gli
          atti e i provvedimenti  e  curano  tutte  le  attivita'  di
          competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie  alla
          realizzazione  degli   interventi,   nel   rispetto   delle
          disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario,  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui  al  citato  art.
          20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e  le
          disposizioni dei provvedimenti gia' emanati  in  attuazione
          del presente articolo per garantire l'efficace espletamento
          dell'incarico dei commissari. Si applicano il medesimo art.
          20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge  n.
          185  del  2008.  Il  commissario,  se  alle  dipendenze  di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento  dell'incarico
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e
          mantiene il trattamento economico in  godimento.  Il  posto
          corrispondente       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione    di    appartenenza    viene    reso
          indisponibile per tutta la durata  del  collocamento  fuori
          ruolo.  Possono  essere   nominati   commissari   anche   i
          presidenti  o  gli  assessori  all'ambiente  delle  regioni
          interessate; in tal caso non si applica l'art. 20, comma 9,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  I
          soggetti di cui  i  commissari  possono  avvalersi  per  le
          attivita'  di  progettazione  degli  interventi,   per   le
          procedure di affidamento dei lavori, per  le  attivita'  di
          direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni  altra
          attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
          progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori,
          ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti
          di nomina di cui al primo periodo del  presente  comma;  al
          personale degli enti di cui i Commissari si  avvalgono  non
          sono  dovuti  compensi,  salvo  il  rimborso  delle  spese.
          Ciascun commissario presenta al Parlamento,  annualmente  e
          al  termine  dell'incarico,  una  relazione  sulla  propria
          attivita'. 
              2. L'attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
          alla programmazione e alla realizzazione  degli  interventi
          di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte  salve
          le competenze attribuite dalla legge  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della  protezione
          civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti
          il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, con  una  direzione  generale  individuata  dai
          regolamenti di organizzazione del  Ministero  nel  rispetto
          della  dotazione  organica  vigente  che   subentra   nelle
          funzioni gia' esercitate  dall'Ispettorato  generale.  Agli
          oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in  euro
          660.000 a decorrere dall'anno 2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, a decorrere  dall'anno  2010,  di
          euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.
          5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.  10,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  2007,
          n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa  recata
          dall' art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001,  n.  93,
          di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'
          art. 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179,  e  di
          euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'  art.
          6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002. 
              2-bis. Per interventi urgenti concernenti  i  territori
          delle regioni Emilia-Romagna,  Liguria  e  Toscana  colpiti
          dagli eventi meteorici eccezionali  dell'ultima  decade  di
          dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio  2010,
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  18
          del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile,  di
          cui all' art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio  1991,
          n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
          1991, n. 195, e' assegnato, per l'anno  2010,  dal  CIPE  a
          valere sulle risorse di cui all' art. 2, comma  240,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di
          euro,  previa  riprogrammazione   degli   interventi   gia'
          deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti  sui
          saldi previsti a legislazione vigente. All'onere  derivante
          dall'applicazione del presente comma si provvede  a  valere
          sulle risorse di cui all' art. 2, comma 240, della legge 23
          dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte
          di   pari   importo   per   l'anno    2010,    intendendosi
          conseguentemente  ridotte  di  pari  importo   le   risorse
          disponibili, gia' preordinate,  con  delibera  CIPE  del  6
          novembre  2009,  al  finanziamento  degli   interventi   di
          risanamento ambientale. 
              2-ter. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              2-quater. All' art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.
          225, e successive modificazioni, dopo  il  comma  5-bis  e'
          inserito il seguente: 
              «5-ter. In relazione ad una dichiarazione  dello  stato
          di emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali
          e   imprevedibili   che   subiscono   danni   riconducibili
          all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli
          immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo».". 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  recante
          "Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art. 10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137."  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              Il decreto del Presidente  della  repubblica  8  giugno
          2001, n.  327,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per  pubblica  utilita'"  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto  legge  1
          luglio  2009,  n.  78,  recante  "Provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga di  termini.",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 2009, n.  150,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. All'art. 26 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133,  nel  comma  1  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) nel secondo periodo le parole «31 marzo  2009»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; 
              b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». 
              2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244 le parole «30 giugno  2009»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione»
          fino  a  «Ministri  interessati»  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  «su  proposta  del  Ministro  o   dei   Ministri
          interessati, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
          programma di Governo e il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze». 
              3. (abrogato) 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'art.  60,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai  fini
          dell'invarianza  degli  effetti  sull'indebitamento   netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. (abrogato) 
              6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: 
              «h) la riduzione del numero degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              7. (abrogato) 
              8. Le economie conseguite dagli enti pubblici  che  non
          ricevono  contributi  a   carico   dello   Stato,   inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. 
              9. (abrogato) 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e  558,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'art.  3,  comma
          90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale  percentuale
          puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti  messi
          a concorso per i comuni che, allo scopo  di  assicurare  un
          efficace esercizio delle funzioni  e  di  tutti  i  servizi
          generali  comunali  in  ambiti  territoriali  adeguati,  si
          costituiscono in un'unione ai sensi dell' art. 32 del testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino  al
          raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'art. 3, comma 94,  lettera  b),  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art.  16
          della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   e   successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11 
              14.(soppresso) 
              15. Il termine per procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere
          concesse entro il 31 dicembre 2009. 
              16.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  comma
          527 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              17.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
          e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2010
          e le relative autorizzazioni possono essere concesse  entro
          il 31 marzo 2010. 
              18.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2008, di cui all'art. 66, comma 13,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2010. 
              19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e' prorogata fino al 31 dicembre 2010 
              20. All'art. 4  del  decreto  legislativo  12  febbraio
          1993, n. 39, le parole: «due  membri»,  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 
              21. All'art. 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «Ai fini delle  deliberazioni  dell'Autorita',  in
          caso di parita' di voti, prevale quello del presidente». 
              22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244 e' abrogato. 
              22-bis.  Ai  fini  della   riduzione   del   costo   di
          funzionamento   degli   organi   sociali   delle   societa'
          controllate, direttamente o indirettamente, da  un  singolo
          ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
          strumentali, puo' essere disposta,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  la  revoca  anticipata   degli   organi
          amministrativi  e  di  controllo  e  degli   organismi   di
          vigilanza in carica, a seguito  dell'adozione  di  delibere
          assembleari  finalizzate  alla  riduzione  del  numero  dei
          componenti o dei loro emolumenti. 
              22-ter. La revoca disposta ai sensi  del  comma  22-bis
          integra gli estremi della  giusta  causa  di  cui  all'art.
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              23. All'art. 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale»; 
              b) al comma 2 dopo le parole:  «mediante  presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; 
              c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
              d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
              e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
              «5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali  su   richiesta   delle   Amministrazioni
          pubbliche interessate rientrano nei  compiti  istituzionali
          del  Servizio  sanitario  nazionale;   conseguentemente   i
          relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle  aziende
          sanitarie locali. 
              5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in  sede  di  riparto
          delle risorse per il finanziamento del  Servizio  sanitario
          nazionale  e'  individuata  una  quota   di   finanziamento
          destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,  ripartita  fra
          le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
          presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di  cui
          al medesimo comma 5-bis sono effettuati  nei  limiti  delle
          ordinarie risorse disponibili a tale scopo.». 
              24.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni introdotte dal comma 23, lettera  a),  pari  a
          14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e  a  9,1  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede,  quanto
          a 5 milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  l'utilizzo
          delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
          3027 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' art. 3, comma 133, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244,  che  a  tal  fine  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione,
          quanto ai restanti 9,1 milioni di  euro  per  l'anno  2009,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  di  cui  all'  art.  7-quinquies,   comma   1,   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e,  quanto
          a 9,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2010,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
          politica economica, di cui  all'  art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
              25. L' art. 64, comma 3, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che  il  piano
          programmatico si intende  perfezionato  con  l'acquisizione
          dei  pareri  previsti   dalla   medesima   disposizione   e
          all'eventuale  recepimento  dei   relativi   contenuti   si
          provvede con  i  regolamenti  attuativi  dello  stesso.  Il
          termine  di  cui  all'  art.  64,  comma  4,  del  medesimo
          decreto-legge  n.  112  del  2008   si   intende   comunque
          rispettato con  l'approvazione  preliminare  da  parte  del
          Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
          al medesimo articolo. 
              26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al  comma  2,  penultimo  periodo,  dopo  le  parole
          «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti  «ed
          il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del  comma  1,
          dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo  n.  276  del
          2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Al  fine
          di  combattere   gli   abusi   nell'utilizzo   del   lavoro
          flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base
          di apposite istruzioni fornite con Direttiva  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   le
          amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato.»; 
              c) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le
          amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
          rapporto  di  cui  al  precedente   comma   3,   anche   le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili.»; 
              d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.  Le
          disposizioni  previste   dall'art.   5,   commi   4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n.  368  si  applicano  esclusivamente  al  personale
          reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
          lettera b), del presente decreto». (120) 
              27. All'art. 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il
          seguente: «Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto.». 
              28. All'art. 65, comma 1,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, recante il  Codice  dell'amministrazione
          digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
              «c-bis) ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal
          sistema informatico attraverso le  credenziali  di  accesso
          relative  all'utenza   personale   di   posta   elettronica
          certificata di cui all'art.  16-bis  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              29. Dopo l'art. 57  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e' inserito il seguente: 
              «Art. 57-bis (Indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
          delle attivita' istituzionali e' istituito  l'indice  degli
          indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono
          indicati la struttura organizzativa, l'elenco  dei  servizi
          offerti e le informazioni relative al  loro  utilizzo,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. Per la realizzazione e la  gestione  dell'indice  si
          applicano  le  regole  tecniche  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  ottobre  2000,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
          del 21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la  gestione
          dell'indice e' affidato al CNIPA. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale,  salvo
          diversa indicazione del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione
          degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
          loro   aggiornamento   e'   valutata    ai    fini    della
          responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». 
              30. All'art. 3, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,
          n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
              «f-bis) atti e contratti di cui all'art.  7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266;» 
              30-bis. Dopo il comma 1 dell' art.  3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.  20,  e  successive  modificazioni,   e'
          inserito il seguente: 
              «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'» 
              30-ter.  Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono
          iniziare l'attivita'  istruttoria  ai  fini  dell'esercizio
          dell'azione di danno  erariale  a  fronte  di  specifica  e
          concreta notizia  di  danno,  fatte  salve  le  fattispecie
          direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
          dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
          all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art.  7
          della legge 27 marzo 2001, n. 97 . A tale ultimo  fine,  il
          decorso del termine di  prescrizione  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'  sospeso
          fino alla conclusione del  procedimento  penale.  Qualunque
          atto  istruttorio  o  processuale  posto   in   essere   in
          violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          salvo che sia stata gia'  pronunciata  sentenza  anche  non
          definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e' nullo  e  la  relativa
          nullita' puo' essere  fatta  valere  in  ogni  momento,  da
          chiunque  vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente
          sezione giurisdizionale della Corte dei conti,  che  decide
          nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito  della
          richiesta. 
              30-quater. All' art. 1 della legge 14 gennaio 1994,  n.
          20, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della  colpa
          quando il fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di
          un  atto  vistato  e  registrato  in  sede   di   controllo
          preventivo di legittimita', limitatamente ai profili  presi
          in considerazione nell'esercizio del controllo.»; 
              b)    al    comma    1-bis,     dopo     le     parole:
          «dall'amministrazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «di
          appartenenza, o da altra amministrazione,». 
              30-quinquies.  ll'   art.   10-bis,   comma   10,   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
          puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e». 
              31. Al fine  di  garantire  la  coerenza  nell'unitaria
          attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni  che
          ad essa spettano in materia di coordinamento della  finanza
          pubblica, anche in relazione  al  federalismo  fiscale,  il
          Presidente  della  Corte  medesima  puo'  disporre  che  le
          sezioni riunite adottino pronunce di orientamento  generale
          sulle questioni risolte in maniera difforme  dalle  sezioni
          regionali di controllo nonche' sui casi che presentano  una
          questione di massima di  particolare  rilevanza.  Tutte  le
          sezioni regionali di controllo si conformano alle  pronunce
          di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 
              32. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
              «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento  di
          cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  le  regioni  di  cui  al  comma  46   sono
          autorizzate,   ove   sussistano   eccezionali    condizioni
          economiche e dei mercati  finanziari,  a  ristrutturare  le
          operazioni    derivate    in    essere.     La     predetta
          ristrutturazione,    finalizzata    esclusivamente     alla
          salvaguardia del beneficio  e  della  sostenibilita'  delle
          posizioni  finanziarie,   si   svolge   con   il   supporto
          dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano  di
          rientro di cui  all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, previa  autorizzazione  e  sotto  la
          vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              33. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  45  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  l'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad  utilizzare  la
          parte   dell'avanzo   di   amministrazione   derivante   da
          trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei  fondi  a
          destinazione  vincolata,  per  far  fronte   a   spese   di
          investimento e  per  la  ricerca,  finalizzate  anche  alla
          sicurezza. 
              34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica  l'entita'
          delle risorse individuate ai sensi del  comma  33  relative
          all'anno 2008  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  che   individua,   con   proprio   decreto   gli
          investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione. 
              35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art.  2
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti,  nel
          limite  delle  risorse  non   utilizzate   e   allo   scopo
          finalizzate,  con  interventi  per  la  prosecuzione  delle
          misure di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
          e  per  la  sicurezza   della   circolazione,   anche   con
          riferimento  agli   oneri   relativi   all'utilizzo   delle
          infrastrutture.  A   tal   fine,   le   risorse   accertate
          disponibili sono  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  di
          bilancio. 
              35-bis. Per  il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il
          periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
              35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
          impegno  connesso  all'emergenza  sismica   nella   regione
          Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,  la  spesa  di  8
          milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi  e
          la relativa gestione, in particolare per le colonne  mobili
          regionali. In ragione della dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81  del  7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono
          effettuati anche in  deroga  alle  procedure  previste  dal
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
              35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter,  pari
          a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede  a  valere
          sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
          all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286. 
              35-quinquies.  Al  fine   di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all' art. 4, comma 3-bis, del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              35-sexies. In relazione alla  straordinaria  necessita'
          di risorse umane da impiegare in Abruzzo  per  le  esigenze
          legate all'emergenza sismica  e  alla  successiva  fase  di
          ricostruzione e al fine  di  mantenere,  nel  contempo,  la
          piena operativita' del  sistema  del  soccorso  pubblico  e
          della prevenzione degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria,  dal
          31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco  nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  35-septies,  da
          effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma  4
          dell'art. 23 del presente decreto  e,  ove  le  stesse  non
          fossero  capienti,  nell'ambito  della  graduatoria   degli
          idonei formata ai sensi dell' art.  1,  commi  519  e  526,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. 
              35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
          e' autorizzata la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2010, a valere sulle risorse riferite alle  amministrazioni
          statali di cui all' art. 1, comma 14, del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286. 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'  art.  28  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti con comprovata esperienza  in  materia  contabile
          amministrativa. Uno dei componenti effettivi  e'  designato
          dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i  dirigenti
          del medesimo Ministero. 
              35-novies. Il comma 11 dell' art. 72 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              «11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all' art. 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          art. 5 del citato decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell' art.  3,  comma  57,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa». 
              35-decies.  Restano  ferme  tutte  le  cessazioni   dal
          servizio per  effetto  della  risoluzione  unilaterale  del
          rapporto di lavoro a causa del  compimento  dell'anzianita'
          massima  contributiva  di  quaranta  anni,   decise   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in applicazione dell' art. 72, comma 11, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
          vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
          marzo  2009,  n.   15,   nonche'   i   preavvisi   che   le
          amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
          ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
          di quaranta anni e le conseguenti cessazioni  dal  servizio
          che ne derivano. 
              35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
          per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
          a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273,  sono  fruiti  mediante   credito
          d'imposta, da utilizzare in compensazione  ai  sensi  dell'
          art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  salvo  che  i  destinatari  non
          facciano  espressa  dichiarazione  di  voler   fruire   del
          contributo  diretto.  A  tal  fine,  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti provvede, nei  limiti  delle
          risorse disponibili, al versamento delle  somme  occorrenti
          all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
          necessarie  istruzioni,  comprendenti   gli   elenchi,   da
          trasmettere  in  via  telematica,  dei  beneficiari  e  gli
          importi   dei   contributi   unitari   da   utilizzare   in
          compensazione. 
              35-duodecies. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma
          35-undecies  non  e'  rimborsabile,   non   concorre   alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   ne'
          dell'imponibile agli effetti delle imposte  sui  redditi  e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. ". 
                
              Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
          23  febbraio  2010,  n.  49,  recante   "Attuazione   della
          direttiva  2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e  alla
          gestione  dei  rischi  di  alluvioni."   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n.  77,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              Art. 9 Coordinamento con le  disposizioni  della  parte
          terza, sezioni I e II, del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui  all'art.
          63 del decreto legislativo  n.  152  del  2006  attuano  le
          disposizioni del presente decreto coerentemente con  quanto
          stabilito alla parte terza, sezioni I  e  II,  del  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,  al  fine  di   migliorare
          l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto,
          in particolare  degli  obiettivi  ambientali  di  cui  allo
          stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. 
              1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni  di
          cui all'art. 7 comma 3, lettera  a)  del  presente  decreto
          sono sottoposti alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla
          valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'art. 12
          del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  qualora
          definiscano il quadro di riferimento per  la  realizzazione
          dei progetti elencati negli allegati  II,  III  e  IV  alla
          parte seconda  dello  stesso  decreto  legislativo,  oppure
          possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti
          designati  come  zone  di  protezione   speciale   per   la
          conservazione  degli  uccelli   selvatici   e   su   quelli
          classificati come siti di  importanza  comunitaria  per  la
          protezione degli habitat naturali e  della  flora  e  della
          fauna selvatica. 
              2. Ai fini dell'applicazione dell'art.  77,  comma  10,
          del decreto legislativo n.  152  del  2006,  per  alluvioni
          estreme si intendono le alluvioni di cui all'art. 6,  comma
          2,  lettera  a),  nonche'  le  alluvioni  eccezionali,  non
          prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti. 
              3. Le  misure  di  cui  al  comma  1  garantiscono,  in
          particolare, che: 
              a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio  di
          alluvioni di cui all'art. 6 ed i successivi riesami di  cui
          all'art. 12 siano predisposti in modo che  le  informazioni
          in essi  contenute  siano  coerenti  con  le  informazioni,
          comunque correlate, presentate a norma dell'art. 63,  comma
          7, lettera c), del decreto legislativo  n.  152  del  2006.
          Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami
          dei piani di gestione di  cui  all'art.  117  dello  stesso
          decreto legislativo n. 152 del 2006; 
              b) l'elaborazione dei primi piani di  gestione  di  cui
          agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'art.
          12 siano effettuati in  coordinamento  con  i  riesami  dei
          piani di gestione dei bacini idrografici  di  cui  all'art.
          117 del decreto legislativo  n.  152  del  2006  e  possano
          essere integrati nei medesimi; 
              c)  la  partecipazione   attiva   di   tutti   soggetti
          interessati di cui  all'art.  10,  sia  coordinata,  quando
          opportuno, con la partecipazione attiva di  tutti  soggetti
          interessati prevista all'art.  66,  comma  7,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006.". 
              Si riporta il testo dell'art.  7,  del  citato  decreto
          legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni 
              In vigore dal 17 aprile 2010 
              1. I piani di gestione del  rischio  di  alluvioni,  di
          seguito piani di gestione,  riguardano  tutti  gli  aspetti
          della gestione del rischio di alluvioni, in particolare  la
          prevenzione, la protezione e la preparazione,  comprese  le
          previsioni  di  alluvione  e  il  sistema  di  allertamento
          nazionale e tengono conto delle caratteristiche del  bacino
          idrografico o  del  sottobacino  interessato.  I  piani  di
          gestione  possono  anche  comprendere  la   promozione   di
          pratiche sostenibili di uso  del  suolo,  il  miglioramento
          delle   azioni   di   ritenzione   delle   acque,   nonche'
          l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno
          alluvionale. 
              2. Nei piani di  gestione  di  cui  al  comma  1,  sono
          definiti  gli  obiettivi  della  gestione  del  rischio  di
          alluvioni per le zone di cui all'art. 5,  comma  1,  e  per
          quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la
          riduzione delle  potenziali  conseguenze  negative  per  la
          salute  umana,  il  territorio,  i  beni,  l'ambiente,   il
          patrimonio culturale e le attivita' economiche  e  sociali,
          attraverso  l'attuazione  prioritaria  di  interventi   non
          strutturali  e   di   azioni   per   la   riduzione   della
          pericolosita'. 
              3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: 
              a) le autorita' di bacino distrettuali di cui  all'art.
          63 del decreto legislativo n. 152 del  2006  predispongono,
          secondo le modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2  e
          4, piani di gestione, coordinati  a  livello  di  distretto
          idrografico, per le zone di cui all'art. 5, comma 1,  e  le
          zone considerate ai sensi  dell'art.  11,  comma  1.  Detti
          piani  sono  predisposti  nell'ambito  delle  attivita'  di
          pianificazione di bacino di cui agli articoli 65,  66,  67,
          68 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  facendo  salvi
          gli   strumenti   di   pianificazione   gia'    predisposti
          nell'ambito della pianificazione di  bacino  in  attuazione
          della normativa previgente; 
              b) le regioni, in coordinamento tra loro,  nonche'  con
          il  Dipartimento   nazionale   della   protezione   civile,
          predispongono, ai sensi della normativa vigente  e  secondo
          quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione
          per il distretto idrografico  di  riferimento  relativa  al
          sistema di allertamento, nazionale,  statale  e  regionale,
          per il rischio idraulico ai fini di protezione  civile,  di
          cui  alla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  in  data  27  febbraio  2004,   con   particolare
          riferimento al governo delle piene. 
              4.  I  piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni
          comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a
          norma  del  comma  2,   nonche'   gli   elementi   indicati
          all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono  conto
          di aspetti quali: 
              a)   la   portata   della    piena    e    l'estensione
          dell'inondazione; 
              b) le vie  di  deflusso  delle  acque  e  le  zone  con
          capacita' di espansione naturale delle piene; 
              c) gli obiettivi ambientali di cui  alla  parte  terza,
          titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
              d) la gestione del suolo e delle acque; 
              e) la pianificazione e le previsioni  di  sviluppo  del
          territorio; 
              f) l'uso del territorio; 
              g) la conservazione della natura; 
              h) la navigazione e le infrastrutture portuali; 
              i) i costi e i benefici; 
              l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. 
              5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i  piani
          di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei  piani
          urgenti di emergenza predisposti  ai  sensi  dell'art.  67,
          comma 5, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  nonche'
          della normativa previgente e tengono  conto  degli  aspetti
          relativi alle attivita' di: 
              a)   previsione,    monitoraggio,    sorveglianza    ed
          allertamento posti in essere attraverso la rete dei  centri
          funzionali; 
              b) presidio  territoriale  idraulico  posto  in  essere
          attraverso  adeguate  strutture  e  soggetti  regionali   e
          provinciali; 
              c) regolazione  dei  deflussi  posta  in  essere  anche
          attraverso i piani di laminazione; 
              d)  supporto  all'attivazione  dei  piani  urgenti   di
          emergenza predisposti dagli organi di protezione civile  ai
          sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152
          del 2006 e della normativa previgente. 
              6. Gli enti territorialmente interessati si  conformano
          alle disposizioni dei piani di gestione di cui al  presente
          articolo: 
              a)   rispettandone   le   prescrizioni   nel    settore
          urbanistico, ai sensi dei commi 4  e  6  dell'art.  65  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006; 
              b) predisponendo  o  adeguando,  nella  loro  veste  di
          organi di protezione civile, per quanto  di  competenza,  i
          piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i  piani
          urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1,
          comma  4,  del  decreto-legge  11  giugno  1998,  n.   180,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  1998,
          n. 267. 
              7. I piani di gestione di cui al presente articolo  non
          includono misure  che,  per  la  loro  portata  e  il  loro
          impatto, possano incrementare il  rischio  di  alluvione  a
          monte o a valle di altri paesi afferenti lo  stesso  bacino
          idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano
          coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata
          tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8. 
              8. I piani di gestione di  cui  al  presente  articolo,
          sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015. 
              9. I piani di gestione di cui al presente articolo  non
          sono  predisposti  qualora  vengano  adottate   le   misure
          transitorie di cui all'art. 11, comma 3.". 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e  2  del  decreto
          legge 10  dicembre  2013,  n.  136,  recante  "Disposizioni
          urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze  ambientali  e
          industriali  ed  a  favorire   lo   sviluppo   delle   aree
          interessate."  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   10
          dicembre 2013,  n.  289,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1 Interventi urgenti per garantire  la  sicurezza
          agroalimentare in Campania 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione  in
          agricoltura, l'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca  ambientale,  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia  regionale  per  la  protezione   ambientale   in
          Campania  svolgono,  secondo  gli  indirizzi  comuni  e  le
          priorita'  definite  con  direttiva  dei   Ministri   delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,  da
          adottare entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, le indagini  tecniche  per  la
          mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei
          terreni della Regione Campania  destinati  all'agricoltura,
          al fine  di  accertare  l'eventuale  esistenza  di  effetti
          contaminanti a causa di sversamenti e  smaltimenti  abusivi
          anche mediante combustione. Le indagini di cui al  presente
          comma  sono  svolte  unitamente  alla   verifica   e   alla
          ricognizione dei dati in materia  gia'  in  possesso  degli
          enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la
          mappatura dei  terreni  e  i  relativi  aggiornamenti  sono
          pubblicati nei siti internet  istituzionali  dei  Ministeri
          competenti e della regione Campania. 
              1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
          contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto
          superiore di sanita'  analizza  e  pubblica  i  dati  dello
          studio  epidemiologico  "Sentieri"  relativo  ai  siti   di
          interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al  2009  e
          aggiorna  lo  studio  per  le  medesime  aree,   stabilendo
          potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
          merito ai  registri  delle  malformazioni  congenite  e  ai
          registri dei tumori, e fornendo  dettagli  in  merito  alla
          sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai  casi
          di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
          Tali attivita' sono svolte  con  il  supporto  dell'Agenzia
          regionale  per  la  protezione  ambientale  della   regione
          Campania  secondo  gli  indirizzi  comuni  e  le  priorita'
          definiti  con  direttiva  dei  Ministri   delle   politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e della  salute,  d'intesa
          con il Presidente della regione Campania, da adottare entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del  presente  decreto.  All'attuazione  del
          presente  comma  si  provvede   con   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              2. Nello  svolgimento  delle  attivita'  di  rispettiva
          competenza, gli enti di cui al comma  1  possono  avvalersi
          del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo
          forestale dello Stato, del  Comando  Carabinieri  politiche
          agricole e  alimentari,  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto,  dell'Ispettorato  centrale   della   tutela   della
          qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari,
          dell'Istituto superiore di  sanita',  dell'Agenzia  per  le
          erogazioni  in  agricoltura,  dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, dell'Istituto geografico militare,  di  organismi
          scientifici ed  enti  di  ricerca  pubblici  competenti  in
          materia e anche delle strutture  e  degli  organismi  della
          Regione Campania. In particolare, l'Istituto  nazionale  di
          economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive  di  vendita
          dei prodotti agroalimentari  delle  aree  individuate  come
          prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1,  verificando
          le  principali  dinamiche  del  rapporto  tra  la  qualita'
          effettiva  dei  prodotti  agroalimentari  e   la   qualita'
          percepita dal consumatore  ed  elaborando  un  modello  che
          individui le caratteristiche che  il  consumatore  apprezza
          nella scelta  di  un  prodotto  agroalimentare.  Il  Nucleo
          operativo ecologico dei  Carabinieri,  il  Corpo  forestale
          dello Stato, il Comando Carabinieri  politiche  agricole  e
          alimentari, il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          salute assicurano, per le  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai  terreni
          in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita'
          di soggetti privati. 
              3. Le amministrazioni centrali e locali sono  tenute  a
          fornire agli istituti e all'agenzia di cui  al  comma  1  i
          dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'. 
              4. I titolari di diritti di  proprieta'  e  di  diritti
          reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle
          indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati
          a consentire  l'accesso  ai  terreni  stessi.  Ai  suddetti
          soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la
          richiesta di accesso ai  terreni.  Nel  caso  sia  comunque
          impossibile, per causa imputabile ai  soggetti  di  cui  al
          primo periodo, l'accesso ai terreni, questi  sono  indicati
          tra i terreni di cui al comma 6, primo  periodo.  Per  tali
          terreni, la revoca dell'indicazione  puo'  essere  disposta
          con  decreto  dei  Ministri   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali,  dell'ambiente,  della  tutela  del
          territorio e del mare e della salute,  solo  dopo  che  sia
          stato  consentito  l'accesso,  se  dalle  risultanze  delle
          indagini sia dimostrata  l'idoneita'  di  tali  fondi  alla
          produzione agroalimentare.  Con  decreti  interministeriali
          dei  Ministri  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
          forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del
          mare e della salute puo' essere disposta,  su  istanza  dei
          soggetti interessati,  la  revoca  dell'indicazione  tra  i
          terreni di cui al comma  6,  qualora  sia  stata  posta  in
          essere  la  bonifica  o  sia  stata  rimossa  la  causa  di
          indicazione per provate e documentate motivazioni. 
              5. Entro sessanta giorni dall'adozione della  direttiva
          di cui al comma 1, gli enti di  cui  al  medesimo  comma  1
          presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari
          e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e della salute una relazione con i risultati delle
          indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche
          una proposta sui  possibili  interventi  di  bonifica,  sui
          tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda
          indicati come prioritari dalla  medesima  direttiva.  Entro
          trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
          primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,
          con  ulteriore  direttiva  dei  Ministri  delle   politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e della  salute,  d'intesa
          con il Presidente della regione  Campania,  possono  essere
          indicati altri terreni della  regione  Campania,  destinati
          all'agricoltura  o  utilizzati  ad  uso   agricolo,   anche
          temporaneo, negli ultimi venti  anni,  da  sottoporre  alle
          indagini tecniche ai sensi del presente  articolo.  In  tal
          caso, nei successivi novanta giorni, gli  enti  di  cui  al
          comma 1 presentano con le  medesime  modalita'  di  cui  al
          primo periodo una relazione riguardante i restanti  terreni
          oggetto dell'indagine. 
              6.   Entro   i   quindici   giorni   successivi    alla
          presentazione dei risultati delle indagini  rispettivamente
          di cui al primo  e  al  terzo  periodo  del  comma  5,  con
          distinti  decreti  interministeriali  dei  Ministri   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali,  dell'ambiente,
          della tutela del territorio e del mare e della salute  sono
          indicati, anche tenendo conto  dei  principi  di  cui  agli
          articoli 14 e 15  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,  i
          terreni della  regione  Campania  che  non  possono  essere
          destinati alla produzione agroalimentare ma  esclusivamente
          a  colture  diverse  in  considerazione   delle   capacita'
          fitodepurative. Con i  decreti  di  cui  al  primo  periodo
          possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a
          determinate  produzioni  agroalimentari.  Ove,  sulla  base
          delle indagini  di  cui  al  comma  5,  non  sia  possibile
          procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai
          sensi del presente comma, con i decreti  di  cui  al  primo
          periodo possono  essere  altresi'  indicati  i  terreni  da
          sottoporre  ad  indagini  dirette,  da  svolgere,   secondo
          l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti,  entro
          i centoventi giorni  successivi  alla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale  dei  predetti  decreti  per  i  terreni
          classificati, sulla base delle indagini,  nelle  classi  di
          rischio piu' elevate, e entro  i  successivi  duecentodieci
          per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere
          disposto,  nelle  more  dello  svolgimento  delle  indagini
          dirette, il divieto  di  commercializzazione  dei  prodotti
          derivanti dai terreni rientranti nelle  classi  di  rischio
          piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di  cui
          all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  28
          gennaio 2002, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  che
          stabilisce  i  principi  e  i  requisiti   generali   della
          legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
          la sicurezza alimentare e fissa procedure nel  campo  della
          sicurezza  alimentare.  Sulla  base   di   tali   ulteriori
          indagini, con le modalita' di  cui  al  primo  periodo,  si
          procede all'indicazione della destinazione dei  terreni  ai
          sensi del primo e del secondo periodo. 
              6.1. Le indagini di cui al  presente  articolo  possono
          essere estese,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente,  con  direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,  ai
          terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine  ai
          sensi  del  comma  5,  in   quanto   coperti   da   segreto
          giudiziario,  ovvero  oggetto  di  sversamenti  resi   noti
          successivamente alla chiusura  delle  indagini  di  cui  al
          comma 5. Nelle direttive di  cui  al  presente  comma  sono
          indicati i termini per lo svolgimento  delle  indagini  sui
          terreni di cui al primo periodo e  la  presentazione  delle
          relative  relazioni.  Entro   i   quindici   giorni   dalla
          presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
          al comma 6. 
              6-bis. Ai  titolari  di  diritti  di  proprieta'  e  di
          diritti reali di  godimento  o  del  possesso  dei  terreni
          oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che  si
          oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni  stessi,
          o nel caso in cui l'impossibilita' di  accesso  ai  terreni
          sia  imputabile  agli  stessi   soggetti,   e'   interdetto
          l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi
          natura per le attivita' economiche  condotte  sui  medesimi
          terreni per tre anni. 
              6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti  e
          delimitati da una chiara segnaletica e sono  periodicamente
          e sistematicamente controllati dal  Corpo  forestale  dello
          Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale
          dello Stato provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie gia'  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              6-quater.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui
          all'art. 1, comma 143, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          228,  e  successive   modificazioni,   per   l'anno   2014,
          limitatamente alle  sole  vetture  destinate  all'attivita'
          ispettiva   e   di   controllo,   non   si   applica   alle
          amministrazioni statali di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,  nei   limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  subordinatamente   alla
          verifica      dell'indisponibilita'       di       cessione
          all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei
          depositi del Dipartimento  della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco della regione Campania. 
              6-quinquies. La  regione  Campania,  al  termine  degli
          adempimenti   previsti   dal   presente   articolo,   anche
          attraverso la stipulazione di  contratti  istituzionali  di
          sviluppo di cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite  le
          organizzazioni di categoria,  puo'  approvare  un  organico
          programma d'incentivazione per  l'utilizzo  di  colture  di
          prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale. 
              6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentiti  i
          competenti istituti di ricerca,  definisce,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, i parametri fondamentali  di  qualita'  delle
          acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari  e  le
          relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
          dall'art.  112  del  presente  decreto  e  dalla   relativa
          disciplina di attuazione e anche considerati  gli  standard
          di qualita', di cui al decreto legislativo 16  marzo  2009,
          n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e  delle  attivita'
          effettuati ai sensi del medesimo decreto  legislativo.  Con
          il regolamento  di  cui  al  presente  comma  si  provvede,
          altresi', alla  verifica  ed  eventualmente  alla  modifica
          delle norme tecniche per il riutilizzo delle  acque  reflue
          previste dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
          n. 185.». 
              6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   e'   disciplinata
          l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
          al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di  contrasto
          alle  attivita'  illecite  di  gestione  dei  rifiuti,  con
          particolare riferimento al territorio campano.". 
                
              "Art. 2 Azioni e interventi di monitoraggio,  anche  di
          tipo sanitario, nei territori della regione Campania e  nei
          comuni di Taranto e Statte 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1.  Al  fine   di   determinare   gli   indirizzi   per
          l'individuazione o il potenziamento di azioni e  interventi
          di  prevenzione  del  danno  ambientale   e   dell'illecito
          ambientale, monitoraggio,  anche  di  radiazioni  nucleari,
          tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda  e  nei
          pozzi della regione Campania indicati ai sensi dell'art. 1,
          comma 6, e' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri un Comitato interministeriale, presieduto  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o da un  Ministro  da
          lui  delegato,  composto  dal  Ministro  per  la   coesione
          territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro
          della salute, dal  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e dal Ministro della difesa. Il Presidente  della
          regione  Campania  partecipa  di  diritto  ai  lavori   del
          Comitato. Al Comitato spetta altresi' la supervisione delle
          attivita' della Commissione di cui al comma 2. 
              2. Sulla base degli indirizzi  stabiliti  dal  Comitato
          interministeriale di cui al comma 1, previa  valutazione  e
          idonea pubblicazione dei dati  e  delle  informazioni  gia'
          acquisiti da  parte  del  medesimo  Comitato,  al  fine  di
          individuare   o   potenziare   azioni   e   interventi   di
          monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di  falda  e
          nei pozzi della regione Campania, come  indicati  ai  sensi
          dell'art. 1,  comma  6,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          coesione territoriale, entro  trenta  giorni  dall'adozione
          del primo decreto di cui al medesimo art. 1,  comma  6,  e'
          istituita una Commissione  composta  da  un  rappresentante
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   che   la
          presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro  per
          la coesione territoriale, del Ministero  dell'interno,  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per  i
          beni e le attivita' culturali  e  della  regione  Campania,
          nonche' dall'incaricato del Governo per  il  contrasto  del
          fenomeno dei roghi di  rifiuti  nella  regione  Campania  e
          delle problematiche connesse e dal commissario delegato  di
          cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei ministri n. 3891 del 4 agosto  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti
          della Commissione non sono corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi spese o altri emolumenti comunque  denominati.  La
          Commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti
          tra  le  eccellenze  accademiche  e   scientifiche,   anche
          internazionali; agli esperti non sono corrisposti  gettoni,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
              3. La segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il
          supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2  sono
          assicurati dai Dipartimenti di cui si  avvale  il  Ministro
          per la coesione  territoriale,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente  e  comunque  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              4. La Commissione di cui al  comma  2,  entro  sessanta
          giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma  1
          e  per  il  perseguimento  delle  finalita'  ivi  previste,
          avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'art.
          1, comma 1, nonche'  dell'incaricato  del  Governo  per  il
          contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti  nella  regione
          Campania e delle problematiche connesse e  del  commissario
          delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  n.  3891  del  4  agosto  2010,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2010,  adotta  e  successivamente  coordina  un   programma
          straordinario e  urgente  di  interventi  finalizzati  alla
          tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti
          nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori,  nei
          terreni della regione Campania indicati ai sensi  dell'art.
          1,  comma  6.  La  Commissione  deve   inoltre   prevedere,
          nell'ambito degli interventi  di  bonifica  e  riequilibrio
          dell'ecosistema,    l'utilizzo    di    sistemi    naturali
          rigenerativi  e  agroecologici,   attraverso   piante   con
          proprieta'  fitodepurative  previste   dalla   legislazione
          vigente. Tra  i  soggetti  attuatori  degli  interventi  di
          bonifica, sono individuate anche  le  societa'  partecipate
          dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo'
          essere realizzato anche attraverso la stipula di  contratti
          istituzionali di sviluppo, di cui all'art.  6  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce
          periodicamente   al   Comitato   interministeriale    sulle
          attivita'  di  cui   al   presente   comma.   Il   Comitato
          interministeriale  predispone  una  relazione  con  cadenza
          semestrale, da trasmettere alle Camere, avente  ad  oggetto
          il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in
          sicurezza dei siti inquinati, dello  stato  di  avanzamento
          specifico dei lavori e dei progetti nonche'  il  rendiconto
          delle risorse finanziarie  impiegate  e  di  quelle  ancora
          disponibili. Le opere e gli  interventi  di  bonifica  sono
          attuati unicamente  facendo  ricorso  a  bandi  a  evidenza
          pubblica. 
              4-bis. Ai sensi  della  Convenzione  sull'accesso  alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale,  fatta  ad  Aarhus  il  25  giugno  1998,  resa
          esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su  iniziativa
          degli enti locali interessati e della regione Campania,  al
          fine di facilitare la comunicazione,  l'informazione  e  la
          partecipazione   dei   cittadini   residenti   nelle   aree
          interessate, possono essere costituiti consigli  consultivi
          della comunita' locale nei quali sia garantita la  presenza
          di rappresentanze dei cittadini  residenti,  nonche'  delle
          principali organizzazioni agricole e  ambientaliste,  degli
          enti locali e della regione Campania. I  cittadini  possono
          coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante
          l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La
          regione Campania trasmette  le  deliberazioni  assunte  dai
          consigli   consultivi   della   comunita'    locale    alla
          Commissione, che le valuta ai  fini  dell'assunzione  delle
          iniziative  di  competenza,  da   rendere   pubbliche   con
          strumenti idonei. 
              4-ter. Anche ai  fini  degli  opportuni  interventi  di
          bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
          sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e  successive  modificazioni,  adotta  il  regolamento
          relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
          e  di  messa  in  sicurezza,   d'emergenza,   operativa   e
          permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
          all'allevamento,  di   cui   all'art.   241   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (11) 
              4-quater.   La   regione    Campania,    su    proposta
          dell'Istituto superiore di sanita',  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, definisce, nei limiti  delle  risorse
          di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e  2015,  anche
          ai  fini  dei  conseguenti   eventuali   accertamenti,   la
          tipologia di esami per la prevenzione e  per  il  controllo
          dello stato  di  salute  della  popolazione  residente  nei
          comuni,  con  esclusione  dei  comuni  capoluogo,  di   cui
          all'art. 2, comma 1, della  direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  della  salute
          adottata ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  presente
          decreto, che risultino interessati da inquinamento  causato
          da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi  di  rifiuti,
          in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1,  comma  3,
          della citata direttiva. 
              4-quinquies.   La   regione   Puglia,    su    proposta
          dell'Istituto superiore di sanita',  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, definisce, nei limiti  delle  risorse
          di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e  2015,  anche
          ai fini dei conseguenti eventuali  accertamenti,  modalita'
          di offerta di esami per la prevenzione e per  il  controllo
          dello stato  di  salute  della  popolazione  residente  nei
          comuni di Taranto e di Statte. 
              4-sexies.  Gli  esami  previsti  ai  commi  4-quater  e
          4-quinquies sono effettuati senza alcuna  compartecipazione
          alla spesa da parte dei pazienti. 
              4-septies Il Ministero della salute, sentiti le regioni
          Campania  e  Puglia  e  l'Istituto  superiore  di  sanita',
          stabilisce le modalita' con cui sono  trasmessi,  in  forma
          aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita' di cui
          ai commi 4-quater e 4-quinquies. 
              4-octies. Per le attivita' di cui ai commi  4-quater  e
          4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25
          milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25  milioni
          di  euro,   a   valere   sulle   risorse   complessivamente
          finalizzate all'attuazione dell'art.  1,  comma  34,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal  fine  vincolate,  da
          destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di
          quelle  ad  esse  spettanti.  Al  riparto   delle   risorse
          integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania
          e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              5. All'attuazione del programma  straordinario  urgente
          di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014,  nel  limite
          delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della
          riprogrammazione delle linee di  intervento  del  Piano  di
          azione coesione della Regione Campania,  sulla  base  delle
          procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui  al  presente
          comma sono integrate  con  quelle  finalizzate  allo  scopo
          nell'ambito dei programmi  dei  fondi  strutturali  europei
          2014-2020 concernenti la regione  Campania  e  della  quota
          nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione  relativa
          alla medesima regione,  determinata  con  la  delibera  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          di cui all'art. 1, comma 8, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147. 
              5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al
          presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui
          all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, da determinare con il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7,  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  novembre  2008,  n.  181,  e
          successive modificazioni, concorre  alla  realizzazione  di
          interventi prioritari di messa in sicurezza e  di  bonifica
          della regione Campania. La quota di cui al primo periodo e'
          determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e
          dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle
          attivita' finanziarie confiscati a seguito  dell'emanazione
          di sentenze definitive o  dell'applicazione  di  misure  di
          prevenzione ai sensi del codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre  2011,  n.  159,  nell'ambito  di  procedimenti
          penali a  carico  della  criminalita'  organizzata  per  la
          repressione dei reati di cui agli articoli 259  e  260  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  commessi  nel
          territorio della regione Campania. 
              5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  2000/60/CE  del  23
          ottobre  2000  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione
          comunitaria in  materia  di  acque,  nella  concessione  di
          contributi   e   finanziamenti   previsti   dai   programmi
          comunitari finanziati con fondi strutturali, e'  attribuita
          priorita'  assoluta  agli  investimenti  in  infrastrutture
          irrigue e di  bonifica  finalizzati  a  privilegiare  l'uso
          collettivo  della  risorsa  idrica,  in  sostituzione   del
          prelievo privato di acque da falde superficiali e  profonde
          nelle province di Napoli e Caserta". 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  effettuazione  delle
          indagini di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, nel  limite  di
          100.000 euro nel 2013 e di  3.900.000  euro  nel  2014,  si
          provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro
          nel 2014, con le risorse  europee  disponibili  nell'ambito
          del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013
          finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni
          contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le
          risorse europee disponibili nell'ambito  del  programma  di
          sviluppo    rurale    Campania    2007-2013     finalizzate
          all'assistenza tecnica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 347, della legge
          27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita'  2014).",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "347. In fase di prima attuazione, al fondo di  cui  al
          comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi  previste,  sono
          ammessi i seguenti interventi: 
              a) per un importo di 1,5 milioni  di  euro,  contributi
          alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni
          mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli
          eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito  il
          territorio della regione Marche nei  giorni  dal  1°  al  6
          marzo 2011; 
              b) interventi per  la  ricostruzione  a  seguito  degli
          eccezionali eventi alluvionali  che  hanno  colpito  alcuni
          comuni delle province di Lucca, Massa Carrara,  Siena,  nei
          giorni dal 20 al 24 ottobre  2013,  nonche'  della  regione
          Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre  2013,  per  un
          importo di 14 milioni di euro per l'anno  2014  sulla  base
          della ricognizione di fabbisogni finanziari; 
              c)  al  fine  di  consentire  l'avvio   dell'opera   di
          ricostruzione necessaria  nei  territori  della  Toscana  a
          seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013,
          la spesa di 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2014  per  il
          finanziamento degli interventi  diretti  a  fronteggiare  i
          danni conseguenti al sisma.".