Art. 12 
 
Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e  la  trasparenza
  degli organi di verifica ambientale e per accelerare la  spesa  per
  la programmazione unitaria 2007/2013 
 
  1. All'articolo  7,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai
fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica   e   dell'incremento
dell'efficienza  procedimentale,  il  numero   dei   commissari   che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a  quaranta,  inclusi  il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, (( con adeguata  esperienza  professionale,
)) all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»; 
    b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
procede, con proprio decreto, a  ripartire  le  quaranta  unita'  per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.». 
  2. Il decreto di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  adottato  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati,  con  successivo  decreto,  secondo  i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b). 
  3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione  di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo  restando  ogni  altro  profilo  di
responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico  con
effetto dalla data dell'accertamento.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  segnala  la  violazione
all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   le   conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente  utilizzo  delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati, in tutto o in  parte,  con  risorse  dell'Unione  europea
nell'ambito del Quadro Comunitario  di  Sostegno  (QCS)  2007/2013  e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali  e  regionali  alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici  pubblici,  compresi
gli interventi  di  efficientamento  energetico  degli  stessi,  sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i  poteri  derogatori  previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  ((  4-bis.  Ai  fini  dell'accelerazione  della   spesa   e   della
semplificazione delle procedure, le autorita'  ambientali  componenti
la  rete  nazionale  cooperano  sistematicamente   con   i   soggetti
responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi
di sostenibilita' ambientale nella  programmazione,  realizzazione  e
monitoraggio degli interventi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 7, del  decreto-legge  23
          maggio 2008,  n.  90,  recante  "Misure  straordinarie  per
          fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento  dei
          rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni  di
          protezione civile.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          maggio 2008, n. 120, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. Misure per garantire la  razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali 
              1. Ai fini del  contenimento  della  spesa  pubblica  e
          dell'incremento dell'efficienza procedimentale,  il  numero
          dei commissari che compongono  la  Commissione  tecnica  di
          verifica dell'impatto ambientale  di  cui  all'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90,  e'  ridotto  da  cinquanta  a  quaranta,  inclusi   il
          presidente e il segretario, scelti fra  soggetti  provvisti
          del  diploma  di  laurea,  non  triennale,   con   adeguata
          esperienza professionale, all'atto della nomina, di  almeno
          cinque anni. Il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del  mare  procede,  con  proprio  decreto,  a
          ripartire le quaranta unita' per profili di  competenze  ed
          esperienze, stabilendo i relativi criteri.  Entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare  procede,  con  proprio  decreto,  al
          riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale. 
              2. All'art. 37, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Le direzioni sono  coordinate  da  un  Segretario
          generale. Al conferimento dell'incarico di cui  al  periodo
          precedente si provvede ai sensi dell'art. 19, comma  5-bis,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.».  La
          copertura  dei  relativi  oneri  e'   assicurata   mediante
          soppressione  di  un   posto   di   funzione   di   livello
          dirigenziale generale,  effettivamente  ricoperto,  di  cui
          all'art. 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche'
          mediante la soppressione di posti di  funzione  di  livello
          dirigenziale non  generale,  effettivamente  ricoperti,  in
          modo  da  garantire  l'invarianza  della  spesa.  Ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le
          modalita'  tecniche,  finanziarie  e  organizzative   degli
          uffici  di  diretta  collaborazione,  anche   relativamente
          all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto  del
          principio di invarianza della spesa.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  6-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi."  ,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              "Art. 6-bis. Conflitto di interessi 
              1. Il responsabile del procedimento e i titolari  degli
          uffici competenti ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni
          tecniche, gli atti endoprocedimentali  e  il  provvedimento
          finale devono astenersi in caso di conflitto di  interessi,
          segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale." 
              Il decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  recante
          "Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190."  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              Si riporta il  testo  dell'art.  18,  comma  8-ter  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  recante  "Disposizioni
          urgenti per il rilancio  dell'economia."  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O.: 
              "Art.  18  Sblocca  cantieri,   manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni 
              8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia  di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma restando la procedura prevista dall'art. 11, commi da
          4-bis a 4-octies, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico
          di cui al comma 4-sexies del medesimo art. 11 e nelle  more
          della  completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per
          l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
          Per le suddette finalita', nonche' per  quelle  di  cui  al
          comma 8, per gli interventi finanziati con  le  risorse  di
          cui ai commi  8  e  8-sexies,  nella  misura  definita  dal
          decreto di cui al presente periodo,  fino  al  31  dicembre
          2014, i sindaci e i presidenti delle  province  interessati
          operano in qualita' di commissari governativi,  con  poteri
          derogatori rispetto alla  normativa  vigente,  che  saranno
          definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies.".