Art. 14 
 
Ordinanze contingibili e  urgenti,  poteri  sostitutivi  e  modifiche
  urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei  rifiuti.
  Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo  2010
  - C 27/2010 
 
  (( 1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione  ovvero  condanne
della Corte di giustizia dell'Unione  europea  per  violazione  della
normativa dell'Unione  europea,  e  in  particolare  delle  direttive
1999/3l/CE del Consiglio,  del  26  aprile  1999,  e  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in  materia
di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di
grave e concreto pericolo per  la  tutela  della  salute  pubblica  e
dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio  ovvero
il sindaco di uno dei comuni presenti nel  territorio  della  regione
Lazio  possono,  in  attuazione   dell'articolo   191   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
adottare,  nei  limiti   delle   rispettive   competenze,   ordinanze
contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche  speciali,
di gestione dei  rifiuti,  compresa  la  requisizione  in  uso  degli
impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e'  addetto,
senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. )) 
    a) le  parole:  «necessita'  di  tutela»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave  e  concreto  pericolo  per  la
tutela»; 
    b) le parole da: «ricorso  temporaneo»  a:  «elevato  livello  di
tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle  seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato
livello di tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'ordinanza  puo'
disporre la  requisizione  in  uso  degli  impianti  e  l'avvalimento
temporaneo del personale che vi  e'  addetto  senza  costituzione  di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo». 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo  ((
3 aprile 2006, )) n. 152,  in  via  prioritaria,  con  l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb,
senza (( nuovi o maggiori )) oneri per la finanza pubblica. 
  (( 2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 8, le parole: «3  marzo  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis.  Il  termine  finale  di  efficacia  del  contratto,   come
modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al  31  dicembre  2015.
Fermo restando il predetto  termine,  entro  il  30  giugno  2015  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
avvia le procedure per l'affidamento della concessione  del  servizio
nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione  disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei  principi  di
economicita',   semplificazione,   interoperabilita'   tra    sistemi
informatici  e  costante   aggiornamento   tecnologico.   All'attuale
societa' concessionaria del  SISTRI  e'  garantito  l'indennizzo  dei
costi di produzione consuntivati sino al  31  dicembre  2015,  previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  nei
limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»; 
  c) al comma 10, dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
procede, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale,  al  pagamento  degli   ulteriori   costi   di   produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse  riassegnate  nello
stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di  quanto  gia'
versato». 
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.
11, e successive modificazioni, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 
  3-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  come  da  ultimo
differito dall'articolo 10 del decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, e' differito al 31 dicembre 2015. 
  3-ter. Nelle  more  del  funzionamento  a  regime  del  sistema  di
smaltimento  dei  rifiuti  della   regione   Campania   e   sino   al
completamento degli impianti di recupero e trattamento degli  stessi,
e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi,  lo
stoccaggio  dei  rifiuti  in  attesa  di  smaltimento,  il   deposito
temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi  i  codici
CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e  20.03.99,  di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,  e
dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26». 
  4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare  la
gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 -  causa  C-297/08,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e'  nominato  un  commissario  straordinario   per   la
realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,  confermato
dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla  base  di  uno
studio aggiornato sulla produzione dei  rifiuti  con  riferimento  al
bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta
ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,
dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al
dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di
stazione  appaltante,  compresa  la  direzione  dei  lavori,  e,   in
particolare, stipula il contratto con il soggetto  aggiudicatario  in
via   definitiva   dell'affidamento   della   concessione   per    la
progettazione,  costruzione  e  gestione  del  termovalorizzatore   e
provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione
delle opere. Il commissario  garantisce,  attraverso  opportuni  atti
amministrativi e convenzionali, che  il  comune  nel  cui  territorio
ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui  partecipino  con
propri rappresentanti ad  organismi  preposti  alla  vigilanza  nella
realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della  normativa
ambientale e di sicurezza. )) 
  5.-7.(( (soppressi) )) 
  8.  Al  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le  parole:  «di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»; 
  (( b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali  di  cui  all'articolo  185,  comma  1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  come
sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno  la  facolta'  di  sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui  al  presente
comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la  pubblica  e
privata  incolumita'  e  per  la  salute   umana,   con   particolare
riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili
(PM10)"; 
  b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Non costituiscono  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,
anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»; 
  b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). -  1.  I
materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero  in  casse  di
colmata o in altri impianti  autorizzati  ai  sensi  della  normativa
vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni  di
recupero, che possono consistere anche in  operazioni  di  cernita  e
selezione,  soddisfano  e  sono  utilizzati  rispettando  i  seguenti
requisiti e condizioni: 
  a)  non  superano  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento  alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai  requisiti  tecnici  di
cui alla lettera b), secondo periodo; 
  b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente,
anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi  per
le matrici ambientali interessate e in particolare senza  determinare
contaminazione delle acque sotterranee e  superficiali.  In  caso  di
utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i
requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie  prime,
e in  particolare  non  devono  determinare  emissioni  nell'ambiente
superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano  dall'uso
di prodotti e di materie  prime  per  i  quali  e'  stata  rilasciata
l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. 
  2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione  delle  acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati  all'utilizzo  in  un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e  i  limiti  di  cui  all'Allegato  3  del  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri  e  di
solfati qualora i materiali di  dragaggio  siano  destinati  ad  aree
prospicenti  il  litorale  e  siano  compatibili  con  i  livelli  di
salinita' del suolo e della falda. 
  3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione  di
conformita' da cui risultino, oltre ai dati  del  produttore,  o  del
detentore e  dell'utilizzatore,  la  tipologia  e  la  quantita'  dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di  recupero  effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di  impiego  previste  e
l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al  presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per  il  procedimento  di  recupero  e  all'ARPA  nel  cui
territorio  e'  localizzato  il  sito  di  destinazione  o  il  ciclo
produttivo  di  utilizzo,  trenta  giorni  prima  dell'inizio   delle
operazioni di conferimento. Tutti i  soggetti  che  intervengono  nel
procedimento di recupero e  di  utilizzo  dei  materiali  di  cui  al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del  rilascio,  mettendola  a  disposizione  delle
autorita' competenti che la richiedano. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della  dichiarazione  di
cui al  comma  3,  l'autorita'  competente  per  il  procedimento  di
recupero  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle  procedure
disciplinate dal presente articolo e  qualora  rilevi  difformita'  o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo  dei  materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti. 
  5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e
2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione  di
cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del  contratto
di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto  di
cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286»; 
  b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a  sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione» sono soppresse; 
  b-quinquies)  all'articolo  234,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si
intendono i beni composti interamente da polietilene individuati  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.
L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente,  viene
verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di
raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli  impatti
ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e  fino
all'emanazione del decreto di cui al  presente  comma,  per  beni  in
polietilene si intendono i teli e le reti ad  uso  agricolo  quali  i
film per copertura di serre  e  tunnel,  film  per  la  copertura  di
vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio,  film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film  per  pollai,
le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»; 
  b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale  naturale,  anche
derivato da verde pubblico o privato». 
  8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: 
  «1-quinquies. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  1-ter
possono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la
conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitale
inoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nome
dell'utente e password dedicati». 
  8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di  compostaggio
nella regione  Campania  e  nella  regione  Lazio  si  consente  agli
impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare,  sino
al 31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di  trattamento
dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)
dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al  fine  di  accettare
ulteriore  rifiuto  organico  proveniente  dalle  medesime   regioni,
qualora richiedenti perche' in carenza di impianti  di  compostaggio.
Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni  atti
di competenza,  che  definiscono  altresi'  tecniche  e  opportunita'
strumentali di mercato, alla  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di
compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 
  8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in  essere   relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di  rifiuti
che prevedono la miscelazione  di  rifiuti  speciali,  consentita  ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte  quarta  del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,  restano  in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime». 
  8-quinquies.  Il  comma  2  dell'articolo   216-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma  1,  fatti
salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma  2,  lettere
a), b) e c), il  deposito  temporaneo  e  le  fasi  successive  della
gestione degli  oli  usati  sono  realizzati,  anche  miscelando  gli
stessi,  in  modo  da  tenere  costantemente  separati,  per   quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo  l'ordine
di priorita'  di  cui  all'articolo  179,  comma  1,  a  processi  di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di  miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La direttiva 1999/31/CE del Consiglio,  del  26  aprile
          1999, relativa alle discariche  di  rifiuti  e'  pubblicata
          nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. L  182  del
          16/07/1999. 
              La direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e  che
          abroga  alcune  direttive,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea n L  312/3  del  22  novembre
          2008. 
              Si riporta il testo dell'art. 191  del  citato  decreto
          legislativo 152 del 2006: 
              "ART. 191 (Ordinanze contingibili e  urgenti  e  poteri
          sostitutivi) 
              1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
          tutela ambientale, sanitaria e di pubblica  sicurezza,  con
          particolare riferimento alle  disposizioni  sul  potere  di
          ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24  febbraio  1992,
          n. 225, istitutiva del servizio nazionale della  protezione
          civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
          urgente necessita' ovvero di grave e concreto pericolo  per
          la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e  non  si
          possa altrimenti provvedere,  il  Presidente  della  Giunta
          regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco
          possono emettere, nell'ambito delle rispettive  competenze,
          ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
          temporaneo  a  forme,  anche  speciali,  di  gestione   dei
          rifiuti,  anche  in  deroga  alle   disposizioni   vigenti,
          garantendo un elevato livello  di  tutela  della  salute  e
          dell'ambiente. L'ordinanza puo' disporre la requisizione in
          uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale
          che vi e' addetto senza costituzione di rapporti di  lavoro
          con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico
          di  quest'ultimo.  Dette  ordinanze  sono   comunicate   al
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
          Ministro  della  salute,  al   Ministro   delle   attivita'
          produttive, al Presidente  della  regione  e  all'autorita'
          d'ambito   di   cui   all'art.   201   entro   tre   giorni
          dall'emissione  ed  hanno  efficacia  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi. 
              2.  Entro   centoventi   giorni   dall'adozione   delle
          ordinanze di cui al comma 1,  il  Presidente  della  Giunta
          regionale promuove ed adotta le iniziative  necessarie  per
          garantire la  raccolta  differenziata,  il  riutilizzo,  il
          riciclaggio e  lo  smaltimento  dei  rifiuti.  In  caso  di
          inutile decorso del termine e di accertata inattivita',  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  diffida  il  Presidente  della  Giunta  regionale   a
          provvedere  entro  un  congruo  termine  e,  in   caso   di
          protrazione dell'inerzia, puo' adottare in via  sostitutiva
          tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 
              3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le  norme  a
          cui si intende derogare e sono  adottate  su  parere  degli
          organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si  esprimono
          con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 
              4. Le ordinanze  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi  per  ogni
          speciale forma di gestione dei rifiuti.  Qualora  ricorrano
          comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni,
          le ordinanze di cui al  comma  1  anche  oltre  i  predetti
          termini. 
              5. Le ordinanze di cui al comma  1  che  consentono  il
          ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
          pericolosi sono comunicate  dal  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  alla  Commissione
          dell'Unione europea. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 188-bis, comma 4-bis, del
          citato decreto legislativo 152 del 2006: 
              "ART.  188-bis  (Controllo  della  tracciabilita'   dei
          rifiuti) 
              (omissis) 
              4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
          sulla  base  dell'evoluzione  tecnologica  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
          e  all'ottimizzazione  del  sistema  di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle  proposte
          delle associazioni  rappresentative  degli  utenti,  ovvero
          delle  risultanze  delle   rilevazioni   di   soddisfazione
          dell'utenza; le  semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sono
          adottate previa verifica tecnica  e  della  congruita'  dei
          relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
          Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono  finalizzate  ad
          assicurare  un'efficace  tracciabilita'  dei  rifiuti  e  a
          ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non
          intralci  la  corretta  tracciabilita'  dei   rifiuti   ne'
          comporti un aumento  di  rischio  ambientale  o  sanitario,
          anche mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano
          dati di logistica e mobilita' delle merci e  delle  persone
          ed innovazioni di processo che consentano la  delega  della
          gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
          accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare sulla base dei requisiti  tecnologici
          ed organizzativi individuati  con  il  decreto  di  cui  al
          presente  comma,  e   ad   assicurare   la   modifica,   la
          sostituzione o  l'evoluzione  degli  apparati  tecnologici,
          anche con riferimento  ai  dispositivi  periferici  per  la
          misura e certificazione dei dati. Al fine  della  riduzione
          dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
          utenti, il concessionario del sistema informativo, o  altro
          soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          previo  parere  del  Garante  per  la  privacy,  a  rendere
          disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
          integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore  di
          altri enti  pubblici  o  societa'  interamente  a  capitale
          pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle
          regole tecniche  recate  dai  regolamenti  attuativi  della
          direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          anche al fine di fornire servizi  aggiuntivi  agli  utenti,
          senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono  comunque
          assicurate  la  sicurezza  e  l'integrita'  dei   dati   di
          tracciabilita'. Con il decreto di  cui  al  presente  comma
          sono, altresi',  rideterminati  i  contributi  da  porre  a
          carico degli utenti in relazione alla riduzione  dei  costi
          conseguita,   con   decorrenza    dall'esercizio    fiscale
          successivo  a  quello  di   emanazione   del   decreto,   o
          determinate le remunerazioni dei  fornitori  delle  singole
          componenti dei servizi. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 11 del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti  per  il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche  amministrazioni.",  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 2013, n.  204,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  11  Semplificazione  e   razionalizzazione   del
          sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e  in
          materia di energia 
              1. I commi 1, 2  e  3  dell'art.  188-ter  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              "1. Sono tenuti ad  aderire  al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
          188-bis, comma  2,  lettera  a),  gli  enti  e  le  imprese
          produttori iniziali di rifiuti speciali  pericolosi  e  gli
          enti o le imprese  che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
          speciali  pericolosi  a  titolo  professionale  compresi  i
          vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o  che
          effettuano    operazioni    di    trattamento,    recupero,
          smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti  urbani
          e speciali  pericolosi,  inclusi  i  nuovi  produttori  che
          trattano o  producono  rifiuti  pericolosi.  Sono  altresi'
          tenuti  ad  aderire  al  SISTRI,  in  caso   di   trasporto
          intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
          speciali pericolosi in attesa della presa in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  navale  o  ferroviaria   o
          dell'impresa che effettua il  successivo  trasporto.  Entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, con uno o piu' decreti del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  definite  le
          modalita' di applicazione a regime del SISTRI al  trasporto
          intermodale. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis,  comma  2,  lettera  a),  su  base  volontaria   i
          produttori, i gestori e gli intermediari e  i  commercianti
          dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
          soggetti di cui al comma 1 e sono individuate,  nell'ambito
          degli enti o imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei
          rifiuti,  ulteriori  categorie  di  soggetti   a   cui   e'
          necessario  estendere  il  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di cui all'art. 188-bis.". 
              2.  Per  gli  enti  o  le  imprese  che  raccolgono   o
          trasportano   rifiuti   speciali   pericolosi   a    titolo
          professionale compresi  i  vettori  esteri  che  effettuano
          trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
          trasporti transfrontalieri in partenza  dal  territorio,  o
          che  effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,
          smaltimento,  commercio  e   intermediazione   di   rifiuti
          speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
          iniziale di  operativita'  del  SISTRI  e'  fissato  al  1°
          ottobre 2013. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  adottato  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  sentiti  il  Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di una fase
          di  sperimentazione  per  l'applicazione  del   SISTRI,   a
          decorrere dal 30 giugno  2014,  agli  enti  o  imprese  che
          raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo
          professionale, compresi i  vettori  esteri  che  effettuano
          trasporti di  rifiuti  urbani  pericolosi  all'interno  del
          territorio  nazionale  o  trasporti   transfrontalieri   in
          partenza dal territorio, o  che  effettuano  operazioni  di
          trattamento,    recupero,    smaltimento,    commercio    e
          intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal
          momento in cui detti rifiuti sono conferiti  in  centri  di
          raccolta o stazioni ecologiche comunali  o  altre  aree  di
          raggruppamento o stoccaggio. 
              3. Per i produttori  iniziali  di  rifiuti  pericolosi,
          nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei  rifiuti
          urbani del territorio della  regione  Campania  di  cui  al
          comma 4 dell'art. 188-ter, del d.lgs. n. 152 del  2006,  il
          termine iniziale di operativita'  e'  fissato  al  3  marzo
          2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. 
              3-bis.  Fino  al  31  dicembre   2014   continuano   ad
          applicarsi gli adempimenti  e  gli  obblighi  di  cui  agli
          articoli 188, 189, 190 e  193  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, nel testo  previgente  alle  modifiche
          apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,
          nonche' le relative sanzioni.  Durante  detto  periodo,  le
          sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis  e
          260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni, non si applicano. Con il  decreto
          di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  del  mare  provvede  alla  modifica   e
          all'integrazione della disciplina degli adempimenti  citati
          e delle sanzioni relativi  al  SISTRI,  anche  al  fine  di
          assicurare il coordinamento con l'art. 188-ter del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              4. Entro il 3 marzo 2014 e'  adottato  il  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare previsto dall'art. 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del
          2006, come modificato dal presente  articolo,  al  fine  di
          individuare,  nell'ambito  degli   enti   o   imprese   che
          effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli
          23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie  di
          soggetti a  cui  e'  necessario  estendere  il  sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti  di  cui  all'art.  188-bis  del
          d.lgs. n. 152 del 2006. 
              5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4  possono
          comunque  utilizzare  il  SISTRI  su  base   volontaria   a
          decorrere dal 1° ottobre 2013. 
              6. Sono abrogati: 
              a) il comma 5 dell'art. 188-ter del d.lgs. n.  152  del
          2006; 
              b) l'art. 1 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare del 20  marzo  2013,
          recante  "Termini  di  riavvio  progressivo  del   SISTRI",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  92  del  19  aprile
          2013. 
              7. All'art. 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il
          comma 4 e' inserito il seguente: 
              "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
          sulla  base  dell'evoluzione  tecnologica  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
          e  all'ottimizzazione  del  sistema  di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle  proposte
          delle associazioni  rappresentative  degli  utenti,  ovvero
          delle  risultanze  delle   rilevazioni   di   soddisfazione
          dell'utenza; le  semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sono
          adottate previa verifica tecnica  e  della  congruita'  dei
          relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
          Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono  finalizzate  ad
          assicurare  un'efficace  tracciabilita'  dei  rifiuti  e  a
          ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non
          intralci  la  corretta  tracciabilita'  dei   rifiuti   ne'
          comporti un aumento  di  rischio  ambientale  o  sanitario,
          anche mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano
          dati di logistica e mobilita' delle merci e  delle  persone
          ed innovazioni di processo che consentano la  delega  della
          gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
          accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare sulla base dei requisiti  tecnologici
          ed organizzativi individuati  con  il  decreto  di  cui  al
          presente  comma,  e   ad   assicurare   la   modifica,   la
          sostituzione o  l'evoluzione  degli  apparati  tecnologici,
          anche con riferimento  ai  dispositivi  periferici  per  la
          misura e certificazione dei dati. Al fine  della  riduzione
          dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
          utenti, il concessionario del sistema informativo, o  altro
          soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          previo  parere  del  Garante  per  la  privacy,  a  rendere
          disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
          integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore  di
          altri enti  pubblici  o  societa'  interamente  a  capitale
          pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle
          regole tecniche  recate  dai  regolamenti  attuativi  della
          direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          anche al fine di fornire servizi  aggiuntivi  agli  utenti,
          senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono  comunque
          assicurate  la  sicurezza  e  l'integrita'  dei   dati   di
          tracciabilita'. Con il decreto di  cui  al  presente  comma
          sono, altresi',  rideterminati  i  contributi  da  porre  a
          carico degli utenti in relazione alla riduzione  dei  costi
          conseguita,   con   decorrenza    dall'esercizio    fiscale
          successivo  a  quello  di   emanazione   del   decreto,   o
          determinate le remunerazioni dei  fornitori  delle  singole
          componenti dei servizi.". 
              8. In sede di prima applicazione, alle  semplificazioni
          e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro  il
          31 dicembre 2014; tale data puo' essere differita, per  non
          oltre sei mesi, con decreto del  Ministro  dell'Ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  se  cio'  si  renda
          necessario al fine di rendere operative le  semplificazioni
          e  l'ottimizzazione  introdotte.  Sono   fatte   salve   le
          operazioni di collaudo, che hanno per oggetto  la  verifica
          di conformita' del SISTRI alle norme  e  finalita'  vigenti
          anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7,
          e che devono concludersi entro sessanta  giorni  lavorativi
          dalla data di costituzione della commissione di collaudo e,
          per  quanto  riguarda  l'operativita'  del  sistema,  entro
          sessanta giorni lavorativi dalla data di  inizio  di  detta
          operativita'. La commissione di collaudo si compone di  tre
          membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia  per
          l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
          universitari di comprovata competenza ed  esperienza  sulle
          prestazioni oggetto del  collaudo.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede nell'ambito delle risorse di cui  all'art.  14-bis
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
              9. All'esito dell'approvazione  delle  semplificazioni,
          dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo  di  cui
          al comma 8  e  in  considerazione  delle  modifiche  legali
          intervenute e anche tenendo  conto  dell'audit  di  cui  al
          comma 10, il contenuto e la durata del contratto con  Selex
          service   management   s.p.a.   e   il    relativo    piano
          economico-finanziario sono modificati in  coerenza  con  il
          comma 4-bis dell'art. 188-bis del d.lgs. n. 152  del  2006,
          comunque nel limite delle risorse derivanti dai  contributi
          di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, come  rideterminati  ai  sensi  del  predetto
          comma 4-bis. 
              9-bis. Il termine finale di  efficacia  del  contratto,
          come modificato ai sensi del comma 9, e'  stabilito  al  31
          dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il
          30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  avvia   le   procedure   per
          l'affidamento della concessione del servizio  nel  rispetto
          dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e dalle norme dell'Unione europea di settore,  nonche'
          dei    principi    di    economicita',     semplificazione,
          interoperabilita'  tra  sistemi  informatici   e   costante
          aggiornamento     tecnologico.     All'attuale     societa'
          concessionaria del SISTRI  e'  garantito  l'indennizzo  dei
          costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre  2015,
          previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per  l'Italia
          digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori
          alla predetta data. 
              10. Al fine di assicurare la funzionalita'  del  SISTRI
          senza soluzione di continuita', il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del  mare  provvede,  sulla
          base dell'attivita' di audit dei  costi,  eseguita  da  una
          societa'   specializzata   terza,   e   della   conseguente
          valutazione  di  congruita'   dall'Agenzia   per   l'Italia
          Digitale, al versamento alla  societa'  concessionaria  del
          SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'art. 14-bis
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  comunque
          non oltre il trenta per cento dei  costi  della  produzione
          consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza
          delle risorse riassegnate sullo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, al netto di  quanto  gia'
          versato dal Ministero  sino  alla  predetta  data,  per  lo
          sviluppo  e  la  gestione  del  sistema.  Il  pagamento  e'
          subordinato alla  prestazione  di  fideiussione  che  viene
          svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'
          di cui al comma  8.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   procede,   previa
          valutazione  di  congruita'   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, al pagamento degli ulteriori costi di  produzione
          consuntivati,   fino   alla   concorrenza   delle   risorse
          riassegnate  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          medesimo, al netto di quanto gia' versato.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              11. Le sanzioni  per  le  violazioni  di  cui  all'art.
          260-bis del d.lgs. n.  152  del  2006,  limitatamente  alle
          violazioni di cui  al  comma  3  quanto  alle  condotte  di
          informazioni incomplete o inesatte,  a  quelle  di  cui  al
          comma 5 e a  quelle  di  cui  al  comma  7  primo  periodo,
          commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali  il
          SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e  fino  al  30
          settembre 2014 dai  soggetti  per  i  quali  il  SISTRI  e'
          obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate  nel  caso  di
          piu'  di  tre  violazioni  nel  medesimo  rispettivo   arco
          temporale. 
              12. All'art. 183, comma 1, lettera f),  del  d.lgs.  n.
          152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          "(nuovo produttore)". 
              12-bis. I commi 1 e 1-bis  dell'art.  190  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              "1. Sono  obbligati  alla  compilazione  e  tenuta  dei
          registri di carico e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3  dell'art.  184  e  di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'art. 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai  sensi  dell'art.  188-ter,  comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui  all'art.  2135
          del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
          adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
          scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
          relativo al trasporto dei  rifiuti,  o  della  copia  della
          scheda del sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   'circuito
          organizzato di raccolta' di  cui  all'art.  183,  comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              12-ter. All'art. 190, comma 3, del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I  soggetti  di  cui  al
          comma 1," sono sostituite  dalle  seguenti:  "I  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma
          1, lettera a),". 
              12-quater.  All'art.  193,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea  e'  sostituito
          dal seguente: "Per gli enti e le imprese che  raccolgono  e
          trasportano rifiuti e non sono obbligati o  non  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  i  rifiuti  devono  essere
          accompagnati da un formulario di identificazione dal  quale
          devono risultare almeno i seguenti dati:". 
              12-quinquies. All'art. 212 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  dopo  il  comma  19  e'  inserito  il
          seguente: 
              "19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
          iniziali di rifiuti, per il trasporto  dei  propri  rifiuti
          effettuato  all'interno  del   territorio   provinciale   o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera  pp)  del  comma  1  dell'art.
          183.". 
              13. E' abrogato l'art.  27  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          18  febbraio  2011,  n.  52,  pubblicato  sul   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011,
          e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di  vigilanza
          e controllo di cui al medesimo articolo.  Con  decreto,  di
          natura non  regolamentare,  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, da  emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  e'  costituito,  presso  l'Ufficio   di
          Gabinetto del  Ministro  medesimo,  un  Tavolo  tecnico  di
          monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre
          ai soggetti gia'  partecipanti  al  soppresso  comitato  di
          vigilanza,  almeno  un   rappresentante   scelto   tra   le
          associazioni nazionali di  tutela  ambientale  riconosciute
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, senza compensi o indennizzi  per  i  partecipanti
          ne' altri oneri per il bilancio dello  Stato,  che  assolve
          alle funzioni di monitoraggio del sistema di  cui  all'art.
          14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Il
          tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione  del  SISTRI
          provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi  al  Parlamento
          una relazione sul proprio operato. 
              14. All'art. 81, comma 18, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
              "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas si svolge mediante  accertamenti  a  campione  e  si
          esercita nei confronti dei soli soggetti il  cui  fatturato
          e' superiore al fatturato  totale  previsto  dall'art.  16,
          comma 1, prima ipotesi, della legge  10  ottobre  1990,  n.
          287.". 
              14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del  personale
          e  delle  strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato
          nell'ottica  del  contenimento  della  spesa  pubblica,  di
          conseguire  il  rafforzamento  del  contrasto  al  traffico
          illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base  a
          quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera  h),  della
          legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
          dell'interno 28  aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di  migliorare
          l'efficienza   delle   operazioni    inerenti    la    loro
          tracciabilita', all'art. 108, comma  8,  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni,  al  secondo  periodo,   dopo   le   parole:
          "articolazioni centrali"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
          periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
          avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1,  del  decreto
          legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante "Disposizioni  urgenti
          per  il  superamento  di  situazioni  di  criticita'  nella
          gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni  di  inquinamento
          ambientale.",  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   14
          gennaio 2013, n. 11, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Il termine di cui al comma 2-ter  dell'art.  11  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2010,  n.  25,  e
          successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014.
          A partire dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  primo
          periodo si applicano le disposizioni  dell'art.  14,  comma
          27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni. 
              2. Il termine di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  p),
          del  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.   36,   e
          successive  modificazioni,   come   da   ultimo   prorogato
          dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre  2011,
          n. 216,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013. 
              2-bis. All'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al  13
          febbraio 2011 e, per le  apparecchiature  rientranti  nella
          categoria 1 dell'allegato 1°, fino  al  13  febbraio  2013»
          sono soppresse. 
              3.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 10,  commi  5  e  6,  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195: 
              "Art. 10 Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti 
              (omissis) 
              5. Nelle  more  del  completamento  degli  impianti  di
          compostaggio nella regione  Campania,  e  per  le  esigenze
          della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti
          di  compostaggio  in  esercizio  sul  territorio  nazionale
          possono  aumentare   la   propria   autorizzata   capacita'
          ricettiva e di trattamento sino all'8  per  cento.  Con  la
          stessa decorrenza cessano gli effetti delle  ordinanze  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate. 
              6. Per la realizzazione  del  termovalorizzatore  nella
          provincia di Salerno, da dimensionarsi per  il  trattamento
          di un quantitativo  di  rifiuti  non  superiore  a  300.000
          tonnellate  annue,  completando  nel  territorio  le  opere
          infrastrutturali    di    dotazione    della     necessaria
          impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la  provincia
          di Salerno, anche per il tramite della societa' provinciale
          di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007,  n.
          4 e successive modificazioni, provvede a  porre  in  essere
          tutte le procedure e le iniziative occorrenti, mediante  le
          risorse  previste  dall'  ordinanza  del   Presidente   del
          Consiglio dei  Ministri  n.  3724  del  29  dicembre  2008,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11  del  15  gennaio
          2009. Gli atti funzionali rispetto alle finalita' di cui al
          presente comma, gia'  posti  in  essere  sulla  base  della
          normativa vigente, sono revocati ove non  confermati  dalla
          provincia, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8, comma  2,  del  citato
          decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90: 
              "Art.  8.  Termovalorizzatore  di  Napoli,  ecoballe  e
          stoccaggi 
              (omissis) 
              2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
          smaltimento dei rifiuti della regione Campania  di  cui  al
          presente decreto e ferma restando la necessita' di adottare
          misure   di   salvaguardia   ambientale   e    di    tutela
          igienico-sanitaria,  e'   autorizzato   l'esercizio   degli
          impianti in cui i rifiuti aventi  i  codici  CER  19.12.10,
          19.12.12, 19.05.01,  19.05.03,  20.03.01  e  20.03.99  sono
          scaricati al fine di essere  preparati  per  il  successivo
          trasporto  in  un  impianto  di  recupero,  trattamento   o
          smaltimento, e sono altresi' autorizzati lo stoccaggio  dei
          rifiuti in attesa di smaltimento e il  deposito  temporaneo
          limitatamente ai rifiuti aventi  i  medesimi  codici  sopra
          richiamati.". 
              Si riporta il testo dell'art.  5,  del  citato  decreto
          legge 23 maggio 2008, n. 90: 
              "Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno 
              1.   Al   fine   di   consentire   il   pieno   rientro
          dall'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
          nella  regione  Campania,  in  deroga   al   parere   della
          Commissione di valutazione di impatto ambientale in data  9
          febbraio  2005,  fatte  salve  le  indicazioni   a   tutela
          dell'ambiente  e  quelle  concernenti  le   implementazioni
          impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e
          nel rispetto dei  limiti  di  emissione  ivi  previsti,  e'
          autorizzato, presso il  termovalorizzatore  di  Acerra,  il
          conferimento  ed  il  trattamento  dei  rifiuti  aventi   i
          seguenti  codici   CER:   19.05.01;   19.05.03;   19.12.12;
          19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un  quantitativo  massimo
          complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. 
              2. Ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  18
          febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e  tenuto
          conto  del  parere  della  Commissione  di  valutazione  di
          impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo,
          nonche'  della  consultazione  gia'  intervenuta   con   la
          popolazione interessata,  e'  autorizzato  l'esercizio  del
          termovalorizzatore  di  Acerra,  fatti  salvi   i   rinnovi
          autorizzativi  periodici  previsti   dal   citato   decreto
          legislativo. 
              2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato  mette
          a  disposizione  tutte  le  informazioni   riguardanti   le
          autorizzazioni di  cui  ai  commi  1  e  2  e  le  relative
          procedure,   e   ne   informa   la   Commissione    europea
          conformemente all'art.  2,  paragrafo  3,  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e  successive
          modificazioni. 
              3.   Resta   fermo   quanto   previsto   dall'art.    3
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
          gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 20  del  24  gennaio  2008,  e  dall'art.  2,  comma  2,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
          aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.  101  del  30  aprile  2008,  circa   la   realizzazione
          dell'impianto   di   termodistribuzione   nel   comune   di
          Salerno.". 
              Si riporta il testo degli articoli 166, 182, 183,  188,
          234, 256-bis, 190 e 187 del citato decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              "ART. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. I consorzi di bonifica ed  irrigazione,  nell'ambito
          delle loro  competenze,  hanno  facolta'  di  realizzare  e
          gestire le reti a prevalente scopo  irriguo,  gli  impianti
          per l'utilizzazione in agricoltura  di  acque  reflue,  gli
          acquedotti  rurali  e  gli  altri  impianti  funzionali  ai
          sistemi irrigui  e  di  bonifica  e,  previa  domanda  alle
          competenti autorita' corredata dal progetto delle opere  da
          realizzare, hanno facolta' di utilizzare le  acque  fluenti
          nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino  la
          restituzione  delle  acque  e  siano  compatibili  con   le
          successive utilizzazioni, ivi  compresi  la  produzione  di
          energia idroelettrica  e  l'approvvigionamento  di  imprese
          produttive. L'Autorita' di bacino esprime entro  centoventi
          giorni la propria determinazione. Trascorso  tale  termine,
          la domanda si intende accettata. Per tali  usi  i  consorzi
          sono obbligati al pagamento  dei  relativi  canoni  per  le
          quantita' di acqua corrispondenti,  applicandosi  anche  in
          tali ipotesi  le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma
          dell'art. 3 del testo unico  delle  disposizioni  di  legge
          sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
              2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione
          ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1  sono
          regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo  VI
          del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 
              3. Fermo restando il rispetto  della  disciplina  sulla
          qualita' delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte
          terza del presente  decreto,  chiunque,  non  associato  ai
          consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione,  utilizza   canali
          consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche
          se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
          insediamenti di qualsiasi  natura,  deve  contribuire  alle
          spese sostenute dal consorzio tenendo conto  della  portata
          di acqua scaricata. 
              4. Il contributo di cui al comma 3 e'  determinato  dal
          consorzio   interessato   e    comunicato    al    soggetto
          utilizzatore, unitamente alle modalita' di versamento. 
              4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e  con  il  Ministro  della  salute,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e  sentiti  i  competenti  istituti  di
          ricerca, definisce, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, i  parametri
          fondamentali di  qualita'  delle  acque  destinate  ad  uso
          irriguo su colture alimentari e le  relative  modalita'  di
          verifica, fatto salvo quanto  disposto  dall'art.  112  del
          presente decreto e dalla relativa disciplina di  attuazione
          e anche considerati gli standard di  qualita',  di  cui  al
          decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti
          delle indagini e delle attivita' effettuati  ai  sensi  del
          medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui  al
          presente comma si  provvede,  altresi',  alla  verifica  ed
          eventualmente alla modifica delle  norme  tecniche  per  il
          riutilizzo delle acque reflue previste dal  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio 12 giugno 2003, n. 185.". 
              "ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti) 
              In vigore dal 25 dicembre 2010 
              1.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  e'   effettuato   in
          condizioni di sicurezza e  costituisce  la  fase  residuale
          della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
          competente  autorita',  della  impossibilita'  tecnica   ed
          economica di esperire le  operazioni  di  recupero  di  cui
          all'art. 181. A tal fine, la predetta verifica concerne  la
          disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala  che  ne
          consenta  l'applicazione  in  condizioni  economicamente  e
          tecnicamente valide  nell'ambito  del  pertinente  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate o prodotte in ambito  nazionale,  purche'  vi  si
          possa accedere a condizioni ragionevoli. 
              2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono
          essere il piu'  possibile  ridotti  sia  in  massa  che  in
          volume,  potenziando  la  prevenzione  e  le  attivita'  di
          riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo,  ove
          possibile, la priorita' per quei rifiuti  non  recuperabili
          generati nell'ambito  di  attivita'  di  riciclaggio  o  di
          recupero. 
              3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non  pericolosi
          in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
          fatti salvi eventuali accordi regionali  o  internazionali,
          qualora gli aspetti territoriali e  l'opportunita'  tecnico
          economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
          lo richiedano. 
              4.  Nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute   nel
          decreto  legislativo   11   maggio   2005,   n.   133,   la
          realizzazione e  la  gestione  di  nuovi  impianti  possono
          essere  autorizzate  solo  se  il  relativo   processo   di
          combustione  garantisca  un  elevato  livello  di  recupero
          energetico. 
              5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
          sono  disciplinate  secondo  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 13 gennaio 2003, n.  36,  di  attuazione  della
          direttiva 1999/31/CE. 
              6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti   in   fognatura   e'
          disciplinato dall'art. 107, comma 3. 
              6-bis. Le attivita' di raggruppamento  e  abbruciamento
          in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non  superiori
          a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di  cui
          all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo  di
          produzione,   costituiscono   normali   pratiche   agricole
          consentite per il reimpiego  dei  materiali  come  sostanze
          concimanti o ammendanti, e non attivita'  di  gestione  dei
          rifiuti. Nei periodi di massimo  rischio  per  gli  incendi
          boschivi,  dichiarati  dalle  regioni,  la  combustione  di
          residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.  I
          comuni e le altre  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale hanno la facolta'  di  sospendere,  differire  o
          vietare la combustione del materiale  di  cui  al  presente
          comma  all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui   sussistono
          condizioni   meteorologiche,   climatiche   o    ambientali
          sfavorevoli e in tutti i casi  in  cui  da  tale  attivita'
          possano  derivare  rischi  per  la   pubblica   e   privata
          incolumita'  e  per  la  salute  umana,   con   particolare
          riferimento al rispetto dei livelli annuali  delle  polveri
          sottili (PM10; 
              7.-8. (abrogati)". 
              "ART. 183 (Definizioni) 
              In vigore dal 1 settembre 2013 
              1. Ai fini della parte quarta del  presente  decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque
          effettui operazioni di pretrattamento,  di  miscelazione  o
          altre operazioni  che  hanno  modificato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (606) 
              g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) «commerciante»:  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati. 
              o) «raccolta»: il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
          dei centri di raccolta di cui alla lettera  «mm»,  ai  fini
          del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
              p) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) «riutilizzo»:  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) «recupero»: qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  «riciclaggio»:  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   «rigenerazione   degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  «smaltimento»:  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   «stoccaggio»:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in  cui
          gli stessi sono prodotti o, per gli  imprenditori  agricoli
          di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito  che
          sia  nella  disponibilita'  giuridica   della   cooperativa
          agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
          sono soci, alle seguenti condizioni: 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
              cc)  «combustibile   solido   secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell' art. 184-ter, il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) «rifiuto  biostabilizzato»:  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee)  «compost  di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
              ff) «digestato di qualita'»:  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) «emissioni»:  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
              hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
          cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   «inquinamento   atmosferico»:    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
              ll) «gestione  integrata  dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all' art. 5,  comma  1,
          lett. l-ter) del presente decreto; 
              oo) «spazzamento delle strade»: modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) «circuito  organizzato  di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all' art. 184-bis, comma 1, o
          che rispetta i criteri stabiliti in base all' art. 184-bis,
          comma 2.". 
              "ART. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti) 
              In vigore dal 25 dicembre 2010 
              1. Il produttore iniziale o altro detentore di  rifiuti
          provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li
          consegnano ad un intermediario, ad un commerciante,  ad  un
          ente o impresa che effettua le  operazioni  di  trattamento
          dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico  o  privato  addetto
          alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177
          e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi  del
          presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore
          conserva  la  responsabilita'  per   l'intera   catena   di
          trattamento, restando  inteso  che  qualora  il  produttore
          iniziale o  il  detentore  trasferisca  i  rifiuti  per  il
          trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari  di
          cui al presente comma,  tale  responsabilita',  di  regola,
          comunque sussiste. 
              2. Al di fuori dei casi  di  concorso  di  persone  nel
          fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
          1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore  e
          il detentore  siano  iscritti  ed  abbiano  adempiuto  agli
          obblighi del sistema di controllo della tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all' art. 188-bis, comma  2,  lett.
          a), la responsabilita' di  ciascuno  di  tali  soggetti  e'
          limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita  dal
          predetto sistema. 
              3. Al di fuori dei casi  di  concorso  di  persone  nel
          fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
          1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all' art. 188-bis, comma 2, lett. a),  che,
          ai sensi dell' art. 212, comma 8, raccolgono e  trasportano
          i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa: 
              a) a seguito del conferimento di  rifiuti  al  servizio
          pubblico di raccolta previa convenzione; 
              b) a seguito del conferimento dei  rifiuti  a  soggetti
          autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento,  a
          condizione che il produttore sia in possesso del formulario
          di cui all'art. 193 controfirmato e datato  in  arrivo  dal
          destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento  dei
          rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
          termine  abbia  provveduto  a   dare   comunicazione   alla
          provincia della mancata ricezione del formulario. 
              4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o
          al  trasporto   dei   rifiuti   a   titolo   professionale,
          conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti
          autorizzati  alla  gestione  dei  rifiuti  ai  sensi  degli
          articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle
          disposizioni di cui all' art. 177, comma 4. 
              5. I costi della gestione dei  rifiuti  sono  sostenuti
          dal produttore iniziale  dei  rifiuti,  dai  detentori  del
          momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.". 
              "ART. 234 (Consorzio nazionale per  il  riciclaggio  di
          rifiuti di beni in polietilene) (887) (881) (889) 
              In vigore dal 26 agosto 2010 
              1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire  la
          raccolta  e  il  trattamento  dei  rifiuti   di   beni   in
          polietilene destinati allo  smaltimento,  e'  istituito  il
          Consorzio  per  il  riciclaggio  dei  rifiuti  di  beni  in
          polietilene, esclusi gli imballaggi di  cui  all'art.  218,
          comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd),  i  beni,  ed  i
          relativi rifiuti,  di  cui  agli  articoli  227,  comma  1,
          lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione  adottati
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237. 
              2. Ai fini della presente  disposizione,  per  beni  in
          polietilene si intendono i  beni  composti  interamente  da
          polietilene   individuati   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero  dello   sviluppo   economico.
          L'elenco  di  beni  in  polietilene,  di  cui  al   periodo
          precedente, viene  verificato  con  cadenza  triennale  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  di  concerto  con  il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, sulla base dei risultati conseguiti  in  termini
          di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti  beni  nonche'
          degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase  di
          prima attuazione e fino all'emanazione del decreto  di  cui
          al presente comma, per beni in polietilene si  intendono  i
          teli e le reti ad uso agricolo quali i film  per  copertura
          di serre e tunnel, film  per  la  copertura  di  vigneti  e
          frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio,  film
          per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per
          pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione. 
              3. Il consorzio di cui al comma  1,  gia'  riconosciuto
          dalla previgente normativa, ha  personalita'  giuridica  di
          diritto privato senza scopo di lucro e  adegua  il  proprio
          statuto in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
          entro centoventi giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
          Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto  ed
          in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,   efficacia,
          efficienza ed economicita', nonche' di  libera  concorrenza
          nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
          del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione
          in rappresentanza dei raccoglitori e  dei  riciclatori  dei
          rifiuti deve essere uguale  a  quello  dei  consiglieri  di
          amministrazione  in  rappresentanza  dei   produttori   con
          materie  prime.  Lo  statuto  adottato  dal  consorzio   e'
          trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, che lo  approva  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  salvo
          motivate  osservazioni  cui  il  consorzio  e'  tenuto   ad
          adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.  Qualora   il
          consorzio  non  ottemperi  nei   termini   prescritti,   le
          modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          il decreto ministeriale di approvazione dello  statuto  del
          consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              4. Ai consorzi partecipano: 
              a)  i  produttori  e  gli  importatori   di   beni   in
          polietilene; 
              b)  gli  utilizzatori  e  i  distributori  di  beni  in
          polietilene; 
              c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in
          polietilene. 
              5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di  soci
          aggiunti i produttori ed importatori di  materie  prime  in
          polietilene per la produzione di beni in polietilene  e  le
          imprese che effettuano  la  raccolta,  il  trasporto  e  lo
          stoccaggio  dei  beni  in  polietilene.  Le  modalita'   di
          partecipazione vengono definite nell'ambito  dello  statuto
          di cui al comma 3. 
              6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  di
          cui al comma 4 che vengano costituiti  o  inizino  comunque
          una  delle  attivita'  proprie  delle  categorie   medesime
          successivamente all'entrata in vigore  della  parte  quarta
          del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di  cui
          al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  7,  entro
          sessanta giorni dalla data  di  costituzione  o  di  inizio
          della propria attivita'. 
              7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del  comma
          1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: 
              a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di
          beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; 
              b)  mettere  in  atto  un   sistema   di   raccolta   e
          restituzione dei beni in polietilene al  termine  del  loro
          utilizzo, con  avvio  al  riciclo  o  al  recupero,  previo
          accordi  con  aziende  che  svolgono  tali  attivita',  con
          quantita' definite e documentate; 
              Nelle predette  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono
          richiedere all'osservatorio nazionale sui  rifiuti,  previa
          trasmissione di idonea  documentazione,  il  riconoscimento
          del sistema adottato.  A  tal  fine  i  predetti  operatori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema e' effettivamente ed  autonomamente  funzionante  e
          che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi fissati dal  presente  articolo.  Gli
          operatori devono inoltre garantire che gli  utilizzatori  e
          gli utenti  finali  siano  informati  sulle  modalita'  del
          sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver  acquisito   i
          necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          l'adozione  dei  relativi  provvedimenti   sostitutivi   da
          emanarsi  nei  successivi  sessanta   giorni.   L'Autorita'
          presenta una relazione annuale di sintesi relativa a  tutte
          le istruttorie esperite. 
              8. I consorzi di cui al  comma  1  si  propongono  come
          obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di
          polietilene al termine del ciclo di utilita'  per  avviarli
          ad attivita' di riciclaggio e di recupero.  A  tal  fine  i
          consorzi svolgono  per  tutto  il  territorio  nazionale  i
          seguenti compiti: 
              a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di
          polietilene; 
              b) assicurano la raccolta, il riciclaggio  e  le  altre
          forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene; 
              c)  promuovono  la  valorizzazione  delle  frazioni  di
          polietilene non riutilizzabili; 
              d) promuovono l'informazione  degli  utenti,  intesa  a
          ridurre il  consumo  dei  materiali  ed  a  favorire  forme
          corrette di raccolta e di smaltimento; 
              e) assicurano l'eliminazione dei  rifiuti  di  beni  in
          polietilene  nel  caso  in  cui   non   sia   possibile   o
          economicamente conveniente  il  riciclaggio,  nel  rispetto
          delle disposizioni contro l'inquinamento. 
              9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati,  i
          consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale. 
              10. I consorzi sono  tenuti  a  garantire  l'equilibrio
          della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per
          il funzionamento dei consorzi sono costituiti: 
              a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi; 
              b) dai contributi dei soggetti partecipanti; 
              c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
              d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio
          di cui al comma 13. 
              11.  Le  deliberazioni  degli  organi   dei   consorzi,
          adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del
          presente decreto ed a norma dello statuto, sono  vincolanti
          per tutti i soggetti partecipanti. 
              12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti  di  cui
          al   comma   7   trasmettono   annualmente   al    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
          al  Ministro  delle  attivita'   produttive   il   bilancio
          preventivo e consuntivo entro sessanta  giorni  dalla  loro
          approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di
          cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano
          una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata
          dagli stessi e dai loro singoli aderenti  nell'anno  solare
          precedente. 
              13.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive determina ogni due  anni  con  proprio
          decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in  caso  di
          mancato  raggiungimento  dei   predetti   obiettivi,   puo'
          stabilire  un  contributo  percentuale  di  riciclaggio  da
          applicarsi sull'importo netto delle  fatture  emesse  dalle
          imprese produttrici ed importatrici di beni di  polietilene
          per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita' produttive determina gli obiettivi
          di riciclaggio a valere per il primo biennio entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              14. Decorsi novanta giorni  dalla  pubblicazione  nella
          Gazzetta  ufficiale  del  decreto  di  approvazione   dello
          statuto di cui al  comma  3,  chiunque,  in  ragione  della
          propria attivita', detiene rifiuti di beni  in  polietilene
          e' obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o
          direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati  dai
          consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto  previsto  dal
          comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la  facolta'
          per il detentore di cedere i rifiuti di beni in polietilene
          ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.". 
              "Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque appicca il  fuoco  a  rifiuti  abbandonati  ovvero
          depositati  in  maniera  incontrollata  e'  punito  con  la
          reclusione da due a  cinque  anni.  Nel  caso  in  cui  sia
          appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena
          della reclusione da tre a  sei  anni.  Il  responsabile  e'
          tenuto  al  ripristino   dello   stato   dei   luoghi,   al
          risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche  in
          via di regresso, delle spese per la bonifica. 
              2. Le stesse pene si applicano a  colui  che  tiene  le
          condotte di cui all'art. 255, comma 1,  e  le  condotte  di
          reato di cui agli articoli 256  e  259  in  funzione  della
          successiva combustione illecita di rifiuti. 
              3. La pena e' aumentata di un terzo se  il  delitto  di
          cui al comma 1 e' commesso  nell'ambito  dell'attivita'  di
          un'impresa  o  comunque  di  un'attivita'  organizzata.  Il
          titolare  dell'impresa  o  il  responsabile  dell'attivita'
          comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo
          profilo dell'omessa  vigilanza  sull'operato  degli  autori
          materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa  o
          all'attivita' stessa;  ai  predetti  titolari  d'impresa  o
          responsabili  dell'attivita'  si  applicano   altresi'   le
          sanzioni previste dall'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
              4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di  cui
          al comma 1 e' commesso in territori che, al  momento  della
          condotta e comunque nei cinque  anni  precedenti,  siano  o
          siano  stati  interessati  da  dichiarazioni  di  stato  di
          emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225. 
              5. I mezzi  utilizzati  per  il  trasporto  di  rifiuti
          oggetto del reato di cui al comma 1 del presente  articolo,
          inceneriti in aree o  in  impianti  non  autorizzati,  sono
          confiscati ai sensi dell'art. 259, comma 2,  salvo  che  il
          mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al
          citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri
          concorso di  persona  nella  commissione  del  reato.  Alla
          sentenza di  condanna  o  alla  sentenza  emessa  ai  sensi
          dell'art. 444 del codice di procedura  penale  consegue  la
          confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se  di
          proprieta' dell'autore o del concorrente nel  reato,  fatti
          salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei
          luoghi. 
              6. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 255  se  le
          condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui
          all'art. 184, comma 2, lettera e).  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 182, comma 6-bis,  le  disposizioni  del
          presente articolo non  si  applicano  all'abbruciamento  di
          materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato  da
          verde pubblico o privato. 
              6-bis.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   e
          dell'art. 256 non si  applicano  al  materiale  agricolo  e
          forestale derivante da sfalci,  potature  o  ripuliture  in
          loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di  tale
          materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli  e
          in quantita' giornaliere non superiori a  tre  metri  steri
          per ettaro nelle aree,  periodi  e  orari  individuati  con
          apposita ordinanza del Sindaco competente  per  territorio.
          Nei periodi di massimo rischio per  gli  incendi  boschivi,
          dichiarati  dalle  Regioni,  la  combustione   di   residui
          vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.". 
              "ART. 190 (Registri di carico e scarico) 
              In vigore dal 31 ottobre 2013 
              1.  Sono  obbligati  alla  compilazione  e  tenuta  dei
          registri di carico e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3  dell'art.  184  e  di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'art. 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai  sensi  dell'art.  188-ter,  comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui  all'art.  2135
          del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
          adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
          scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
          relativo al trasporto dei  rifiuti,  o  della  copia  della
          scheda del sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   'circuito
          organizzato di raccolta' di  cui  all'art.  183,  comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al  comma
          1-ter possono sostituire il registro di  carico  e  scarico
          con  la  conservazione  della  scheda  SISTRI  in   formato
          fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
          informatico  e'  accessibile  on-line   sul   portale   del
          destinatario, in apposita sezione, con nome  dell'utente  e
          password dedicati. 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione di cui  all'  art.  193,
          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.  188-bis,  comma  2,
          lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei
          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data
          dell'ultima registrazione. 
              3.  I  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi si cui al comma 1, letera a), la cui  produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art. 188-bis, comma 2, lett. a),  relative  ai  rifiuti
          prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all' art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli
          obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
          pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la  registrazione  del
          carico   e   dello   scarico   puo'    essere    effettuata
          contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti  stessi
          dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per  ciascun
          codice dell'elenco dei rifiuti.". 
              "ART.  187  (Divieto   di   miscelazione   di   rifiuti
          pericolosi) 
              In vigore dal 25 dicembre 2010 
              1.  E'  vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi
          differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero  rifiuti
          pericolosi con  rifiuti  non  pericolosi.  La  miscelazione
          comprende la diluizione di sostanze pericolose. 
              2. In deroga al comma 1, la  miscelazione  dei  rifiuti
          pericolosi che non presentino la stessa  caratteristica  di
          pericolosita', tra loro o con  altri  rifiuti,  sostanze  o
          materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli  articoli
          208, 209 e 211 a condizione che: 
              a) siano rispettate le condizioni di cui all'art.  177,
          comma 4, e l'impatto negativo della  gestione  dei  rifiuti
          sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; 
              b) l'operazione di miscelazione sia  effettuata  da  un
          ente o da un'impresa che ha ottenuto  un'autorizzazione  ai
          sensi degli articoli 208, 209 e 211; 
              c)  l'operazione  di  miscelazione  sia  conforme  alle
          migliori tecniche disponibili di cui all' art.  183,  comma
          1, lettera nn). 
              2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in  essere
          relative all'esercizio degli  impianti  di  recupero  o  di
          smaltimento di rifiuti che  prevedono  la  miscelazione  di
          rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo
          e dell'allegato G alla parte quarta del  presente  decreto,
          nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del
          decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n.  205,  restano  in
          vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime». 
              8-quinquies. Il comma 2 dell'art. 216-bis  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «2. In deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1,
          fatti salvi i requisiti di cui al medesimo art. 187,  comma
          2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo  e  le  fasi
          successive della gestione degli oli usati sono  realizzati,
          anche  miscelando   gli   stessi,   in   modo   da   tenere
          costantemente separati, per quanto tecnicamente  possibile,
          gli oli usati da destinare, secondo l'ordine  di  priorita'
          di cui all'art. 179, comma 1,  a  processi  di  trattamento
          diversi fra loro. E' fatto comunque  divieto  di  miscelare
          gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. 
              3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
          ed in particolare di quelle di cui all'art. 256,  comma  5,
          chiunque viola il divieto di cui al comma  1  e'  tenuto  a
          procedere a proprie  spese  alla  separazione  dei  rifiuti
          miscelati,  qualora  sia  tecnicamente  ed   economicamente
          possibile e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 177,
          comma 4.".