(( Art. 17 bis 
 
 
Disposizioni in materia di societa' cooperative  di  consumo  e  loro
consorzi  e  di  banche  di   credito   cooperativo.   Procedura   di
             cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008 
 
  1. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota
di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7  della  legge  31  gennaio
1992, n. 59, non concorre a formare il  reddito  imponibile  ai  fini
delle imposte dirette entro i limiti ed  alle  condizioni  prescritte
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013. 
  2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  le  societa'
cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'
prevalente la quota di cui al periodo precedente e'  stabilita  nella
misura  del  23  per  cento.  Resta  ferma  la  limitazione  di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112». 
  3.  Le  banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  dalla  Banca
d'Italia ad  un  periodo  di  operativita'  prevalente  a  favore  di
soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ai  fini
delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative diverse da quelle a mutualita'  prevalente,  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello  nel  corso  del  quale  e'
trascorso  un  anno  dall'inizio  del  periodo   di   autorizzazione,
relativamente  ai  periodi  d'imposta  in  cui  non  e'  ripristinata
l'operativita' prevalente a favore dei soci. 
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Le maggiori entrate di cui ai  commi  1  e  2,  pari  a  4,8
milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto  di
natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce
le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore
a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i  livelli
di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'. 
  6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte: 
  a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari  e  di  bilancio
della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche  attraverso  la
loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa'; 
  b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione  dei  soci  alle
assemblee anche attraverso  la  comunicazione  telematica  preventiva
dell'ordine  del  giorno  e  la  previsione  della  possibilita'   di
formulare domande sugli argomenti da trattare; 
  c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti  dei  consigli  di
amministrazione della  cooperativa  anche  attraverso  la  previsione
dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione. 
  7. Con il decreto di cui al comma 5, ai  sensi  dell'articolo  2533
del codice civile, sono determinati i casi di  esclusione  del  socio
che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico  con  la
cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un
periodo significativo di almeno un anno. 
  8. Le societa' cooperative di cui al comma 5 uniformano il  proprio
statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro
il 31 dicembre 2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 31 gennaio
          1992, n. 59, recante "Nuove norme in  materia  di  societa'
          cooperative.",  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   7
          febbraio 1992, n. 31, S.O: 
              "Art. 7 (Rivalutazione delle quote o delle azioni) 
              1. Le societa' cooperative e i  loro  consorzi  possono
          destinare una quota degli utili  di  esercizio  ad  aumento
          gratuito del capitale sociale sottoscritto  e  versato.  In
          tal caso possono essere superati i limiti  massimi  di  cui
          all'art. 3, purche' nei limiti delle variazioni dell'indice
          nazionale generale annuo  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie di operai e di impiegati, calcolate  dall'Istituto
          nazionale   di   statistica   (ISTAT)   per   il    periodo
          corrispondente a quello dell'esercizio sociale in  cui  gli
          utili stessi sono stati prodotti. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle azioni e alle quote dei soci sovventori. 
              3. La quota di utili destinata ad aumento del  capitale
          sociale, nei limiti di cui  al  comma  1,  non  concorre  a
          formare  il  reddito  imponibile  ai  fini  delle   imposte
          dirette; il rimborso del capitale e' soggetto a imposta, ai
          sensi del settimo comma dell'art. 20  del  decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,  a
          carico dei soli soci nel  periodo  di  imposta  in  cui  il
          rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare
          imputato ad aumento delle quote o delle azioni." 
              Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  "de  minimis",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  ufficiale   dell'Unione   europea   L/352/1   del
          24.12.2013 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 464, della legge
          30 dicembre 2004, n.  311,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2005),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "464.  A  decorrere  dall'esercizio  in  corso  al   31
          dicembre 2004, in deroga all'art. 3 della legge  27  luglio
          2000, n. 212, per le societa' cooperative e  loro  consorzi
          diverse da quelle a mutualita' prevalente  l'applicabilita'
          dell'art. 12 della legge  16  dicembre  1977,  n.  904,  e'
          limitata alla quota del 30  per  cento  degli  utili  netti
          annuali, a condizione che tale quota sia destinata  ad  una
          riserva  indivisibile  prevista  dallo  statuto.   Per   le
          societa' cooperative di consumo e loro consorzi diverse  da
          quelle a mutualita' prevalente la quota di cui  al  periodo
          precedente e' stabilita nella  misura  del  23  per  cento.
          Resta ferma la limitazione di cui all'art. 6, comma 1,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.". 
                
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   35   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia.",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O: 
              "Art. 35 Operativita' 
              1. Le  banche  di  credito  cooperativo  esercitano  il
          credito  prevalentemente  a  favore  dei  soci.  La   Banca
          d'Italia puo'  autorizzare,  per  periodi  determinati,  le
          singole banche di credito cooperativo  a  una  operativita'
          prevalente  a  favore  di  soggetti   diversi   dai   soci,
          unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'. 
              2.  Gli  statuti  contengono  le  norme  relative  alle
          attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e  alla
          competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri
          fissati dalla Banca d'Italia.". 
              Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del  decreto
          legge 29  novembre  2004,  n.  282,  recante  "Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica."
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2004,  n.
          280: 
              "10.Proroga di termini in  materia  di  definizione  di
          illeciti edilizi. 
              (omissis) 
              4.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2533 del codice civile: 
              "Art. 2533. 
              Esclusione del socio. 
              L'esclusione del socio, oltre  che  nel  caso  indicato
          all'art. 2531, puo' aver luogo: 
              1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 
              2)  per  gravi  inadempienze  delle  obbligazioni   che
          derivano  dalla   legge,   dal   contratto   sociale,   dal
          regolamento o dal rapporto mutualistico; 
              3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
          partecipazione alla societa'; 
              4) nei casi previsti dall'art. 2286; 
              5) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma. 
              L'esclusione    deve    essere     deliberata     dagli
          amministratori  o,  se  l'atto  costitutivo   lo   prevede,
          dall'assemblea. 
              Contro la deliberazione di  esclusione  il  socio  puo'
          proporre opposizione al tribunale, nel termine di  sessanta
          giorni dalla comunicazione. 
              Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo
          scioglimento  del  rapporto  sociale  determina  anche   la
          risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.".