Art. 9 Termini 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, la Motorizzazione individua adeguati termini per la cancellazione dei dati personali trattati in applicazione del presente decreto, nonche' per un esame periodico della necessita' di conservazione dei dati stessi, e adotta misure tecniche e procedurali che garantiscano che tali termini siano rispettati. 2. All'atto della comunicazione dei dati, la Motorizzazione puo' indicare al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i termini della loro conservazione. 3. Nei casi in cui il punto di contatto di un altro Stato membro indichi termini per la conservazione dei dati comunicati, la Motorizzazione ne informa quanto prima gli organi accertatori i quali, alla scadenza, devono cancellare i dati. Tale obbligo non sussiste per gli organi accertatori se, alla scadenza dei termini, i dati sono necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione in corso, per l'accertamento di reati o per l'esecuzione di sanzioni.