Art. 9 
 
                               Termini 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  12,  comma  2,  la
Motorizzazione individua adeguati termini per  la  cancellazione  dei
dati personali trattati in applicazione del presente decreto, nonche'
per un esame periodico della necessita'  di  conservazione  dei  dati
stessi, e adotta misure tecniche e procedurali che  garantiscano  che
tali termini siano rispettati. 
  2. All'atto della comunicazione dei dati,  la  Motorizzazione  puo'
indicare al punto di contatto nazionale  dell'altro  Stato  membro  i
termini della loro conservazione. 
  3. Nei casi in cui il punto di contatto di un  altro  Stato  membro
indichi  termini  per  la  conservazione  dei  dati  comunicati,   la
Motorizzazione ne informa  quanto  prima  gli  organi  accertatori  i
quali, alla scadenza, devono cancellare  i  dati.  Tale  obbligo  non
sussiste per gli organi accertatori se, alla scadenza dei termini,  i
dati sono necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione
in corso, per l'accertamento di reati o per l'esecuzione di sanzioni.