Art. 8 
 
          Pluralita' di difensori e societa' professionali 
 
  1. Quando incaricati della difesa sono piu' avvocati,  ciascuno  di
essi ha diritto nei confronti del cliente  ai  compensi  per  l'opera
prestata,  ma  nella  liquidazione  a  carico  del  soccombente  sono
computati i compensi per un solo avvocato. 
  2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di  domiciliatario,
spetta  di  regola  un  compenso  non  inferiore  al  20  per   cento
dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate  per
le fasi processuali che lo stesso  domiciliatario  ha  effettivamente
seguito  e,  comunque,  rapportato  alle  prestazioni   concretamente
svolte. 
  3. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di
avvocati si applica il compenso spettante a un  solo  professionista,
anche se la prestazione e' svolta da piu' soci.