Art. 10 
 
 
          Interventi internazionali di emergenza umanitaria 
 
  1. Gli interventi internazionali di emergenza  umanitaria  compresi
nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso  e  all'assistenza
delle  popolazioni  e  al  rapido  ristabilimento  delle   condizioni
necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono  deliberati
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei
soggetti di cui al  capo  VI,  che  abbiano  specifica  e  comprovata
esperienza in  materia,  avvalendosi,  ove  possibile,  dei  soggetti
operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza. 
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  puo'  affidare   gli
interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di
emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni,  ivi
incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie
procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di  primo
soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa  con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
e con l'Agenzia di cui all'articolo 17.  Resta  ferma  la  disciplina
vigente in materia di interventi di  primo  soccorso  all'estero  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,  n.
152. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 31  maggio
          2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di  protezione
          civile), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          luglio 2005, n. 152 e' il seguente: 
              "Art. 4. Disciplina e  potenziamento  del  Dipartimento
          della  protezione  civile.  -  1.  Al  fine  di   garantire
          l'uniforme determinazione  delle  politiche  di  protezione
          civile, delle attivita' di  coordinamento  e  dei  relativi
          poteri di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed
          efficace  espletamento  delle  attribuzioni  del   Servizio
          nazionale della protezione civile, e' attribuita, ai  sensi
          del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, la  titolarita'  della  funzione  in
          materia di protezione civile al  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri  che  puo'  delegarne  l'esercizio  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, fatte salve le  competenze  regionali  previste  dalla
          normativa vigente. Le disposizioni previste dagli  articoli
          1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5,
          6-bis  del  decreto-legge  7  settembre   2001,   n.   343,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
          n. 401, recanti riferimenti al  Ministro  od  al  Ministero
          dell'interno, sono conseguentemente abrogate. 
              2. Ferme le competenze in materia di  cooperazione  del
          Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e l'articolo  5-bis,  comma  5,  del
          decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,  n.  401,  si
          applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento
          della  protezione  civile,  per  quanto  di  competenza  in
          coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
          interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge  26
          febbraio 1987, n. 49,  possono  essere  adottate  anche  le
          ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3,  della  legge  24
          febbraio  1992,  n.  225,  su  richiesta  della   Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo. 
              3.  Al  fine  di  assicurare  la  migliore   efficienza
          operativa delle strutture del Dipartimento della protezione
          civile, con  riferimento  alla  mobilita'  sul  territorio,
          realizzando le condizioni  per  l'indispensabile  prontezza
          degli interventi  nei  territori  interessati  da  contesti
          emergenziali,    e'    autorizzato,    nell'ambito    delle
          disponibilita' del  Fondo  per  la  protezione  civile,  il
          compimento  delle  necessarie  iniziative   negoziali   per
          conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione
          al Dipartimento  stesso,  anche  sulla  base  di  ordinanze
          emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225. 
              4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei
          propri mezzi aerei adibiti  al  servizio  di  lotta  attiva
          contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di  un
          ulteriore  potenziamento  dei  programmi   concernenti   la
          sicurezza,  il  Dipartimento   della   protezione   civile,
          salvaguardando  le  primarie  esigenze  connesse  al   piu'
          efficace assolvimento del predetto servizio, e' autorizzato
          ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture
          anche di altri Paesi,  finalizzate  all'utilizzo  a  titolo
          oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello  estivo.
          Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del
          bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  destinata  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione  civile.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.".