Art. 4 
 
 
  Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo 
 
  1. L'insieme delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, rivolte
ai soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,  di  seguito  denominato
«cooperazione  pubblica  allo  sviluppo  (CPS)»,  e'  finalizzato  al
sostegno  di  un  equilibrato  sviluppo  delle  aree  di  intervento,
mediante azioni di  rafforzamento  delle  autonome  risorse  umane  e
materiali, e si articola in: 
    a) iniziative in ambito multilaterale; 
    b)  partecipazione  ai  programmi  di  cooperazione   dell'Unione
europea; 
    c) iniziative a dono,  di  cui  all'articolo  7,  nell'ambito  di
relazioni bilaterali; 
    d) iniziative finanziate con crediti concessionali; 
    e) iniziative di partenariato territoriale; 
    f) interventi internazionali di emergenza umanitaria; 
    g) contributi ad iniziative della societa' civile di cui al  capo
VI.