Art. 7 
 
 
        Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali 
 
  1. La CPS si realizza nella  forma  della  cooperazione  bilaterale
attraverso  progetti,  programmi  e  iniziative  a  dono,  finanziati
interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da  enti
pubblici e da enti locali.  Tali  iniziative,  approvate  secondo  le
procedure di cui alla presente  legge,  sono  finanziate  ed  attuate
tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse  devono  corrispondere
ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i
principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte
dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita' locali. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano  anche  attraverso
contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner.
Per  assicurare  la  qualita'  degli  interventi  e   rafforzare   la
responsabilita' dei Paesi partner secondo i  principi  sull'efficacia
degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali  azioni
di sostegno al bilancio  devono  rispettare  i  criteri  relativi  al
mantenimento della stabilita' macroeconomica del  Paese  partner,  la
trasparenza  e  l'affidabilita'  del   suo   quadro   legislativo   e
istituzionale e implicano modalita' di  controllo  sulla  correttezza
dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti. 
  3.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale provvede  alla  negoziazione  ed  alla  stipula  degli
accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto
riguardo al riconoscimento e alla  valorizzazione  delle  espressioni
della societa' civile  operanti  nei  Paesi  partner  nel  campo  dei
servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.