Art. 14 
 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
  1.  Presso  il  Ministero   opera   l'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   di   seguito   denominato
«Organismo». 
  2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  esercita,  in  posizione  di
autonomia operativa e valutativa, i compiti e  le  funzioni  indicate
dai commi 2, 4 e 5 del citato articolo  14,  nonche'  quelli  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d),  e  comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  cosi'  come  modificata
dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e
all'articolo  8,  comma  1,  ultimo  periodo,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 286 del  1999,  come  indicati  nell'articolo  16  del
presente decreto.  Esercita,  altresi',  le  attivita'  di  controllo
strategico di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito,  direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
  3. L'Organismo e' nominato, sentita l'Autorita' di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  un
periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita'
e i criteri di  cui  all'articolo  14,  commi  3  e  8,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  4. L'Organismo  e'  costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero
collegiale composto da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di
presidente, dotati dei requisiti stabiliti  dall'Autorita'  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 6, lettera g),  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 e di  elevata  professionalita'  ed  esperienza,
maturata  nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
performance e della valutazione del personale  delle  amministrazioni
pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Autorita' di cui  al
citato articolo 13. 
  5. I componenti dell'Organismo  non  possono  essere  nominati  tra
soggetti che rivestano  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in
partiti politici o in organizzazioni  sindacali  ovvero  che  abbiano
rapporti continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le
predette  organizzazioni,  ovvero  che   abbiano   rivestito   simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre  anni
precedenti la designazione. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'art. 13,  dall'organo  di
          indirizzo politico-amministrativo per  un  periodo  di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'art. 10 e ne  assicura  la  visibilita'  attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.  7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione  di  cui  all'art.  13,  cura  annualmente   la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma  6,  lettera
          g), e di elevata professionalita' ed  esperienza,  maturata
          nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'art. 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera  d)
          e comma 2,  lettera  a),  dell'art.  8,  comma  1,  nonche'
          dell'art. 6, comma 1  del  citato  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 286: 
              «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
          Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della  rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
              a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza
          dell'azione  amministrativa   (controllo   di   regolarita'
          amministrativa e contabile); 
              b) verificare l'efficacia, efficienza  ed  economicita'
          dell'azione amministrativa al fine  di  ottimizzare,  anche
          mediante tempestivi interventi di correzione,  il  rapporto
          tra costi e risultati (controllo di gestione); 
              c) valutare le prestazioni del personale con  qualifica
          dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
              d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
          di attuazione dei piani, programmi ed  altri  strumenti  di
          determinazione  dell'indirizzo  politico,  in  termini   di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico). 
              2. La progettazione  d'insieme  dei  controlli  interni
          rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori  per  i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria autonomia organizzativa e legislativa e  derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il principio di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": 
                a) l'attivita' di valutazione e controllo  strategico
          supporta l'attivita'  di  programmazione  strategica  e  di
          indirizzo politico-amministrativo di cui agli  articoli  3,
          comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29.  Essa  e'
          pertanto svolta da strutture  che  rispondono  direttamente
          agli organi di indirizzo politico-amministrativo; 
              (Omissis).». 
              «Art. 8 (Direttiva  annuale  del  Ministro).  -  1.  La
          direttiva annuale del Ministro  di  cui  all'art.  14,  del
          decreto  n.  29,  costituisce  il  documento  base  per  la
          programmazione  e  la  definizione  degli  obiettivi  delle
          unita'  dirigenziali  di  primo  livello.  In  coerenza  ad
          eventuali  indirizzi  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di  parita'
          e pari opportunita'  previsti  dalla  legge,  la  direttiva
          identifica  i  principali  risultati  da   realizzare,   in
          relazione   anche   agli   indicatori    stabiliti    dalla
          documentazione di bilancio per centri di responsabilita'  e
          per funzioni-obiettivo,  e  determina,  in  relazione  alle
          risorse  assegnate,   gli   obiettivi   di   miglioramento,
          eventualmente  indicando  progetti  speciali   e   scadenze
          intermedie. La  direttiva,  avvalendosi  del  supporto  dei
          servizi di controllo interno di cui all'art.  6,  definisce
          altresi' i meccanismi e gli  strumenti  di  monitoraggio  e
          valutazione dell'attuazione.». 
              «Art. 6 (La valutazione e il controllo  strategico).  -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed  altri
          atti di indirizzo  politico.  L'attivita'  stessa  consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate  dalle
          norme,  gli  obiettivi  operativi  prescelti,   le   scelte
          operative effettuate e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          materiali assegnate, nonche'  nella  identificazione  degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per  la  mancata  o  parziale  attuazione,  dei   possibili
          rimedi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art.  13   (Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza   e    l'integrita'    delle    amministrazioni
          pubbliche). -  1.  In  attuazione  dell'art.  4,  comma  2,
          lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15,  e'  istituita
          la  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  "Commissione",  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione, di management  e  misurazione
          della performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del
          personale. Il presidente  e  i  componenti  sono  nominati,
          tenuto conto  del  principio  delle  pari  opportunita'  di
          genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  previo  parere
          favorevole  delle   Commissioni   parlamentari   competenti
          espresso a maggioranza dei due  terzi  dei  componenti.  Il
          presidente e' nominato su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
          i componenti sono nominati su proposta del Ministro per  la
          pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione.   Il
          presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
          scelti  tra  persone  che  rivestono   incarichi   pubblici
          elettivi o cariche in partiti politici o in  organizzazioni
          sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e  cariche
          nei tre anni precedenti la nomina  e,  in  ogni  caso,  non
          devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
          le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati  per
          un periodo di sei anni  e  non  possono  essere  confermati
          nella carica. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma  14,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127,  o  mediante  personale
          con  contratto  a  tempo  determinato.  Nei  limiti   delle
          disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
          non piu' di  10  esperti  di  elevata  professionalita'  ed
          esperienza sui temi della misurazione e  della  valutazione
          della performance e della prevenzione e  della  lotta  alla
          corruzione,   con   contratti   di   diritto   privato   di
          collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
          il  Presidente  dell'ARAN,  puo'  altresi'  avvalersi   del
          personale  e  delle  strutture  dell'ARAN.   Puo'   inoltre
          richiedere    indagini,    accertamenti     e     relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'art.  14  e  delle  altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
              a)  promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati   al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
              b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
              c) confronta le  performance  rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
              d)  favorisce,  nella  pubblica   amministrazione,   la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
              e) favorisce la cultura  delle  pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
              a)   fornisce   supporto   tecnico    e    metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
              b) definisce la struttura e le modalita'  di  redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'art. 10; 
              c) verifica la corretta  predisposizione  del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
              d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
          Sistema di misurazione e valutazione della  performance  di
          cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttivita'; 
              e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'art. 11, comma 8, lettera a); 
              f) adotta le  linee  guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
              g) definisce i requisiti per la nomina  dei  componenti
          dell'Organismo indipendente di valutazione di cui  all'art.
          14; 
              h) promuove analisi comparate della  performance  delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
              i)  redige  la   graduatoria   di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui all'art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
          165  del  2001;  a  tale  fine  svolge  adeguata  attivita'
          istruttoria e puo' richiedere  alle  amministrazioni  dati,
          informazioni e chiarimenti; 
              l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
          imprese e  le  relative  associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art.  14
          e   quelli   di   controllo   interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
              m)  definisce  un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
              n) predispone una relazione annuale  sulla  performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
              o) sviluppa ed intrattiene rapporti  di  collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
              p) realizza e gestisce, in collaborazione con il  CNIPA
          il portale della trasparenza che  contiene  i  piani  e  le
          relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 
              7. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica
          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi
          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. Il  sistema  di  valutazione  delle
          attivita' amministrative delle universita' e degli enti  di
          ricerca di  cui  al  Capo  I  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui  all'art.
          3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione
          di cui al comma 5. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,
          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».