Art. 15 Segreteria di supporto 1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 2. La Segreteria e' formata da un contingente di non oltre quattro unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale degli affari generali e del personale su proposta dell'Organismo. 3. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche ed e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Segreteria.