Art. 17 
 
 
              Copertura finanziaria e norme transitorie 
 
  1. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si  provvede  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
di quanto  in  precedenza  previsto  per  il  soppresso  Servizio  di
controllo interno. 
  2. A  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si
procedera' alla rideterminazione del trattamento economico  spettante
all'Organismo rispetto alla misura provvisoria attualmente  prevista,
nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  in
conformita' a quanto previsto negli articoli 9 e  14,  comma  1,  del
decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 9 (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance  individuale).  -  1.  La  misurazione   e   la
          valutazione della performance individuale dei  dirigenti  e
          del personale responsabile di una unita'  organizzativa  in
          posizione di autonomia e responsabilita' e' collegata: 
              a) agli indicatori di performance  relativi  all'ambito
          organizzativo di diretta responsabilita'; 
              b)   al   raggiungimento   di    specifici    obiettivi
          individuali; 
              c)  alla  qualita'  del  contributo   assicurato   alla
          performance  generale  della  struttura,  alle   competenze
          professionali e manageriali dimostrate; 
              d)   alla   capacita'   di   valutazione   dei   propri
          collaboratori,   dimostrata   tramite   una   significativa
          differenziazione dei giudizi. 
              2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
          sulla performance individuale del personale sono effettuate
          sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate: 
              a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
          individuali; 
              b)  alla  qualita'  del  contributo   assicurato   alla
          performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
          competenze dimostrate ed ai comportamenti  professionali  e
          organizzativi. 
              3. Nella valutazione  di  performance  individuale  non
          sono considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di
          paternita' e parentale.». 
              - Il testo dell'art. 14 del citato decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150, e' riportato nelle  note  all'art.
          14.