Art. 3 Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure 1. I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle loro disponibilita' i fondi pensione osservano i seguenti criteri: a) ottimizzazione della combinazione redditivita-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualita', liquidabilita', rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata; b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attivita' e aree geografiche; c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessita' e caratteristiche del portafoglio. 2. I fondi pensione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passivita' detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilita' di attivita' idonee e sufficienti a coprire le passivita', avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonche' la sicurezza, la redditivita' e la liquidabilita' degli investimenti. In tale ambito i suddetti fondi pensione privilegiano gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piu' Paesi membri dell'Unione Europea. 3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessita' del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalita' di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive. 4. Il portafoglio dei fondi pensione e' investito in coerenza con la politica di investimento definita e adottata ai sensi dell'articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilita' e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attivita' di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma. 7. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la COVIP controlla l'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonche' dei parametri di cui al comma 5.
Note all'art. 3: Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: "Art. 7-bis. (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme che li disciplinano. 2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per un periodo limitato, detenere attivita' insufficienti. 2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni. 3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.". Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi in Note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi in Note alle premesse.