Art. 3 
 
      Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure 
 
  1. I fondi pensione,  nel  rispetto  del  principio  della  sana  e
prudente  gestione,  perseguono  l'interesse  degli  aderenti  e  dei
beneficiari della prestazione  pensionistica.  Nella  gestione  delle
loro disponibilita' i fondi pensione osservano i seguenti criteri: 
    a)  ottimizzazione  della  combinazione  redditivita-rischio  del
portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta  degli  strumenti
migliori  per  qualita',  liquidabilita',  rendimento  e  livello  di
rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata; 
    b)  adeguata  diversificazione  del  portafoglio  finalizzata   a
contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato
della gestione da determinati emittenti, gruppi di  imprese,  settori
di attivita' e aree geografiche; 
    c) efficiente gestione finalizzata  a  ottimizzare  i  risultati,
contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento  in
rapporto alla dimensione ed alla complessita' e  caratteristiche  del
portafoglio. 
  2.  I  fondi  pensione  di  cui  all'articolo  7-bis  del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di  cui
al comma 1,  adottano  strategie  di  investimento  coerenti  con  il
profilo di rischio e con  la  struttura  temporale  delle  passivita'
detenute, in modo tale da assicurare la  continua  disponibilita'  di
attivita' idonee e sufficienti a coprire le passivita',  avendo  come
obiettivo  l'equilibrio  finanziario   nonche'   la   sicurezza,   la
redditivita' e la liquidabilita' degli investimenti. In tale ambito i
suddetti fondi pensione privilegiano  gli  strumenti  finanziari  con
basso grado di rischio, anche facendo  ricorso  a  titoli  di  debito
emessi o garantiti da un Paese  membro  dell'Unione  Europea,  da  un
Paese aderente all'OCSE o da organismi  internazionali  di  carattere
pubblico di cui fanno parte  uno  o  piu'  Paesi  membri  dell'Unione
Europea. 
  3.  I  fondi  pensione  si  dotano  di  procedure  e  di  strutture
organizzative professionali e tecniche  adeguate  alla  dimensione  e
alla complessita' del portafoglio, alla politica di investimento  che
intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla  modalita'
di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti
effettuati in strumenti non negoziati nei mercati  regolamentati.  Il
fondo pensione adotta processi e strategie di  investimento  adeguati
alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire,
applicare  e  mantenere   congruenti   politiche   e   procedure   di
monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La  gestione  diretta
richiede  strutture  professionalmente  rispondenti  agli   specifici
rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari  utilizzati.
Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza  e  l'efficacia
di struttura, politiche e procedure e adotta  le  conseguenti  misure
correttive. 
  4. Il portafoglio dei fondi pensione e' investito in  coerenza  con
la  politica  di  investimento   definita   e   adottata   ai   sensi
dell'articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252. 
  5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione  mediante
l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i
criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati
nel documento sulla politica di investimento di cui  all'articolo  6,
comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  e,
ove previste, nelle convenzioni di gestione di  cui  all'articolo  6,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
  6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso  il  documento
sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma  5-quater
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti
ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai  sensi
del  comma  3  e  la  descrizione  della   struttura   organizzativa,
professionale  e  tecnica,  illustrando  la  loro  compatibilita'   e
coerenza con la  politica  di  investimento  adottata  e  i  relativi
rischi. Il fondo pensione comunica  alla  COVIP  gli  aspetti  etici,
ambientali, sociali e di governo societario presi  in  considerazione
nell'attivita' di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP
ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma. 
  7. Ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n.  252,  la  COVIP  controlla  l'adeguatezza  della  struttura
organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e  procedure
per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonche' dei  parametri
di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  7-bis  del
          citato decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                "Art. 7-bis.  (Mezzi  patrimoniali).  -  1.  I  fondi
          pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un
          rendimento degli investimenti o un determinato  livello  di
          prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
          al successivo comma 2, di mezzi  patrimoniali  adeguati  in
          relazione al complesso degli impegni finanziari  esistenti,
          salvo  che  detti  impegni  finanziari  siano  assunti   da
          soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale  a
          cio' abilitati, i quali operano in conformita'  alle  norme
          che li disciplinano. 
              2. Con regolamento del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentita la COVIP, la  Banca  d'Italia  e  l'ISVAP,
          sono definiti i principi per la  determinazione  dei  mezzi
          patrimoniali adeguati in conformita'  con  quanto  previsto
          dalle  disposizioni  comunitarie  e  dall'articolo  29-bis,
          comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005,
          n.  62.  Nel  regolamento  sono,   inoltre,   definite   le
          condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per  un
          periodo limitato, detenere attivita' insufficienti. 
              2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma  1  che
          procedono  alla  erogazione  diretta  delle   rendite   non
          dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in  relazione  al
          complesso degli  impegni  finanziari  esistenti,  le  fonti
          istitutive possono rideterminare la disciplina,  oltre  che
          del finanziamento, delle prestazioni, con  riferimento  sia
          alle rendite in corso di pagamento  sia  a  quelle  future.
          Tali  determinazioni  sono  inviate  alla  Covip   per   le
          valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita'  che
          gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni
          specifiche competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle
          gestioni. 
              3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di  cui  al
          comma 1, limitare o vietare la  disponibilita'  dell'attivo
          qualora non siano stati  costituiti  i  mezzi  patrimoniali
          adeguati in conformita' al regolamento di cui al  comma  2.
          Restano ferme le competenze delle  autorita'  di  vigilanza
          sui soggetti gestori.". 
              Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005  vedasi  in  Note  alle
          premesse. 
              Per il riferimento al testo dell'articolo 19 del citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005  vedasi  in  Note  alle
          premesse.