Art. 4 
 
                Investimenti e operazioni consentiti 
 
  1. Le disponibilita' dei fondi pensione possono essere investite in
strumenti finanziari nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui  al
presente articolo e agli articoli 3 e 5. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,  comma  13,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di divieto  di
assunzione e  concessione  di  prestiti  nonche'  di  prestazione  di
garanzie in favore di terzi, i fondi pensione possono inoltre: 
    a) effettuare operazioni di pronti contro termine ed il  prestito
titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio; 
    b) detenere liquidita', in coerenza  con  quanto  previsto  dalla
politica di investimento adottata; 
    c) utilizzare derivati. 
  3. Le operazioni di pronti contro termine  ed  il  prestito  titoli
sono realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato
da un organismo  riconosciuto  di  compensazione  e  garanzia  ovvero
concluse con  controparti  di  primaria  affidabilita',  solidita'  e
reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorita' pubblica. 
  4. I derivati possono essere stipulati esclusivamente per finalita'
di riduzione del rischio di investimento o  di  efficiente  gestione,
nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente  articolo  e
agli articoli 3 e 5. L'utilizzo di derivati e' adeguatamente motivato
dal  fondo  pensione  in  relazione  alle   proprie   caratteristiche
dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle  esigenze
degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n.  648/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli  strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i  repertori  di  dati  sulle
negoziazioni, il fondo pensione valuta in ogni momento tutti i rischi
connessi con l'operativita'  in  derivati  e  monitora  costantemente
l'esposizione generata da tali operazioni.  I  derivati  non  possono
generare una esposizione al rischio finanziario  superiore  a  quella
risultante  da  un  acquisto  a  pronti  degli  strumenti  finanziari
sottostanti il contratto derivato. 
  6. Non sono  ammesse  vendite  allo  scoperto,  ne'  operazioni  in
derivati equivalenti a vendite allo scoperto. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note  alle
          premesse. 
              Per il riferimento al testo del Regolamento n. 648/2012
          del Parlamento europeo e del Consiglio del  4  luglio  2012
          vedasi nelle Note alle premesse.