Art. 15 
 
                      Sostituzione degli eletti 
 
  1. Quando con il subentro operato a norma dell'articolo  28,  comma
6, della legge non e' possibile  coprire  le  vacanze  del  consiglio
mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta  giorni
a nuove elezioni con le modalita' previste dal presente regolamento.