Art. 7 
 
 
             Trasferimento nel sistema di conservazione 
 
  1. Il  trasferimento  dei  documenti  informatici  nel  sistema  di
conservazione avviene generando  un  pacchetto  di  versamento  nelle
modalita' e con il formato previsti dal manuale di  conservazione  di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3  dicembre  2013,  in  materia  di   conservazione   dei   documenti
informatici. 
  2. I tempi entro cui i documenti informatici devono essere  versati
in conservazione sono stabiliti per le diverse tipologie di documento
e in conformita' alle regole tecniche vigenti in materia. 
  3. Il  buon  esito  dell'operazione  di  versamento  e'  verificato
tramite  il  rapporto  di  versamento   prodotto   dal   sistema   di
conservazione.