Art. 5 Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo 1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ((e' aggiunto)), in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.». ((1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.)) 2. Alla copertura degli oneri derivanti ((dai commi 1 e 1-bis)), valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, ((3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031)), si provvede: a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, ((0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis;)) b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, ((3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; ((b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.)) 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). - (Omissis). 9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.».