Art. 5 
 
       Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente 
            di capitalizzazione del montante contributivo 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ((e'
aggiunto)),  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  ogni   caso   il
coefficiente  di  rivalutazione  del   montante   contributivo   come
determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione  di  cui  al
primo periodo del presente comma non puo'  essere  inferiore  a  uno,
salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.». 
  ((1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo
periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge  8  agosto  1995,  n.
335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al
recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.)) 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti ((dai commi  1  e  1-bis)),
valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno  2015,  ((3,3  milioni  di
euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6  milioni
di euro per l'anno 2018, 8  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  10
milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno  2021,
22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024,  44  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni  di  euro
per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028,  62  milioni  di
euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2031)), si provvede: 
    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, ((0,6 milioni di
euro per l'anno 2016, 0,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,1
milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019,
1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro  per  l'anno
2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022,  5,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni  di  euro
per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10  milioni  di
euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  11,3
milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030
e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante  le
maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis;)) 
    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di
euro per l'anno 2016, 1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  ((3
milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019,
6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per  l'anno
2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024,  34,1  milioni  di
euro per l'anno 2025, 39  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  43,1
milioni di euro per l'anno 2027, 46,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro  per
l'anno 2030 e 51,3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031,))  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n. 307; 
  ((b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2017,  mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2016  e  2017,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.)) 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 9, della  legge  8  agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio  e  complementare),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Principi  generali;  sistema  di  calcolo  dei
          trattamenti  pensionistici  obbligatori  e   requisiti   di
          accesso; regime dei cumuli). - (Omissis). 
              9. Il tasso annuo di  capitalizzazione  e'  dato  dalla
          variazione media quinquennale del  prodotto  interno  lordo
          (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata   dall'Istituto
          nazionale  di  statistica  (ISTAT),  con   riferimento   al
          quinquennio precedente l'anno da rivalutare.  In  occasione
          di eventuali revisioni della serie storica del PIL  operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione  da  considerare  ai  soli
          fini del calcolo  del  montante  contributivo  sono  quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi. In ogni caso  il  coefficiente  di
          rivalutazione del montante  contributivo  come  determinato
          adottando il tasso annuo  di  capitalizzazione  di  cui  al
          primo periodo del presente comma non puo' essere  inferiore
          a uno, salvo recupero  da  effettuare  sulle  rivalutazioni
          successive.».