Art. 5 Organismi di reperimento e strutture per i trapianti 1. Il reperimento degli organi puo' avvenire presso le strutture sanitarie dotate di rianimazione o mediante gli organismi che coordinano il reperimento, nel rispetto delle norme del presente decreto. 2. Il trapianto avviene presso strutture per trapianti autorizzate dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente, singolarmente o all'interno di programmi regionali di trapianto di cui all'art. 3, comma 1, lettera t), in conformita' alle norme vigenti. 3. La Regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano indica nell'autorizzazione quali attivita' sono svolte dalla struttura per i trapianti singolarmente o in quanto afferente ad un programma regionale di trapianto. 4. Prima di procedere al trapianto la struttura per i trapianti verifica che: a) sia stata completata e valutata la caratterizzazione dell'organo e del donatore conformemente all'art. 8 del presente decreto; b) siano state rispettate le condizioni di conservazione e di trasporto degli organi di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto. 5. Il personale di assistenza sanitaria che interviene direttamente nel processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione degli organi deve essere competente, qualificato e formato per svolgere i propri compiti.