Art. 5 
 
 
        Organismi di reperimento e strutture per i trapianti 
 
  1. Il reperimento degli organi puo' avvenire  presso  le  strutture
sanitarie  dotate  di  rianimazione  o  mediante  gli  organismi  che
coordinano il reperimento, nel  rispetto  delle  norme  del  presente
decreto. 
  2. Il trapianto avviene presso strutture per trapianti  autorizzate
dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente,
singolarmente o all'interno di programmi regionali  di  trapianto  di
cui all'art. 3, comma  1,  lettera  t),  in  conformita'  alle  norme
vigenti. 
  3. La Regione o la Provincia autonoma di Trento  e  Bolzano  indica
nell'autorizzazione quali attivita' sono svolte dalla struttura per i
trapianti  singolarmente  o  in  quanto  afferente  ad  un  programma
regionale di trapianto. 
  4. Prima di procedere al trapianto la  struttura  per  i  trapianti
verifica che: 
  a) sia stata completata e valutata la caratterizzazione dell'organo
e del donatore conformemente all'art. 8 del presente decreto; 
  b) siano state rispettate  le  condizioni  di  conservazione  e  di
trasporto degli organi di cui agli  articoli  9  e  10  del  presente
decreto. 
  5. Il personale di assistenza sanitaria che interviene direttamente
nel processo che va dalla donazione al trapianto  o  all'eliminazione
degli organi  deve  essere  competente,  qualificato  e  formato  per
svolgere i propri compiti.