Art. 10 
 
 
  Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  2621-bis  (Fatti  di   lieve   entita').   -   Salvo   che
costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a  tre
anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di  lieve
entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della  societa'
e delle modalita' o degli effetti della condotta. 
    Salvo che costituiscano piu' grave reato, si  applica  la  stessa
pena di cui al comma precedente quando i fatti  di  cui  all'articolo
2621 riguardano societa' che  non  superano  i  limiti  indicati  dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
267. In  tale  caso,  il  delitto  e'  procedibile  a  querela  della
societa', dei soci, dei creditori o  degli  altri  destinatari  della
comunicazione sociale. 
    Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare  tenuita').  -  Ai
fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui
all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice  valuta,  in  modo
prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato  alla  societa',
ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621
e 2621-bis».