Art. 11 
 
                      Disciplina previdenziale 
 
  1. La retribuzione minima oraria, da assumere  quale  base  per  il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo
parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro
settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di
orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 
  2. Gli assegni per il nucleo familiare  spettano  ai  lavoratori  a
tempo parziale per l'intera misura settimanale  in  presenza  di  una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al  minimo
di ventiquattro ore. A tal fine sono  cumulate  le  ore  prestate  in
diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti  assegni
giornalieri  quante  sono  le  giornate  di   lavoro   effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella  giornata.
Qualora non si  possa  individuare  l'attivita'  principale  per  gli
effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli  assegni  per
il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. 
  3. La retribuzione dei lavoratori a tempo  parziale,  a  valere  ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e' uguale alla retribuzione  tabellare  prevista  dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro  a
tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base  oraria
in relazione alla durata normale annua della  prestazione  di  lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma  e'
stabilita con le modalita' di cui al comma 1. 
  4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale e  viceversa,  ai  fini  della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si  computa
per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a  tempo  pieno
e, in  proporzione  all'orario  effettivamente  svolto,  l'anzianita'
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463
          (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per
          il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni
          termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
          novembre  1983,  n.  638,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1983, n. 250. 
              - Si riporta l'articolo 20 del Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955,  n.797  (Approvazione  del
          testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari): 
              «Art. 20. (Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art.
          8 R.D. 21  luglio  1937,  n.  1239).-   Il  lavoratore  che
          esplica la sua attivita' presso aziende diverse ha  diritto
          agli assegni familiari solo per l'attivita' principale. 
              Si intende per attivita' principale quella che  impegna
          per il  maggior  tempo  le  prestazioni  del  lavoratore  o
          costituisce la fonte principale di guadagno. 
              Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso
          cui  presta  attivita'  secondaria,  l'azienda  presso  cui
          esplica l'attivita' principale per  la  quale  gli  vengono
          corrisposti gli assegni.».