Art. 5 
 
 
                Funzioni del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, oltre alle funzioni previste dal presente  decreto  legislativo
in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia  di  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la  Commissione
europea e gli Stati membri  dell'Unione  europea,  sulla  base  delle
informazioni fornite dalle autorita' competenti. 
  2. Al fine dello scambio di  informazioni  nell'ambito  dell'Unione
europea il Ministero: 
  a)  in  caso  di  applicazione   dell'esenzione   dall'obbligo   di
predisposizione del piano di emergenza esterna  di  cui  all'articolo
21, comma 11, in uno stabilimento vicino al territorio  di  un  altro
Stato membro, informa  tempestivamente  lo  Stato  interessato  della
decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza  esterna,
a causa della impossibilita' di generare alcun pericolo di  incidente
rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo; 
  b)  qualora  un  altro  Stato  membro  possa  subire  gli   effetti
transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli
stabilimenti di soglia superiore, mette a disposizione di tale  Stato
informazioni sufficienti ad applicare, se  del  caso,  le  pertinenti
disposizioni degli articoli 21, 22 e 23; 
  c) informa tempestivamente la Commissione europea  sugli  incidenti
rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che  rispondano  ai
criteri  riportati  all'allegato  6,  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 26; 
  d) entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni,
presenta  alla  Commissione  europea   una   relazione   quadriennale
sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE con le modalita' stabilite
dalla Commissione stessa ai  sensi  dell'articolo  21,  paragrafo  5,
della direttiva 2012/18/UE; 
  e) comunica alla Commissione europea il nome e la  ragione  sociale
del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo  2,
comma  1,  nonche'  informazioni   sulle   attivita'   dei   suddetti
stabilimenti con le modalita' stabilite dalla Commissione  stessa  ai
sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare coordina ed indirizza la predisposizione e  l'aggiornamento,  da
parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili  di
causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti
di sicurezza e delle ispezioni. L'inventario e' utilizzato  anche  al
fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e  dello
scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti. 
  4. Le autorita' competenti rendono disponibili, per via telematica,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.