Art. 8 
 
 
               Funzioni degli altri enti territoriali 
 
  1. Il Comune esercita le funzioni: 
  a) relative al  controllo  dell'urbanizzazione  in  relazione  alla
presenza di stabilimenti, con le modalita'  specificate  all'articolo
22; 
  b) relative alla informazione, consultazione  e  partecipazione  ai
processi decisionali del pubblico previste agli articoli 23 e 24. 
  2. L'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2
e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le  funzioni  relative
al  controllo  dell'urbanizzazione  in  relazione  alla  presenza  di
stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della  legge
          7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.