Art. 4 Disposizioni generali 1. L'Agenzia e' regolata dalla legge istitutiva, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal presente statuto, dal codice civile e dalle altre norme relative alle persone giuridiche pubbliche. 2. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore; b) il comitato direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. 3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 4. Il regolamento di organizzazione diventa esecutivo con l'approvazione del Ministro. 5. Sul regolamento di contabilita', il Ministro acquisisce il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' il seguente: "Art. 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.".