Art. 4 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. L'Agenzia  e'  regolata  dalla  legge  istitutiva,  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal presente statuto, dal  codice
civile  e  dalle  altre  norme  relative  alle   persone   giuridiche
pubbliche. 
  2. Sono organi dell'Agenzia: 
  a) il direttore; 
  b) il comitato direttivo; 
  c) il collegio dei revisori dei conti. 
  3. L'Agenzia si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura  generale
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del  regio  decreto  30  ottobre
1933, n. 1611. 
  4.  Il  regolamento  di  organizzazione   diventa   esecutivo   con
l'approvazione del Ministro. 
  5. Sul regolamento  di  contabilita',  il  Ministro  acquisisce  il
concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre
          1933, n. 1611, e' il seguente: 
                "Art.  1.  La   rappresentanza,   il   patrocinio   e
          l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
          anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
          Avvocatura dello Stato. 
              Gli avvocati dello Stato, esercitano le  loro  funzioni
          innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
          hanno bisogno di mandato, neppure nei  casi  nei  quali  le
          norme ordinarie richiedono il  mandato  speciale,  bastando
          che consti della loro qualita'.".